key

Membro Assiduo
Professionista
Mille grazie Essezeta chiarissimo!.
Vengo al nocciolo:
in assenza di un amministratore in un piccolo condominio,e relative tabelle millesimali,Vuoi anche per questioni di economicità,in caso siano stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio(manutenzione ordinaria/straordinaria) nello stabile condominiale,
-chi certifica che detti lavori danno luogo alla detrazione fiscale?

Gli accertatori dell'Agenzia delle Entrate ,che controllano quasi sempre le detrazioni del rigo RP 28,sono abituati a vedere la dichiarazione ai sensi e per gli effetti della L27712/1997 art 1 e 13 e successive integrazioni,fatta dall'amministratore.

Se l'amministratore non c'è,ma i lavori danno comunque luogo alle detrazioni,sono i singoli proprietari dell'edificio ad autocertificare che i lavori,pagati con regolare bonifica con ritenuta 4%,sono inerenti al recupero edilizio del fabbricato?

O ci vuole la perizia del direttore dei lavori(geomatra,ingegnere)?

E' un quesito che in fondo riguarda un oceano di fabbricati,nei quali appunto ,per ragioni economiche,si opta per non istituire il condominio.

Grazie
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
in assenza di un amministratore in un piccolo condominio,e relative tabelle millesimali,Vuoi anche per questioni di economicità,in caso siano stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio(manutenzione ordinaria/straordinaria) nello stabile condominiale,
-chi certifica che detti lavori danno luogo alla detrazione fiscale?


Grazie
Sono gli stessi proprietari che nel frattempo si sono informati da una persona competente.
E secondo te in una abitazione privata singola in cui sono stati fatti lavori di manutenzione straordinaria chi si occupa delle pratiche relative alle agevolaizoni?? sempre il proprietario che prima si è informato.....Pensi che in genere sia il geometra che si occupa di queste pratiche????? No! La maggior parte dei tecnici non sa niente di queste agevolazioni...si arrangia il proprietario chiedendo informazioni al commercialista..... saluti.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Sì proprio così!! E' il commercialista, o il CAAf, che poi faranno il mod. UNICO o il 730, che sanno dare le informazioni esatte e quindi sono loro i più competenti a livello "fiscale".
A livello "tecnico" è ovvio che la competenza sarà del geometra, ingegnere, architetto, perito edile, ecc. ecc. Saluti.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
E presto fatto:
basta leggere la circolare dell Agenzia delle Entrate n 2011/149646,che segue il DL 13 Maggio 2011,n70.
Circolare facilmente scaricabile dal web.
Ma tale circolare NON specifica il caso di lavori su parti comuni dell edificio,avente meno di nove unita immobiliari e quindi NON oggetto di obbligo di Amministratore e riparto millesimale..
Ed e'un caso peraltro frquente.....
S'intende per parti comuni quelle descritte dall art 1117 c.c.
In sede di accertamento fiscale sulle fatture oggetto di detrazione ,che documentazione va fornita all Agenzia delle Entrate al posto dell'attestato dell'Amministratore di condominio,che in tal caso non c e'.
Il mio quesito va oltre il commercialista ed il tecnico,ma a chi lo chiedo,direttamente all Agenzia delle Entrate?
Che ne pensate?
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Alt!
Per lavori su proprieta comune ,di somma urgenza,ilcomproprietario puo eseguirli a sue spese salvo richiedere Il rimborso ai comproprietari.
Un esempio:
umidita da risalita capillare a piano terra.
E'un lavoro ,che se fatto sui muri maestri dell edificio,e' su parti comuni.
Anche se i comproprietari non interessa nulla o non vogliono collaborate,e'un lavoro di manutenzione straordinaria,con IVA agevolata e detrazioni relative.
Il comproprietario che esegue i lavori puo solo autocertificare all Agenzia delle Entrate che i lavori sono relativi a parti comuni,secondo art 1117cc,ma non puo produrre delibera assembleare.
E'casistica molto frequente,per tutti i lavori che hanno carattere di urgenza.
L Agenzia delle Entrate non puo imporre delibera assembleare,la casistica e'troppo varia.
 

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