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User_29045

Ospite
Cari amici, buongiorno!

Sono proprietario di un cortile oggetto di doppia servitù fognaria: acque pluviali e acque di lavaggio confluiscono nel tombino che si trova nel mio cortile privato.

La provenienza :

a) Al 50% da un cortile condominiale su cui si affacciano numerose palazzine (è un cortile interno comune a più palazzi);

b) Il restante 50% dal cortile del mio confinante: la pendenza è a mio svantaggio.

Si rende necessaria la disostruzione di tale pozzetto, che negli anni mostra ormai numerosi sedimenti all'interno, che non riesco a togliere in autonomia.

Vorrei sapere, RIFERIMENTI LEGALI ALLA MANO se possibile, il CRITERIO DI RIPARTIZIONE DEI RELATIVI COSTI, nel caso venga richiesto l'intervento di una società specializzata.

Grazie in anticipo.
 

Allegati

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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
secondo me devi stabilire chi è il proprietario del tombino e chi ne fa uso: quindi se anche tu scarichi nel tombino.
Non hai specificato se nel tombino confluiscono solo tubazioni interrate, quindi è un tombino chiuso, oppure oltre alle tubazioni interrate confluisce lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche raccolte dai cortili, quindi tombino grigliato.

Se il tombino è di tua proprietà fai attenzione ai danni che il tombino non adeguatamente manutentato può arrecare.
Cassazione civile sez. III 23 marzo 2005 n. 6222
Il proprietario della cosa (nel caso, cortile e pozzetti di raccolta delle acque piovane) gravata da servitù (nel caso, di stillicidio), rimasta nella sua disponibilità e custodia, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni arrecati a terzi, in quanto egli è tenuto ad eseguire le opere di manutenzione necessarie per evitare danni ai soggetti estranei (nel caso, infiltrazioni d'acqua in un "box" adiacente al cortile).

Se il tombino è comune
Corte appello Milano 23 marzo 2005
Il proprietario del fondo dominante è obbligato a contribuire alle spese inerenti il fondo servente gravato da servitù di passaggio ed in mancanza di esplicita indicazione, nell'atto di costituzione della servitù, del criterio di riparto delle spese, esso andrà individuato in base al parametro normativo del vantaggio di cui all'art. 1069 c.c.; in ossequio a tale criterio direttivo, il giudice potrà basare la concreta determinazione della quota di contribuzione sulle più diverse regole empiriche, ivi compresa quella del raffronto proporzionale fra le dimensioni delle proprietà che si esprime nel rapporto millesimale tra gli immobili gravati da servitù, qualora appartengano ad un condominio, da un lato e i fondi dominanti dall'altro.

Se il tombino è di esclusiva proprietà dei dominanti, si applica l' Art. 1069 codice civile: Opere sul fondo servente. Questo dice: Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Le acque meteoriche devono seguire il percorso naturale delle pendenze del terreno ed i lotti a valle non possono ostruire il loro passaggio. Possono raccoglierle in una fogna che sarà a carico del proprietario del fondo ricevente.
 
U

User_29045

Ospite
secondo me devi stabilire chi è il proprietario del tombino e chi ne fa uso: quindi se anche tu scarichi nel tombino.

Il tombino si trova all'interno del mio cortile, come già descritto nell'immagine del 1° messaggio da me inserito. Se lavo il cortile, o se piove nel mio cortile, gli scarichi finiscono in questo tombino. Similmente, se il mio confinante lava il cortile o se arriva acqua piovana nel suo (e anche nel mio) cortile, gli scarichi finiscono nel tombino.
Idem se piove nel cortile condominiale o lavano il cortile condominiale: gli scarichi finiscono nel tombino che si trova nel mio cortile.

ltre alle tubazioni interrate confluisce lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche raccolte dai cortili, quindi tombino grigliato.

Si tratta di un tombino GRIGLIATO, ossia oltre alle tubazioni interrate confluisce lo scorrimento superficiale di acqua piovana o acqua di lavaggio raccolte dal cortile condominiale e dal cortile della proprietà confinante.
 
U

User_29045

Ospite
Nel rogito notarile, che risale agli anni '70, ovviamente non si fa alcuna menzione di tale servitù. Una volta a queste cose non ci si pensava, o quantomeno, si facevano con più leggerezza.

Ora che vi è più chiara la situazione, avete qualche idea sul metodo di riparto dei costi?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Non è una servitù ma è un diritto del lotto a monte di poter fare defluire le acque meteoriche sul lotto a valle. E tu non puoi ostacolarle.
 
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User_29045

Ospite
OK. In sintesi, stanti tutte queste premesse, come si possono ripartire i costi per la disostruzione?
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Professionista
Direi che ti ha già risposto Luigi al post numero 3. Interpretando l'art. 1069 del c.c. dovete stabilire di comune accordo la proporzione tra i vantaggi reciproci e sulla base della suddetta proporzione andare a ripartire gli oneri della disostruzione. E' evidente che se non trovate l'accordo la parola potrebbe passare al giudice che deciderà per tutti.
 
U

User_29045

Ospite
In questo caso c'è un primo fondo dominante che è il condominio (di cui anche io faccio parte), un secondo fondo dominante che è il cortile della proprietà adiacente, e poi c'è il mio cortile che è il fondo servente.

Credevo che esistessero già delle percentuali standard in casi del genere, se bisogna raggiungere degli accordi, ci sarà da ridere.
 

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