L'usufruttuario non è il comodatario.
Scusate, un poco di confusione...
L’usufruttuario:
può disporre del suo diritto, può cioè cederlo, dare in locazione il bene, e concedere ipotecasu di esso;
ha il diritto di avere il possesso del bene in usufrutto;
ha il diritto di conseguire i frutti (naturali e civili).
L’usufruttuario:
deve restituire il bene al termine del suo diritto (alla scadenza o alla morte);
deve usare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
deve fare l’inventario, salvo dispensa;
deve prestare garanzia, salvo dispensa;
deve affrontare le spese ordinarie per l’amministrazione, manutenzione e custodia del bene. Pagare le imposte e canoni, rendite fondiarie e altri pesi che gravano sul reddito.
L'art. 1004 del codice civile dispone che sono a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. Esempi di riparazioni ordinarie sono:
il ripristino dell’intonaco
la verniciatura di porte e finestre
la tinteggiatura delle pareti
la sostituzione di singole tegole o di singoli gradini
la sostituzione di singole porte o finestre
il ripristino delle coperture impermeabili dei terrazzi.
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
L’art. 1005 del codice civile ne fa un elenco che tuttavia, secondo unanime interpretazione giurisprudenziale, non è tassativo:
«riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta».
Ma oltre ai casi menzionati, si può dire che rientrano nel concetto di riparazioni straordinarie quelle che non sono prevedibili come effetto normale, a breve o a medio termine, dell’uso e del godimento della cosa, e consistono nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo risulta sproporzionato rispetto al reddito normale prodotto dalla cosa medesima.
Tuttavia non bisogna dimenticare che qualora le riparazioni straordinarie siano rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione, esse sono a carico dell’usufruttuario.
Per legge le spese devono essere imputate e ripartite in sede di approvazione del bilancio secondo la loro funzione e il loro fondamento, spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere le spese, secondo la natura di esse, ai diversi soggetti obbligati, anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto a individuarli.
Il condominio è tenuto ad osservare le norme dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario (Cass. 23291/2006).
Cos' l'usufrutto DELL’USUFRUTTUARIO
:daccordo: