avorio

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Buongiorno,
negli 1930 il demanio eseguì l'esproprio di una porzione di una serie di terreni (A, B, C, D) per edificare un canale con sponde in cemento e a tal fine crearono in entrambi i lati del canale uno spazio di 3 metri per la manutenzione del medesimo. Poiché il fondo più lontano D risultava intercluso fu creata un'ulteriore servitù di passaggio di 3 metri che attraversa i fondi A, B e C di cui non è specificato se carrabile.
Venendosi così a instaurare una strada sterrata a fondo chiuso di una 90 di metri e larga 6 m (3 metri demaniali e 3 metri di servitù a carico dei fondi A, B e C).
Da più di 20 anni sono stati costruiti diversi immobili tra i quali:
- sul fondo B (nel 1950) un muro di una fabbrica che di fatto ridusse (per una breve lunghezza circa 5 metri) il passaggio a un totale di 4,60 metri (3m demaniali+1.6m servitù restante),
- sul fondo C una fabbrica con la recinzione che parte rispettando i 6 metri ma che si allarga progressivamente sino al ingresso del fondo D (dominante) lasciando 4.70m (3m demaniali, 1,7m di servitù di cui 1 metro occupati da un fossato, lasciando di fatto solo 0.70m )
-sul fondo A per anni è rimasto un terreno incolto, di fatto collocato sotto al piano della strada demaniale circa 60 cm (esiste anche una recente multa per mancata manutenzione). Recentemente è stato edificato un immobile che pone i confini lasciando un totale di 4,80m (3m demaniali, 1,8m di servitù).

Il proprietario del fondo D (dominante) ora reclama i sui 3 metri asserendo che ha sempre usufruito della servitù, anche se molto probabilmente sempre passato con il trattore sulla parte demaniale.

I proprietari dei fondi B e C asseriscono che essendo passati più di 20 anni loro non intendono spostare nulla.
Il proprietario del fondo A asserisce che non ha mai avuto modo di venire a conoscenza del passaggio sulla servitù e che secondo lui non è mai stata utilizzata, in più sostiene che anche se dovesse arretrare per ripristinare i 6 metri di fatto poi la strada presenterebbe una strettoia di 4.60m nel fondo B e poi e 3.70 nel fondo C.

Chi secondo voi ha ragione?
 

Franci63

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Probabilmente i proprietari dei fondi B C , visto che il proprietario di D ha atteso troppo per reclamare “i suoi 3 metri”.
Per A forse è ancora in tempo
 

avorio

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Grazie, per la risposta. Ma se di fatto la servitù si è ridotta ed è solo pedonale, dato che nell'atto è indicata genericamente "servitù di passaggio" anche A potrebbe ridurla?
 

Gianco

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Da dove risulta che la strada deve essere di 3 più 3? Cosa riporta la mappa catastale?
E' ben difficile dimostrare che D non sia passato per vent'anni ininterrottamente. L'occupazione dei fondi serventi quando e come è avvenuta? Infine se ci troviamo in zona agricola l'accesso carrabile al fondo deve essere sempre garantito, se ci fossero ostacoli è sufficiente rivolgersi al giudice.
 

avorio

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La strada di 3 metri del demanio e i 3 metri di servitù generica sono riportati sull'atto notarile.
L'occupazione dei fondi serventi è avvenuta molto tempo fa, ho una foto aerea del 1975 dove i confini dei muri con le relative riduzioni sono già presenti.
Il fondo D è un incolto non edificabile, tutti gli altri sono edificabili.
Già dal 1975 la strada di 3 metri di servitù non esiste, ne vi sono segni di passaggio alcuno, ma ammettendo che sia passato sulla servitù e non sul demanio può essere passato solo a piedi e non come il proprietario del fondo D asserisce con il trattore.
Sull'atto è riportata un servitù generica, “se il titolo costitutivo non lo prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi” (Cassazione civile, sez. II, sentenza 05/03/2010 n° 5434).
I merito agli ostacoli (muri) presenti da oltre il 1975 non credo siano più rimovibili.
Relativamente alla larghezza la legge recita "Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo", quindi una restrizione della servitù tale da mantenere il passaggio pedonale non diminuisce l'esercizio della servitù ne lo rende più incomodo (Cassazione civile , sez. II, 03 novembre 1998, n. 10990: “non comporta diminuzione dell’esercizio della servitù l’esecuzione di opere che pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell’esercizio delle servitù”.).
 

Gianco

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La strada di 3 metri del demanio e i 3 metri di servitù generica sono riportati sull'atto notarile.
Di quando è l'atto notarile?
Il fondo D è un incolto non edificabile, tutti gli altri sono edificabili.
Edificabili nel senso che ricadono in una zona edificabile urbanisticamente?
Già dal 1975 la strada di 3 metri di servitù non esiste, ne vi sono segni di passaggio alcuno, ma ammettendo che sia passato sulla servitù e non sul demanio può essere passato solo a piedi e non come il proprietario del fondo D asserisce con il trattore.
Se la superficie veniva coltivata è più logico immaginare che si passasse con mezzi meccanici idonei.
“se il titolo costitutivo non lo prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi” (Cassazione civile, sez. II, sentenza 05/03/2010 n° 5434).
Non è questo il caso perché stiamo parlando di un'area importante che presumibilmente veniva coltivata.
 

avorio

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Di quando è l'atto notarile?

Ho verificato non è 1930 ma 1960

Edificabili nel senso che ricadono in una zona edificabile urbanisticamente?

Sul piano regolatore, A e B sono indicati come tessuto per attività commerciali, C e D tessuto aperto a medio_bassa densità. Quindi non sono terreni agricoli. In effetti l'area è commerciale. La maggior parte sono capannoni di produzione

Se la superficie veniva coltivata è più logico immaginare che si passasse con mezzi meccanici idonei
.

La superficie è ed è sempre stato un incolto, ci sono foto aeree dal 1975 ad oggi che lo provano, nonché diversi testimoni.

Non è questo il caso perché stiamo parlando di un'area importante che presumibilmente veniva coltivata.

Non sono d' accordo, l'area non è mai stata coltivata e la corte di cassazione in merito non fa differenze alcuna ma contrariamente è ben evidenziata la non estensibilità per comodità del fondo dominante. Alla nascita dell'atto se fosse, stato agricolo, avrebbero specificato carrabile come ho visto in altri atti ben più datati. Ma già nel 1960 era zona commerciale.

Inoltre, aggiungo che, nella sponda opposta dove sono presenti le medesime regole (3+3) da 19 anni il tutto si è ridotto a 3 demaniali e 1,40 di servitù.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il fondo D è un incolto non edificabile, tutti gli altri sono edificabili.
Sul piano regolatore, A e B sono indicati come tessuto per attività commerciali, C e D tessuto aperto a medio_bassa densità. Quindi non sono terreni agricoli. In effetti l'area è commerciale. La maggior parte sono capannoni di produzione
Se il terreno è agricolo gli spetta di diritto l'accesso. Potresti allegare uno stralcio della mappa catastale? Altrimenti se indichi gli estremi: comune, foglio, mappale, lo recupero io.
 

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