dizzi

Nuovo Iscritto
salve a tutti vi propongo questo argomento. Abbiamo affittato una camera con concontratto ad un anno registrato all' agenzia delle entrate e ora, dopo due mesi, l'affittuario, per suoi problemi lavorativi, ha dato la disdetta...Vorrei sapere come comportarci con agenzia delle entrate visto che il medesimo contratto è stato registrato on line all' agenzia delle entrate.....
 

masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Caro dizzi bisogna capire che tipologia di contratto hai stipulato. Ad ogni modo se l'inquilino ti ha avvisato tramite raccomandata entro i termini previsti e hai optato per la cedolare secca non devi fare altro che compilare il mod.69 e barrare la casella "ris" ossia risoluzione anticipata e consegni il tutto all'Agenzia delle Entrate. Tutto qui. Se hai bisogno di altro chiedi pure ;)
 
J

JERRY48

Ospite
è sufficiente selezionare il contratto già registrato, scegliere il tipo di operazione da effettuare (per esempio, cessione,risoluzione, proroga ecc.) e inserire le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale su cui addebitare le imposte (euro 67,00). la comunicazione di risoluzione anticipata serve proprio per segnalare all'Agenzia delle Entrate che non percepisci più reddito da locazione.
saluti
JERRY48
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Attenzione !
Se il contratto è stato registrato online tramite Siria, perché si è optato per la cedolare secca, basta portare all'Agenzia delle Entrate un mod. 69 compilato barrando la casella Risoluzione Anticipata e mettendo la data di fine contratto (oltre che compilare tutti gli altri dati). Non si paga niente e non serve F23.
Se invece il contratto è stato registrato online in maniera normale, quindi con l'addebito in conto dell'imposta di registro e dei bolli, altrettanto si fa per la risoluzione anticipata la cui imposta è 67 euro, come ha detto jerry48. Il F24 (semmai il F23) non serve poiché occorrerebbe solo per pagare. Il mod. 69 o CDC da recapitare all'Agenzia delle Entrate non serve poiché la procedura online richiede già i dati catastali dell'immobile oggetto di risoluzione del contratto.
P.S. L'imposta di 67 euro bisognerebbe farsela rimborsare dall'inquilino che ha disdettato anticipatamente. Se il contratto fosse andato a termine non si sarebbe pagata.
 

dizzi

Nuovo Iscritto
GRAZIE LA SPIEGAZIONE è MOLTO DETTAGLIATA anche secondo me dovrebbe pagarla chi disdice anticipatamente il contratto.....se hai dei riferimenti di legge se è legata al buon senso....non credo ci si possa appellare...ehehehe comunque sei stato molto esauriente Noi l'abbiamo fatto on line con addebito sul conto corrente bancario
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
La legge parla solo di imposta di registro per la registrazione del contratto e per le successive annualità o proroghe, che è suddivisa a metà tra proprietario e inquilino.
Non tratta l'imposta di registro per la risoluzione anticipata (anche perché quando è stata redatta la Legge 392/78 questa antipatica gabella non si pagava).
Ne discende che la clausola che essa sia a carico di chi risolve anticipatamente può essere inserita nel contratto, così come quella che indica come vanno ripartiti i bolli per la registrazione e le eventuali quietanze.
In mancanza di ciò, è solo la logica a suggerire che chi risolve anticipatamente ne paga le spese.
 

dizzi

Nuovo Iscritto
scusase uno avesse optato per cedolare secca, come farebbe a farsi restituire parte del 20% versato inutilmente a seguito di un contratto rescisso??

E' automatica la restituzione di parte del 20% dando la disdetta (parliamo sempre di cedolare secca) all ag entrate o occorre fare altre istanze?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
L'eventuale eccedenza dell'imposta versata costituisce un credito del contribuente. Il rimborso può avvenire sia tramite sostituto d'imposta (datore di lavoro) oppure tale credito può essere compensato nel 730.

«Per la cedolare secca si applicano le medesime regole dell'IRPEF per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso» (Agenzia delle Entrate, Circ. 26/E del 2011).
 

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