salve

no verrà acquistato dal figlio
Leggete qui prima di fare i conti senza l'oste.
Il prezzo di vendita degli immobili è determinato, a norma di legge, dal valore della rendita catastale risultante dall’Agenzia del Territorio rivalutata di un moltiplicatore pari a 100 (150 per immobili ricadenti in zone omogenee della periferia del tessuto urbano). Al valore così determinato
si applica una riduzione dell’1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, sino al limite massimo del 20%, incrementato di un ulteriore 5% in ragione della regolarità contabile del soggetto utilizzare. Al prezzo di vendita così ottenuto
si aggiungono i costi sostenuti dall’Amministrazione per eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati a partire dal 30/04/2009 negli edifici inseriti nel piano di dismissione . Il prezzo di cessione come sopra determinato, è suscettibile di un’ulteriore riduzione del 10% in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, del 100% degli alloggi cedibili compresi in ciascun edificio.
Il prezzo di vendita, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
può essere corrisposto secondo le seguenti modalità:
Unica soluzione: usufruendo di un ulteriore abbattimento del 10% del prezzo come sopra determinato
Rateale:
pagando al rogito almeno il 30% del prezzo e dilazionando la residua parte
in massimo n. 120 rate mensili anticipate,
maggiorate del tasso di interesse legale vigente per anno.
In questo caso l’Amministrazione cedente iscriverà ipoteca sull’immobile compravenduto a garanzia del proprio credito per un importo par al doppio della sorte capitale rateizzata, i cui oneri di iscrizione e cancellazione sono a carico della parte acquirente.
Gli interessi corrisposti mensilmente in ragione del pagamento rateale del prezzo di vendita sono suscettibili di variazione al variare del tasso di interesse vigente nell’anno, con conseguente adeguamento della rata e non sono detraibili ai fini IRPEF, trattandosi di finanziamento e non di mutuo, previsto dalla legge come forma di agevolazione del pagamento del prezzo.
Trattandosi di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli immobili compravenduti, a norma di legge, non potranno essere alienati dalla parte acquirente, nemmeno parzialmente, né su di essi potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque per tutta la durata del finanziamento rateale. I termini suddetti sono ridotti a cinque anni nei soli casi previsti dall'art.48 comma 8 della L.R. del Lazio n. 27/2006 e s.m.i., Decorsi i termini di cui sopra,
sulla prima rivendita dell’immobile resta fermo il diritto di prelazione in capo all'Amministrazione cedente, previsto all’art. 48 comma 10bis L.R. del Lazio 27/2006 e s.m.i.
Hanno titolo all’acquisto:
- in primo luogo
l’assegnatario dell’alloggio purché in regola con i pagamenti di canone e oneri e quant’altro richiesto dall’Amministrazione per la conduzione dell’alloggio, che non abbia in corso procedimenti di decadenza (Legge 560/93 art. 1 comma 6);
-
solo su designazione espressa dell’assegnatario, un familiare convivente; a tal fine
si considera tale colui che risulti componente del nucleo da contratto originario o a seguito di successivo ampliamento autorizzato dall’Amministrazione e non il semplice residente;
- il subentrato nel contratto nei confronti del quale sia stata preventivamente accertata, con idoneo provvedimento amministrativo, la sussistenza dei requisiti di legge per il subentro;
-
solo su designazione espressa dell’assegnatario, un figlio non convivente , il cui nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per la permanenza in un alloggio ERP.
- coloro che abbiano ottenuto una sanatoria ai sensi delle LL.RR. n.33/87, n.30/90, n.18/2000 e n.2/2003 (art.98), ovvero che avendo presentato la relativa domanda ai sensi delle suddette leggi, abbiano ottenuto l’assenso dell’Amministrazione ed il relativo procedimento sia ancora in corso di definizione.
In tutti i casi di acquisto da parte di soggetto diverso dall’assegnatario, l’acquirente acquisterà una nuda proprietà gravata da diritto di abitazione/usufrutto vitalizio in favore dell’assegnatario e del suo nucleo familiare.
Non posso acquistare in questo piano vendite i sanati ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 27/2006 in quanto, al momento dell’approvazione del piano vendite, non avevano maturato il requisiti quinquennale della regolare conduzione dell’alloggio.
Non hanno diritto all’acquisto altri soggetti comunque conviventi, nipoti e parenti diversi da quelli espressamente individuati dalla legge, ospiti e assistenti dell’assegnatario ed i soggetti che utilizzano l’alloggio senza titolo.
Questo vale nella Regione LAzio.