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Vorrei capire come comportarsi in futuro per un immobile locato e che difficilmente potrà essere restituito e causa di danni economici non indifferenti per canoni da dichiarare e altro, diciamo a vita.
1) In famiglia esiste la comunione di beni fra coniugi e ci sono due figli
2) il marito possiede una casa di sua proprietà data in locazione e non recuperabile con le leggi italiane, e lapensione INPS
3) la moglie possiede una casa di sua proprietà ove risiede tutta la famiglia e la pensione INPDAP
4) entrambi i coniugi possiedono al 50% una casetta antica su due piani

Il quesito è questo : se in vita si donano ai figli ( magari riservandosi l' usufrutto) la proprietà della madre, la casetta antica, rimane solo in piedi l'abitazione del padre locata al moroso , al momento della successione i figli ( e anche la moglie ) possono fare rinuncia dell'eredità , o in virtù delle precedenti donazioni i figli è come se avessero accettato anticipatamente l'eredità?
E per quanto riguarda la comunione dei beni è opportuno cambiare regime,ossia fare la separazione dei beni?
E la pensione di reversibilità con la rinuncia dell'eredità verrebbe anch'essa tolta al superstite?
Lo so è una questione un pò complicata ma purtroppo bisogna studiare da ora le mosse per non far rimanere intrappolati a vita anche i figli.
Ringrazio coloro che potranno dire qualcosa. Grazie
 
Scusa il quesito non è comprensibile, ma se posso esserti utile non vi è mai nessun bene, per quanto danneggiato o affittato, che non sia interessante da ereditare, salvo che non abbia con se ipoteche superiori al suo valore, o che colui che muore non abbia debiti superiori alla eredità. Per quanto riguarda canoni "non dichiarati", basta far cessare ora il contratto, e il problema di mancata dichiarazione di reddito da immobili si esaurisce alla data odierna.
 
Eg. sig. Giacomelli, la ringrazio per la risposta e capisco le sue perplessità.
Forse è meglio se restringo il quesito:
1) il padre in vita fa una donazione di un immobile al figlio
2) il padre alla sua morte lascia in eredità al figlio un altro immobile locato ma difficile da liberare e magari altri debiti
3) a questo punto se il figlio decide di fare la rinuncia dell'eredità , è valida questa rinuncia? o in virtù del fatto che aveva accettato la donazione del padre in vita, non può più rinunciare all'eredità poichè si può intendere tacita accettazione anche per l'eredità futura?
4) Cioè le cose donate in vita fanno poi parte dell'eredità del defunto oppure no?

Spero di aver fatto un quesito a cui qualcuno mi possa dare una risposta .Grazie
 
Non sono un legale ma una donazione fatta in vita, non costituisce una implicita accettazione di eredità, alla morte del padre. Per cui, in linea teorica, il figlio può rifiutare l'eredità. Mi pare che i figli sono due e se anche l'altro rinuncia all'eredità, la cosa si esaurisce. Se invece, l'altro figlio, accettasse l'eredità, potrebbe vantare dei diritti sulla parte di sottrazione dell'asse ereditario, avvenuta con la donazione, in vita, a un solo figlio. Ma per capire tutti i meccanismi occorrerebbe conoscere valori e tanti altri particolari. Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista.
 

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