proid

Membro Attivo
Ciao a tutti, la ripartizione è in base all'art. 1124 (m/m scale) oppure sono sopraggiunte sentenze di diverso orientamento (es. m/m proprietà)?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il mondo è bello perchè è vario.

Figurati che io non condivido nemmeno la opportunità di adottare la tabella scale, dove esista l'ascensore: semmai dovrebbe essere formulata con logica inversa.

Arrivare poi a comprendere le finestre in quella logica, mi sembra folle: allora trattiamo allo stesso modo il tetto (sicuramente il piano terra sarà coperto da tutti i piani sovrastanti ....), allora anche la facciata la trattiamo a metri? , ecc. ecc.

Chi mi ha preceduto nella risposta, in questi casi scrive "braccia sottratte alla agricoltura".

Io dico... per fortuna: perchè con tale insipienza moriremmo di fame se contassimo sul raccolto di tali sprovveduti.

Ma tant'è: sic dixit la suprema corte.

Spero per te che deliberiate la ripartizione secondo mm di proprietà.
 

proid

Membro Attivo
si ok, avevo inserito il post per sapere se qualcuno aveva un riferimento (sentenza cassazione?) che avesse già affrontato la questione e chiarito come si ripartiscono queste spese.
L'unico che ho trovato è il link che ho messo sopra che però indirizza verso la ripartizione in millesimi scale anzichè in millesimi proprietà.
 

proid

Membro Attivo
tornando sulla sentenza Cass. civ., sez. II, 7 maggio 1997, n. 3968

dice:
"In un edificio in condominio, le scale - oggetto di proprietà comune a norma dell'art. 1117 n. 1 c.c., se il contrario non risulta dal titolo - comprendono l'intera relativa cassa, di cui costituiscono componenti essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano, assolvano o meno le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti delle unità immobiliari di proprietà esclusiva cui si accede tramite le scale stesse. Ne consegue che, anche quando i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione, con indiretto vantaggio dei proprietari specificamente interessati, la ripartizione delle spese deve avvenire in base alla regola posta dall'art. 1124, primo comma c.c."

Mi viene da dedurre quindi che visto che la cassa stessa che racchiude le scale è regolata dall'articolo 1124, anche le finestre, inserite a loro volta all'interno della cassa, sono ugualmente regolate dal medesimo art. 1124
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Io non ho competenza giuridica, quindi prendi per quel che è il mio parere.

Quella giustificazione mi pare campata per aria, salvo entrare nel dettaglio costruttivo di quella specifica scala.
La parete perimetrale della scala appare appartenere alla scala se guardata dall'interno. Ma appartiene alla facciata se guardata dall'esterno. Allora come la mettiamo? Con quel criterio, la finestra di casa tua che si apre sulla facciata la fai passare per condominiale?
Forse Dimaraz , o chi per esso, ti potrà rintracciare una sentenza di senso opposto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi viene da dedurre quindi che visto che la cassa stessa che racchiude le scale è regolata dall'articolo 1124, anche le finestre, inserite a loro volta all'interno della cassa, sono ugualmente regolate dal medesimo art. 1124
Generalmente le finestre si aprono sui muri perimetrali (portanti) dell'edificio...e la funzione primaria degli stessi è delimitare l'immobile, sostenendo il tetto ...e preservare l'interno dagli agenti atmosferici.
Gli infissi (finestre) servono a dare aria/luce al vano scale... e analogamente alla spesa per l'energia elettrica per l'illuminazione si ripartisce per millesimi di proprietà.
 

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