O

Ollj

Ospite
Prima di attribuire (vale per tutti) ai postanti propit l'intenzione donativa verifichiamo possibilmente se sia così...altrimenti è un continuo rincorrere fra due tipi di "DARE" che dovrebbero essere diversi...salvo le proprie avverse convinzioni.

:shock:
Senza troppi giri di parole; mi spiace quiproquo ma la sua ricostruzione è inattendibile... ecco cosa asseriva l'interessato:
"E se io faccio una donazione a un ente (ad esempio di beneficienza), quando creperò i miei figli potranno farsi restituire quanto io ho dato all'ente, magari chiedendo un sequesto dei loro beni?"
In questa discussione mi sembra che alcuni, forse per rassicurarsi, cerchino di forzare una interpretazione garantista della legge.
Per esperienza so che non è così.
Ed ancora:
E allora se tutti dovessero rendere conto da morti di quanto speso e donato in vita, non esisterebbe neanche la possibilità di spendere o donare.
 
O

Ollj

Ospite
Quello che @Carlo27 non intende recepire è il principio legale (nel nostro sistema) secondo cui, post mortem, la familia ha un peso rilevante.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ex art. 559 c.c., si comincia a ridurre l’ultima donazione in ordine di tempo e si risale poi alle anteriori finché non risultino reintegrati i diritti dei legittimari.

La cosa potrebbe non essere così "semplice o ridotta"... se si estremizza il calcolo.
La quota "disponibile" è sempre riferita al totale dell'asse ereditario...quindi in teoria bisognerebbe "non fermarsi"...bensì proseguire fino alla prima donazione fatta in vita dal decuius negli ultimi 10 anni dall'apertura della sucessione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La cosa potrebbe non essere così "semplice o ridotta"... se si estremizza il calcolo.
La quota "disponibile" è sempre riferita al totale dell'asse ereditario...quindi in teoria bisognerebbe "non fermarsi"...bensì proseguire fino alla prima donazione fatta in vita dal decuius negli ultimi 10 anni dall'apertura della sucessione.
Ci si ferma, come avevo scritto, quando risultano reintegrati i diritti dei legittimari.
Andare oltre non avrebbe senso, poiché non c'è più nulla da ridurre.
E le donazioni, se lesive delle quote di riserva, si riducono anche se fatte decenni prima dell'apertura della successione.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
:shock:
Senza troppi giri di parole; mi spiace quiproquo ma la sua ricostruzione è inattendibile... ecco cosa asseriva l'interessato:

Ed ancora:
Io ho semplicemente replicato alla sua frase divisoria fra "dilapidare" (sperpero) e Donazione
senza più nessun riferimento all'interessato...Oramai si era e si è fuori dal topic in senso stretto
e si naviga nel mare magnum di tutta la legge successoria. Un cosa è l'intervento: "a domanda risponde"...un'altra è la girandola sui vari aspetti..sui se e sui ma...Come spesso accade qui sul sito
Propit. Spesso si continua ad usare la parola "donazione" senza tener conto del significato
giuridico...Chiaramente non è nè lei...nè altri esperti come Nemesis... anche se è accaduto propio qui che ho dovuto specificare a lui che non intendevo quello riportato (da lui) sempre con oculatezza....Alla fine tutto si riduce al: Pecunia non olet...e se non olet resta fuori in tutti i sensi...anche per gli eredi rimasti senza il becco di un quattrino...Il passaggio inodore del denaro esiste da sempre e non saranno i 12 articoli di quella legge a dargli un odore che sarebbe contro la loro natura. Tutto questo al di fuori e ad di sopra dei vari postanti che si sono succeduti anche
in passato...Grazie per l'attenzione. quiproquo.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
Il passaggio inodore del denaro esiste da sempre e non saranno i 12 articoli di quella legge a dargli un odore che sarebbe contro la loro natura. Tutto questo al di fuori e ad di sopra dei vari postanti che si sono succeduti anche
in passato...Grazie per l'attenzione. quiproquo.
Grazie, ora comprendo il suo intervento.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ci si ferma, come avevo scritto, quando risultano reintegrati i diritti dei legittimari.
Andare oltre non avrebbe senso, poiché non c'è più nulla da ridurre.
E le donazioni, se lesive delle quote di riserva, si riducono anche se fatte decenni prima dell'apertura della successione.

Non risulta questo dalla lettura dei vari articoli e dalle modifiche introdotte dalla Legge 80/2005.

Se fai un esame pratico della questione capirai perchè.

Giusto una correzzione sui "decenni":
-la "riduzione" decade decorsi 10 anni dall'apertura della successione
-la "riduzione" diventa inefficace nei confronti di una "donazione" trascritta oltre 20 anni dalla morte del de cuius.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
-la "riduzione" decade decorsi 10 anni dall'apertura della successione
Nessuno l'aveva messo in dubbio. Ma con la seguente precisazione: nel caso che la lesione della quota di riserva derivi da una disposizione testamentaria, è soltanto a far tempo dalla data dell'accettazione dell'eredità che decorre il termine prescrizionale decennale per promuovere l'azione di riduzione.
-la "riduzione" diventa inefficace nei confronti di una "donazione" trascritta oltre 20 anni dalla morte del de cuius.
Peccato che tu stia confondendo l'azione di riduzione con l'azione di restituzione, e cioè con la (del tutto diversa) azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
L'azione di riduzione, che è contro i donatari, è sempre possibile, se vi sono i presupposti (lesione della quota di riserva) e non è prescritta.
L'art. 563, comma 1 c.c. prevede che Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
Quindi, la restituzione (e non la riduzione) è possibile se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. La data di morte del de cuius è ininfluente.
 
Ultima modifica:

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Grazie, ora comprendo il suo intervento.
Grazie assai. Vorrei solo ribadire per il futuro che io non intervengo mai sul
tecnicismo dei vari codici di entrambe le leggi ( a me invise..)...questo è di sua competenza esclusiva insieme agli altri 4-5 esperti a partire da Nemesis.
I miei interventi in materia saranno sempre improntati al risvolto umano
( meglio disumano) e alle conseguenze...quelle poche volte che mi azzardo
ad illustrare il singolo articolo o il suo significato pratico lo faccio sempre
al condizionale ed esplicitando la mia sicura incertezza. Come la risposta data a chiacchia sulle migliorie apportate o meno all'immobile. Credo chi ci sia un preciso articolo che lo preveda. Io non l'ho menzionato, pur avendo il codice
sul pianoforte a mò di spartito. Di nuovo grazie. qpq.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nessuno l'aveva messo in dubbio. Ma con la seguente precisazione: nel caso che la lesione della quota di riserva derivi da una disposizione testamentaria, è soltanto a far tempo dalla data dell'accettazione dell'eredità che decorre il termine prescrizionale decennale per promuovere l'azione di riduzione.
Peccato che tu stia confondendo l'azione di riduzione con l'azione di restituzione, e cioè con la (del tutto diversa) azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
L'azione di riduzione, che è contro i donatari, è sempre possibile, se vi sono i presupposti (lesione della quota di riserva) e non è prescritta.
L'art. 563, comma 1 c.c. prevede che Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
Quindi, la restituzione (e non la riduzione) è possibile se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. La data di morte del de cuius è ininfluente.
Ed è questo il vero, importante motivo della pericolosità di "donare" un immobile
che fa sì che un acquirente di un "mattone" donato ci si avvicini con circospezione
se conosce la "nobile" materia o in difetto, ci pensa la Banca a non erogare un mutuo. Quest'ultimo intervento di Nemesis andrebbe salvato da tutti i propisti
proprietari (anche futuri..) al fine di riflettere bene prima di accettare o cedere
un immobile ricorrendo alla Donazione. Le mie due figlie risultano proprietarie
non per donazione, ma per cessione onerosa...Quando fu...il notaio amico
a me completamente ignaro della materia, mi istruì per benino ed io potei
decidere con cognizione di causa. Adesso non posso sfuggire al mio pensiero critico
che,tanto per gradire e come più volte da me sostenuto... se non ci fosse la Collazione, come in America, l'erede leso nella legittima si ritirerebbe tranquillo
a meditare sul perchè il Padre ( non degenere...non dilapidatore-sperperatore)
abbia dato qualcosa in più ( o anche molto di più) alla sorella o al fratello o
addirittura a terzi...A proposito dei terzi beneficiati dal decuius...abbiamo sempre
dimenticato nei vari post la figura della "mantenuta" che in passato era una
realtà molto vissuta...regolarmente ripresa anche nei romanzi e nelle opere
musicali..e chiedo ai tre maggiori giuristi: il mantenere a vita un'amante non
è una forma di donazione indiretta cumulativa? O cos'altro? E potrebbe
anch'essa essere costretta alla riduzione o alla restituzione di un mantenimento
a volte abbondante, con eventuali vitalizi. Chiaramente, in presenza di legittimari.
Ecco...Inquadratelo per benino e fateci godere virtualmente di una cosa che ai comuni cittadini non è consentita...compreso quiproquo.
 

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