jimbraddock

Membro Junior
Proprietario Casa
Buongiorno, ho un immobile che fa parte di un complesso condominiale di circa 60 immobili, suddivisi in quattro fabbricati: A, B, C, D.
L'amministratore ha fatto eseguire un lavoro di manutenzione straordinaria nel fabbricato A e , a consuntivo (approvato con riserva da parte mia e di altri), ha ripartito le spese del lavoro tra tutti e quattro i fabbricati.
L'amministratore porta a giustificazione del proprio operato il fatto che l'opera di manutenzione si è resa necessaria per motivi di stabilità, trattandosi di un muro portante e che il regolamento di condominio, contrattuale, afferma che "le opere destinate a dare stabilità al fabbricato, i muri maestri, tutti i muri perimetrali degli edifici" sono "parti comuni" all'intero complesso.
Ora, dato che in nessun modo la stabilità del fabbricato A incide sul fabbricato D, a cui appartiene il mio immobile, è giusto che detta spesa sia ripartita tra tutti i condomini dei quattro fabbricati? Non sarebbe più giusto che la spesa fosse divisa solo tra i proprietari del fabbricato A dove l'opera è stata fatta? Il regolamento di condominio sembra dare ragione all'amministratore (sembra, perchè in realtà ci sono diverse frasi ambigue nel regolamento stesso) ma non dovrebbe prevalere la legge e il buon senso?
Grazie del vostro parere. Ditemi se necessiatno chiarimenti
 
Se i diversi fabbricati fanno parte di un complesso e sono indipendenti l'uno dall'altro, la spesa deve essere gestita per ogni comdominio (o fabbricato indipendente), così come potrebbe essere gestita da diversi amministratori per quanti sono gli immobili. Se invece i fabbricati sono uniti tra loro e questi anche in parte formano un unico fabbricato con diverse portinerie, allora il condominio è unico e pertanto la spesa va suddivisa tra tutti i condomini dell'intero complesso.
Inoltre è da capire se i fabbricati (indipendenti) formano un supercondominio, allora le spese del super condominio riguardano le parti comuni esterne ... pertanto le facciate, i muri perimentrali la verifica di staticità o altro, di ogni singolo fabbricato riguarda esclusivamente "quel" fabbricato e non l'insieme del condominio che investono altri immobili.
 
Grazie.
Preciso: i quattro fabbricati hanno in comune vialetti interni, muri perimetrali esterni, cancelli di ingresso/uscita. Il regolamento precisa che ci deve essere un solo amministratore per tutto il complesso. Il regolamento precisa anche che esistono parti comuni a ciascun fabbricato ed una delle parti comuni al solo fabbricato A è la zona dove si è realizzata l'opera in questione.
Nel regolamento, del 1995, non si parla di "super-condominio"
 
Da quanto emerge, i muri perimentrali costituiscono un unico fabbricato, ed allora si rientra nella seconda ipotesi fatta nella mia precedente (Se invece i fabbricati sono uniti tra loro e questi anche in parte formano un unico fabbricato con diverse portinerie, allora il condominio è unico e pertanto la spesa va suddivisa tra tutti i condomini dell'intero complesso...). Pertanto la spesa è suddivisa per l'intero numero dei condomini formanti il fabbricato.
Questo è dato anche dal fatto che nel vostro regolamento è citato che si deve avere un unico amministratore, perchè non formante un supercondominio.
 
Mi scusi la richiesta di chiarimento. Io ho scritto che i quattro fabbricati hanno in comune i "muri perimetrali esterni" , ma forse la mia espressione ha causato confusione. Ciò che hanno in comune è un basso muretto di cinta che delimita il complesso condominiale, che non ha funzioni di stabilità, ma solo di delimitazione della proprietà del complesso. L'unico modo in cui i fabbricati potrebbero essere uniti tra loro è, forse, a livello di fondamenta. Ma il lavoro straordinario in questione non ha sicuramente a che fare con queste ma solo con un muro portante di uno solo dei quattro fabbricati. Interpreto correttamente il suo parere che, stanti così le cose, la spesa va divisa per i soli proprietari del fabbricato A, in cui è stato fatto il lavoro ? E questo anche se il regolamento di condominio afferma che "le opere destinate a dare stabilità al fabbricato, i muri maestri, tutti i muri perimetrali degli edifici" sono "parti comuni" all'intero complesso.
 
Mi perdoni, ma cerchiamo di capirci bene ... nella mia #2 ho datochiaramente la distinzione: «... i diversi fabbricati fanno parte di un complesso e sono indipendenti l'uno dall'altro, la spesa deve essere gestita per ogni comdominio (o fabbricato indipendente), così come potrebbe essere gestita da diversi amministratori per quanti sono gli immobili. Se invece i fabbricati sono uniti tra loro e questi anche in parte formano un unico fabbricato con diverse portinerie, allora il condominio è unico e pertanto la spesa va suddivisa tra tutti i condomini dell'intero complesso. ...» credo che ci sia poco da interpretare ...
Ora se la cosa non è ancora chiara, alleghi una planimetria degli immobili e cerchiamo di capire sulla base di uno schema. Comunque la distinzione è chiara, se esistono fabbricati distinti l'uno dalla'ltro, risponde un amministratore per ogni fabbricato (anche se unico); se invece i fabbricati sono collegati tra loro (anche attraverso i box o cantine esterne) costituiscono un unico copro di fabbrica e pertanto unico fabbricato e le parti comuni sono di tutti). non ci sono altre dscrizioni.
Poi se i fabbricati sono staccati e distinti l'uno dall'altro, ed è presente un unico amministratore il problema è vostro, fate cambiare il regolamento così avrete meno problemi nelle interpretazioni della vostra realtà.
 
Mi perdoni, ma cerchiamo di capirci bene ... nella mia #2 ho datochiaramente la distinzione: «... i diversi fabbricati fanno parte di un complesso e sono indipendenti l'uno dall'altro, la spesa deve essere gestita per ogni comdominio (o fabbricato indipendente), così come potrebbe essere gestita da diversi amministratori per quanti sono gli immobili. Se invece i fabbricati sono uniti tra loro e questi anche in parte formano un unico fabbricato con diverse portinerie, allora il condominio è unico e pertanto la spesa va suddivisa tra tutti i condomini dell'intero complesso. ...» credo che ci sia poco da interpretare ...
Ora se la cosa non è ancora chiara, alleghi una planimetria degli immobili e cerchiamo di capire sulla base di uno schema. Comunque la distinzione è chiara, se esistono fabbricati distinti l'uno dalla'ltro, risponde un amministratore per ogni fabbricato (anche se unico); se invece i fabbricati sono collegati tra loro (anche attraverso i box o cantine esterne) costituiscono un unico copro di fabbrica e pertanto unico fabbricato e le parti comuni sono di tutti). non ci sono altre dscrizioni.
Poi se i fabbricati sono staccati e distinti l'uno dall'altro, ed è presente un unico amministratore il problema è vostro, fate cambiare il regolamento così avrete meno problemi nelle interpretazioni della vostra realtà.
La prendo in parola e le allego la planimetria del complesso in cui si vedono i quattro fabbricati. Mi sembra si possa dire che sono quattro corpi di fabbrica indipendenti, anche se hanno parti comuni tra loro: muretti esterni, rampe di accesso, vialetti interni.
 

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Premetto che ha ragione @AnArchi a scrivere che consuetamente nelle situazioni oggetto di discussione, ogni fabbricato viene trattato come "condominio parziale" al pari del trattamento degli ascensori (manutenuti solo dalle rispettive scale): vero è però che l'art 1123 c.2 e 3 tratta spese correlate all'uso.

Ciò non toglie che esistano condominii costituiti da più edifici indipendenti, trattati storicamente come unico complesso condominiale: anche se anch'io non condivido la scelta, so che ad es. in un esteso lavoro straordinario che aveva interessato almeno 4 dei sei edifici (ciascuno di almeno 4 scale) di un complesso che conosco , ex Ipdap, riguardanti tetto, pilastri e facciate, con problematiche distinte, sono stati trattati come unico condominio, con ripartizione secondo la tabella generale che comprendeva tutti i comproprietari.
Evidentemente gli amministratori optano piuttosto spesso per questa interpretazione, magari solo per evitare una gestione e contabilità separata di ciascun edificio

In queste situazioni non è necessario sia esplicita l'esistenza del supercondominio: ma direi che si può parlare di supercondominio, se i singoli edifici si sono costituiti in precedenza come condomini separati con propria assemblea e criteri di gestione.

Altrimenti di parla di condominio parziale. (ma non sempre avviene): per cui dipende dalla assemblea generale la decisione se trattare ciascun fabbricato come condominio parziale: una delibera simile a quella che propone il distacco vero e proprio dal condominio originario (art. 61 delle d.a.c.c): di per se non esiste la soluzione migliore. Si potrebbe dire che oggi conviene a me, domani a te: e si va in pari

Nel caso postato, l'importante è ricordare il precedente, e non cambiare regola cammin facendo.

Al riguardo, credo di aver ritrovato la discussione che avevo aperto , dove per curiosità volevo sentire sul forum il parere: vedi sotto
 
Ultima modifica:
A ragione di quanto postato nelle risposte, ed in rafforzo dell'intervento di @basty (che ringrazio per il supporto e contributo importante), vediamo di analizzare il tutto, per un chiarimento generale:

La prendo in parola e le allego la planimetria del complesso in cui si vedono i quattro fabbricati. Mi sembra si possa dire che sono quattro corpi di fabbrica indipendenti, anche se hanno parti comuni tra loro: muretti esterni, rampe di accesso, vialetti interni.
Come avevo accennato, da quanto si vede dalla planimentria generale, i corpi di fabbrica sono 4; non importano al momento le parti comuni (muretti, cordoli, rampe ecc.), ma dalla domanda le opere eseguite su ogni singolo fabbricato.
Tenuto conto quanto detto dalla prima risposta, che in caso di fabbricati distinti l'uno dalla'ltro, risponde un amministratore per ogni fabbricato (anche se unico), ovvero, per ogni intervento al singolo fabbricato rispondono i condomini del fabbricato in questione (nel caso i lavori effettuati nel corpo "A", ripartiscono le spese i condomini del corpo A, e non gli altri ... e così via, in particolare trattandosi di lavori straordinari.

L'amministratore ha fatto eseguire un lavoro di manutenzione straordinaria nel fabbricato A e , a consuntivo (approvato con riserva da parte mia e di altri), ha ripartito le spese del lavoro tra tutti e quattro i fabbricati.
L'amministratore porta a giustificazione del proprio operato il fatto che l'opera di manutenzione si è resa necessaria per motivi di stabilità, trattandosi di un muro portante e che il regolamento di condominio, contrattuale, afferma che "le opere destinate a dare stabilità al fabbricato, i muri maestri, tutti i muri perimetrali degli edifici" sono "parti comuni" all'intero complesso.
In questo caso i lavori di staticità del "muro portante" (??? bisognerebbe capire l'anno di costruzione per definire se muro portante o altro), in ogni caso, il muro perimetrale su cui è intervenuto appartinene al fabbricato oggetto d'intervento e pertanto l'assemblea condominiale di quel fabbricato deve visionare e approvare le opere di sistemazione e le spese a consuntivo di quanto eseguito; gli altri fabbricati non c'entrano. Ad esempio se i fabbricati (tutti) non hanno l'ascensore e il fabbricato "C" delibera di installare un nuovo impianto, oppure di sostituirlo (opere straordinarie) non sono tenuti alle spese i condomini delle altre palazzine, ma soltanto quelli della "C" (spero l'esempio sia chiaro) e questo vale per tutte le opere sia di controllo, di staticità, sia per innovazioni che altro, compreso le parti comuni della palazzina in questione.

... Ciò non toglie che esistano condomini costituiti da più edifici indipendenti, trattati storicamente come unico complesso condominiale: anche se anch'io non condivido la scelta, ... omssis ... problematiche distinte, sono stati trattati come unico condominio, con ripartizione secondo la tabella generale che comprendeva tutti i comproprietari.
Evidentemente gli amministratori optano piuttosto spesso per questa interpretazione, magari solo per evitare una gestione e contabilità separata di ciascun edificio ...
Capita molto spesso , come giustamente citato che molti amministratori trattino il complesso dei fabbricati (riguardanti l'intero lotto), conme un'unica realtà, sia per comodità contabile sia per prima delibera assembleare, sia per impostazione iniziale del costruttore, ed accettata dai condomini all'atto d'acquisto, ecc., ma questo non significa che le decisioni prese al tempo devono essere gestite in modo permanente e per sempre allo stesso modo.
Per cambiare queste decisioni necessita effettuare un'assemblea straordinaria, dove all'unanimità approviate che ogni fabbricato è una realtà a se e che l'unica condivisione si hanno per le parti comuni extra fabbricato (ad esempio, se i garage o box, sono un'unica realtà che copre tutto il seminterrato dell'intero lotto, le spese per quella parte riguarderanno tutti, comì come per i giardini, i muri di cinta, ecc.

Altrimenti, come giustamente citato:

... di per se non esiste la soluzione migliore. Si potrebbe dire che oggi conviene a me, domani a te: e si va in pari ...
Si definisce così come avete trattato la gestione condominiale, le spese rpartite tra tutti, riguardano un interesse collettivo, (oggi a me, domani a te), giustificazione non sempre condivisibile, perchè se non espressamente citato nell'approvazione condominiale, possono intervenire anche la riparttizioni di spese, volluttuarie che non sono di espresso interesse comune o di sicurezza collettiva dell'intero complesso.

Spero che adesso le risposte siano chiare ed esaustive, perchè risulta evidente che questi enogmi sono da chiarire con l'amministratore attraverso la modifica del regolamento e dello statuto condminiale, dove si chiarisca chi fa cosa e come; senza escludere che nel caso uno dei condomini, dovesse decidere che l'amministratore "sig. X" non sta bene, succede un vera e propria lite tra condomini, come avevo anticipato (ogni fabbricato può avere un amministratore differente dagli altri fabbricati ... e per le parti comuni si può avere un quinto amministratore "gestendo così l'intero complesso come un "supercondominio" soltanto per le parti comuni.

In ogni caso le risposte sono da intendere all'esclusiva domanda postata, perchè se esistono altre condizioni, (impianti o servizi, o altro) che possono collegare tutti i fabbricati in un'unica realtà, non sono note e pertanto in questi casi, per una migliore visione e analisi di tutto, sarebbe opportuno che inteerpelliate un tecnico di fiducia che possa esaminare di persona tutte le questioni per determinare se singoli fabbricati, o unico, o supercondominio; e questo servirà in modo particolare qualora vogliate variare lo stato di fatto del regolamento attuale.
 

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