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antonello74

Ospite
Salve un mio amico ha un ristorante e 3 anni fa a seguito di un brusco calo di liquidità legato a vari problemi a subito una sentenza di sfratto per morosità,ebbene lo sfratto non è mai stato eseguito tutte le morosità sono state pagate e la locatore nonostante percepisce regolarmente 1300 al mese non ha intenzione di rifarti il contratto,a peraltro ricevuto notifica del mancato pagamento del rinnovo del contratto di 3 anni fa rinnovo successivo alla sentenza è risultano non pagati anche quello dell'anno scorso,lui si domanda ha un contratto valido poiché la proprietaria da 3 anni prende il fitto regolarmente o deve chiederne uno nuovo?grazie mille attendo vostre risposte.
 
Ok non ha più contratto e perché la locatrice non esegue lo sfratto? ? E perché non ha comunicato la chiusura del contratto all'agenzia delle entrate che gli ha notificato i pagamenti dei 3 anni di rinnovo??cosa può fare per riavere il contratto??
Grazie
 
Il contratto è risolto.
Il locatore doveva rifiutare o restituire le morosità.Accettandole senza muovere un dito,praticamente accetta il contratto in essere.
Se temeva che il conduttore non rimanesse chiudeva il contratto con l'Agenzia delle Entrate ,pagando i 67 Euro,quantomeno contestualmente alla sentenza di sfratto per morosità.
Oddio se nel contratto c'è la risoluzione espressa,pure al verificarsi della morosità.
Così il conduttore paga,il locatore percepisce un reddito e ci paga le tasse.
Ma in 3 anni NON è mai passato l'U.G.per l'esecuzione,poi per un'attività commerciale.....
E che razza di Tribunale è?
 
La locatrice non ha mai dato mandato all'esecuzione della sentenza di annullamento del tribunale,lui ora ha dei danni legati all'umidità nel locale e la locatrice se ne frega poiché ha la sentenza di annullamento e per di più il figlio protestato a vita si sta vendendo il locale della madre plurinovantenne senza aver neanche avvisato del fatto il mio amico che è venuto a saperlo per caso.cosa può fare??grazie a tutti
 
se riceve l'affitto, il contratto è rinnovato per tacito assenso.
No. Non esiste una tale rinnovazione.
L'art. 1591 c.c. stabilisce che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Se il contratto è risolto, questo pagamento è, di fatto, un'indennità di occupazione, e copre il danno per il mancato rilascio dell'immobile. Se il danno è maggiore dell'importo del canone (il maggior danno deve però essere provato dal locatore), il locatore potrà richiedere la differenza.
 
Spiegati meglio.
La sentenza di sfratto per morosita',contiene l'immediato mandato agli u.g.,vigili,etc pet il rilascio e sgombero locale.
A meno che prima della sentenza il conduttore paga la morosita'ed il locatore l'accetta.
 

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