stemav

Membro Attivo
Ho fatto un atto da un notaio, infatti. E molti notai rifiutano di fare atti di questo tipo per loro ideologia, perché trovano sbagliato che uno possa rinunciare ad una proprietà facendo accrescere la proprietà degli altri senza che questi nemmeno lo vogliano.
Non entro in merito a tali questioni, da me ampiamente già superate nel momento in cui ho trovato il notaio che ha acconsentito a fare questo atto e che mi ha detto che ne ha già fatti altri simili dove tutto è filato liscio. Dove non fila liscio è perché non hanno ricevuto direttive comuni, così dicono, quindi in mancanza di queste non procedono. Ma la legge è chiara a riguardo.
Ripeto, siamo già oltre questo tipo di confronto. L'atto è stato fatto, è regolare e consentito dalla legge. Chi sbaglia sono coloro che rifiutano di procedere con la modifica dei registri. Spero che almeno al catasto del comune in questione ci sia gente più sveglia.
 

stemav

Membro Attivo
Da questo si evince che allo stato attuale, e per quel immobile, tu sei presente in catasto con la tua relativa quota.
Questo significa anche che la Successione è stata espletata ed in essa attribuita a te la tua quota, mentre l'atto di rinuncia è successivo alla dichiarazione di successione.

Sì, è tutto esatto. Sulla visura catastale sono ancora presente perché mancala voltura o la sola cancellazione del mio nominativo, ancora non so come procederanno; dovrei essere stato rimosso dai registri immobiliari, ma la mia quota, lì, non è stata ripartita verso quelli che sono rimasti perché il conservatore si è rifiutato di fare ciò senza un documento scritto da parte di chi rimane che accetti. Ma questo non è previsto dalla legge, quindi il conservatore sta andando contro la legge.
 

stemav

Membro Attivo
Ma per quale motivo la rinuncia non l'hai fatta prima della successione ........sarebbe stato tutto più semplice

A posteriori sembra tutto più semplice, ma per questioni personali non ho proprio potuto farla prima. Ormai è inutile ragionare per se e per ma.
Piuttosto devo capire se ne esco bene da questa faccenda e in che modo.
Se dal Catasto, tramite richiesta di geometra o altro, rimuovono il mio nome ma non accrescono le quote degli altri che succede?
Alla Conservatoria pare che ora ci sia già questa situazione.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
La situazione attuale
> hai fatto atto notarile di "rinuncia" all'eredità (successiva alla dichiarazione di successione).
ma tale "rinuncia" è stata trascritta ?
da quello che indichi sembrerebbe di no, infatti la conservatoria non accresce le quote degli altri eredi.
Ma non le accresce per una questione semplice, a mio avviso, ......chi paga ???
Ecco perché viene chiesto una "accettazione" delle altre parti, in modo tale da imputargli gli eventuali costi/imposte.

Presumo che tu dal notai hai SOLO pagato i costi che ti competono, ma alla conservatoria i costi/imposte che competono per l'accrescimento chi li paga ???
 

stemav

Membro Attivo
La situazione attuale
> hai fatto atto notarile di "rinuncia" all'eredità (successiva alla dichiarazione di successione).
ma tale "rinuncia" è stata trascritta ?
da quello che indichi sembrerebbe di no, infatti la conservatoria non accresce le quote degli altri eredi.
Ma non le accresce per una questione semplice, a mio avviso, ......chi paga ???
Ecco perché viene chiesto una "accettazione" delle altre parti, in modo tale da imputargli gli eventuali costi/imposte.

Presumo che tu dal notai hai SOLO pagato i costi che ti competono, ma alla conservatoria i costi/imposte che competono per l'accrescimento chi li paga ???

Attenzione che stai sbagliando come molti sbagliano in tema di rinuncia.

Non ho fatto la rinuncia all'eredità, ma alla proprietà, sono due cose diverse.
La rinuncia alla proprietà ha come effetto l'accrescimento delle quote di proprietà di chi rimane. Purtroppo c'è ancora molta ignoranza (in senso buono) sull'argomento, ecco perché siamo incappati in un responsabile della Conservatoria che di fatto è irresponsabile visto che non si attiene alla legge. Ma io ho l'atto in mano che mi tutela.
Mi preme, almeno, modificare i dati catastali.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
La rinuncia alla proprietà ha come effetto l'accrescimento delle quote di proprietà di chi rimane.
ma questo accrescimento, che nella sostanza sarebbe una trascrizione a vantaggio di altri, chi lo paga ?
Rileggiti il mio #15, la tua risposta all'ultima domanda quale sarebbe .....
ove tra l'altro avevo indicato "rinuncia" tra virgolette
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
No. Basta operare con una voltura cartacea ove, nel quadro A, si indica solo il rinunciante con la specificazione "intestazione da eliminare per rinuncia", lasciando intatte le quote degli altri comproprietari.
Non ho fatto la rinuncia all'eredità, ma alla proprietà, sono due cose diverse.
La rinuncia alla proprietà ha come effetto l'accrescimento delle quote di proprietà di chi rimane. Purtroppo c'è ancora molta ignoranza (in senso buono) sull'argomento, ecco perché siamo incappati in un responsabile della Conservatoria che di fatto è irresponsabile visto che non si attiene alla legge. Ma io ho l'atto in mano che mi tutela.
Mi preme, almeno, modificare i dati catastali.
Evidentemente la rinuncia non può essere a vantaggio o contro, a seconda dei punti di vista, degli altri proprietari. E' molto probabile che uno si liberi della sua quota di proprietà, accollandosi l'onere dell'atto pubblico, che altri non vogliono, neanche regalata, perché essa comporta degli oneri. Potrebbe essere un fabbricato pericolante, il cui intervento edilizio dovrebbe essere antieconomico.
Ritengo che, con un atto simile, la sua quota debba essere trasferita allo Stato.
 
U

User_29045

Ospite
E tra l'altro la rinuncia della proprietà in favore dello Stato Italiano è soggetta a controlli e non è affatto semplice come intuitivamente si potrebbe pensare.

CITO LA FONTE e poi copio: Si può cedere la proprietà di un immobile allo Stato?

(... omissis ...) Il Ministero della Giustizia ha invece richiamato un recente parere dell’Avvocatura generale dello Stato con cui sono state esaminate le principali criticità di questo istituto. Secondo la nota, è ammissibile che, con un atto unilaterale, il proprietario rinunci al diritto di proprietà di un bene immobile (cosiddetta rinuncia abdicativa), con l’effetto che il diritto di proprietà viene acquisito dallo Stato. Questo «effetto giuridico acquisitivo, in capo all’Erario, dell’immobile … si produce automaticamente per effetto della manifestazione di volontà esternata dal privato nell’atto di rinuncia». È, però, inammissibile rinunciare al diritto di proprietà «al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all’Erario … – e dunque in capo alla collettività intera – i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione o di demolizione dell’immobile»: in tal caso, l’atto di rinuncia è nullo.


L’avvocatura, riconoscendo dunque che appartiene alle facoltà del proprietario di rinunciare a qualsiasi diritto, e quindi anche al diritto di proprietà, con l’effetto di rendere lo Stato proprietario del bene rinunciato, afferma la nullità dell’atto di rinuncia quando con esso il proprietario, ad esempio, persegua l’intento di liberarsi di:

  • terreni con evidenti problemi di dissesto idrogeologico (al fine di evitare i costi per «opere di consolidamento, demolizione e manutenzione»);
  • edifici inutilizzabili e diruti (al fine di evitare i «costi di demolizione»);
  • terreni inquinati (per gravare sullo Stato le spese di bonifica).
Secondo l’Avvocatura è possibile addirittura parlare di cause di nullità della cosiddetta rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, con conseguente responsabilità del rinunciante per i «danni a cui questi abbia dato causa con il fatto proprio omissivo». La nota ministeriale, infatti, invita da un lato il rinunciante a comunicare il relativo atto al Demanio e, dall’altro – per il tramite dei Consigli notarili – fa “pressing” sui notai che ricevono atti di rinuncia a fare altrettanto in modo che il competente ufficio del Demanio possa «adottare tutte le iniziative opportune anche a tutela della pubblica incolumità» in attesa che lo Stato impugni l’atto di cessione del privato per nullità. Insomma, un vero e proprio scontro tra ministero e codice civile.

L’atto di rinuncia sarebbe inoltre qualificabile in «frode alla legge» perché volto «al conseguimento di un risultato in contrasto» con il dettato costituzionale; e da ritenersi stipulato in spregio al divieto di abuso del diritto, «laddove la rinuncia venga posta in essere al solo fine (utilitaristico ed egoistico) di trasferire in capo alla collettività gli oneri connessi alla titolarità del bene e la relativa responsabilità per gli eventuali futuri danni. «La rinuncia immobiliare potrebbe ritenersi ammissibile quando abbia ad oggetto un terreno semplicemente non produttivo e quindi manchi, in concreto, quell’intento elusivo ed egoistico che caratterizza le ipotesi sopra esaminate». È chiaro che se l’atto di rinuncia fosse tacciato di nullità, una qualificazione in tal senso potrebbe derivare solo da un accertamento giudiziale in esito a un giudizio nel quale l’onere della prova della illiceità del negozio di rinuncia – come l’avvocatura riconosce – «grava integralmente … sul Demanio attore».
 

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