Grazie dimaraz, da nessuna parte è specificata la proprietà del lastrico perché in origine era proprietà unica e nell' atto di divisione non è specificato.
 
Si accede solo dalla loro scala situata nel pianerottolo davanti alla loro porta di ingresso. Noi abbiamo l ingresso al negozio solo con serranda sulla strada.

Non è la posizione della via di accesso a determinare la proprietà di un lastrico solare.

Strano che non sia precisato in rogito.
 
È una casa costruita dai nonni tanto tempo fa. Nella visura catastale non sono nemmeno specificati i mq e nell atto di divisione il notaio non ha nominato il lastrico ne i mq
 
Non è certo la posizione di accesso a determinare la proprietà, così come è certo che la divisione appare impostata in modo superficiale. Mi chiedo però se in giudizio possano valere le considerazioni seguenti.
Il fatto che uno abbia l'accesso solo l'accesso dalla serranda sulla strada, e con le iniziali affermazioni della postante, lascerebbero intendere che le intenzioni originarie fossero che scala e appartamento si volessero intese di proprietà esclusiva: non si può estendere il concetto al lastrico, vista la sua funzione di tetto, ma dato che la scala parrebbe di proprietà esclusiva, propenderei per attribuire al lastrico l'uso esclusivo.

In ogni caso se i cugini non ci sentono in qualsiasi modo, o si fa causa, o si anticipano i denari.
 
Grazie basty,, infatti scala di accesso al loro appartamento e al lastrico sono di loro proprietà e non accessibili a noi che abbiamo solo il negozio sottostante al loro appartamento. Buone feste!
 
In ogni caso se i cugini non ci sentono in qualsiasi modo, o si fa causa, o si anticipano i denari.
si fa un bel 700 c.p.c. ,come avevo già detto, perché la responsabilità della gestione del lastrico solare, indipendentemente dal fatto che sia in comunione ereditaria o di proprietà esclusiva del proprietario del piano di sopra, coinvolge, sia giuridicamente che economicamente, i due comproprietari. Le spese in caso di comproprietà si suddivideranno proporzionalmente ai millesimi di proprietà o secondo il valore delle proprietà o in base ai volumi. In caso di proprietà esclusiva del proprietario del piano di sopra le spese si ripartiranno 1/3 al proprietario del lastrico; 2/3 proporzionalmente alle parti coperte dal lastrico tra il proprietario dell'ultimo piano ed i proprietari del negozio che sono gli unici proprietari della palazzina. Quindi in ultima analisi indipendentemente dalla proprietà i proprietari del negozio pagheranno sempre meno dei proprietari dell'ultimo piano. Intanto con il '700 c.p.c. il giudice ingiungerà di fare i lavori.
 
Quindi in ultima analisi indipendentemente dalla proprietà i proprietari del negozio pagheranno sempre meno dei proprietari dell'ultimo piano

Sarà decisione che prenderà il Giudice e tutt'altro che scontata.

Come spiegato non è l'accesso che dimostra la proprietà ed in ogni caso vi è ulteriore possibilità:
un lastrico solare potrebbe essere "non calpestabile/utilizzabile".
Ne conseguirebbe che la sua unica funzione sarebbe il "fare da tetto"...con la conseguenza che la spesa per la manutenzione sarà 50/50.
Pure una valutazione "millesimale" potrebbe essere penalizzante perché un locale commerciale puano stradale vale più di una abitazione posta sopra a parità di superficie.
 
Sarà decisione che prenderà il Giudice e tutt'altro che scontata.
in che senso ? se il lastrico necessita di manutenzione in quanto causa di infiltrazioni ai piani sottostanti il giudice si ferma perché non individua i soggetti tenuti alla manutenzione? la palazzina arriva in eredità ad un numero ben preciso di soggetti i responsabili sono loro. Forse dovrà cercare di capire come è suddivisa la proprietà del lastrico solare. Nominerà un CTU e porrà delle domande che lo aiuteranno a risolvere la situazione.
Come spiegato non è l'accesso che dimostra la proprietà ed in ogni caso vi è ulteriore possibilità:
un lastrico solare potrebbe essere "non calpestabile/utilizzabile".
non ho mai parlato di accesso per dimostrare la proprietà; non credo che ci sia differenza di ripartizione delle spese di manutenzione/rifacimento se la copertura piana non è calpestabile (lastrico solare) oppure è calpestabile (terrazza a livello): la differenza sta nella proprietà. Se il lastrico/terrazza a livello è comune a tutti i condòmini si applica il primo comma del 1123; se è comune solo ad una parte di condòmini si applica il terzo comma del 1123; se il lastrico/terrazza a livello è di proprietà, o di uso esclusivo, di uno o più condomini si usa il 1126.
Pure una valutazione "millesimale" potrebbe essere penalizzante perché un locale commerciale puano stradale vale più di una abitazione posta sopra a parità di superficie.
questo poteva essere vero quando il commercio al dettaglio tirava adesso i negozi sono una disperazione oggi il coefficiente per negozi al dettaglio si è ridimensionato tende ad essere più vicino a quello dei locali ad uso studio che si trovano ai piani rialzati di ceri edifici. In ogni caso non su se un appartamento del primo ed unico piano che ha affaccio su 3 o 4 lati valga dal punto di vista millesimale più di un negozio con due luci che affacciano su di un unico prospetto.
 

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