Peccato che l'art. 2, c. 1 del D.P.R. n. 642/72 preveda invece che:
- l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa (Allegato A), contenuta in quel D.P.R.;
- l'imposta è dovuta in caso d'uso per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte seconda della tariffa (Allegato A) contenuta in quel D.P.R.;
- l'imposta di bollo sulle quietanze sia prevista dall'art. 13 della parte prima della tariffa (Allegato A) contenuta in quel D.P.R.