giomar
Membro Attivo
Il Codice civile all’art. 1754 c.c. si limita a qualificare il mediatore come “colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. La Legge n. 39/89 sancisce che l’attività di mediazione è consentita solo agli iscritti in un ruolo speciale istituito presso le Camere di Commercio; solo costoro possono vantare il diritto alla provvigione.