cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
per conto di un parente sto seguendo la vendita di un immobile. Il problema è questo: l'acquirente interessato ha il mutuo approvato per l'importo del solo appartamento, non per il garage pertinenziale all'appartamento che potremmo concedere in locazione ad un prezzo di favore. Controllando le planimetrie è sorto il problema che resede (terrazzo collegato all'appartamento) e garage si trovano nella stessa particella, ma con due diversi subalterni graffati (unica rendita catastale). Il resede dovrebbe andare in vendita insieme all'appartamento, il garage x ora in locazione all'acquirente ma in un secondo momento vendibile o all'acquirente dell'appartamento o ad altro soggetto. Prima di rivolgermi ad un geometra, visto che ancora siamo alle fasi iniziali della trattativa, volevo sapere la fattibilità della "sgraffatura" e quale procedura andrebbe seguita (costi indicativi?).
Inoltre per il garage serve l'ACE?:affermazione:
 
U

User_29045

Ospite
Confermo che la legge Tognoli vincola in modo irreversibile la pertinenza C/6 (box o posto auto) all'immobile cui si riferisce. Non si può vendere il garage se non si vende assieme anche la casa.
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
sgraffatura particelle bis

Grazie x le precedenti risposte, il form non mi visualizza risposta (ho fatto rispondi ieri...), quindi chiedo ulteriormente in questo nuovo post:
l'appartamento in oggetto è ultimato nel 2004 (da un negozio sono fatti 3 appartamenti), il resede e garage ha il permesso di costruire del 2007 (da demolizione di tettoia abusiva sanata nel 97), quindi per quel poco che ho capito non avrei il vincolo della legge Tognoli e potrei vendere separatamente abitazione da garage.
Ma per la sgraffatura garage/resede?
 

FrancescoRoma

Nuovo Iscritto
L’art. 10 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 ha modificato la Legge 122 del 24 marzo 1989 (Tognoli) per cui è sancito il principio della libera alienabilità del parcheggio separatamente dal bene principale.
 

FrancescoRoma

Nuovo Iscritto
In sostanza:
I posti auto e i box realizzati negli edifici esistenti, ai sensi della legge Tognoli, diventano liberamente vendibili ad altri , anche separatamente dall’appartamento di cui sono pertinenza, purchè il nuovo proprietario li destini a pertinenza di un’unità immobiliare situata nello stesso comune. Il vincolo di invendibilità separata permane invece per i parcheggi realizzati nel sottosuolo comunale e acquistati in diritto di superficie per un massimo di 90 anni
 
U

User_29045

Ospite
L’art. 10 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 ha modificato la Legge 122 del 24 marzo 1989 (Tognoli) per cui è sancito il principio della libera alienabilità del parcheggio separatamente dal bene principale.

Io ho un parcheggio acquisito con la Legge Tognoli ma ho la PROPRIETA' SUPERFICIARIA PER 1/1, e non la PROPRIETA' PER 1/1, in quanto ho il diritto di superficie della durata di 90 anni.

Nel mio rogito c'è scritto chiaramente che il box non è alienabile separatamente dall'appartamento, a chiare lettera ciò compare anche nella NOTA DI TRASCRIZIONE.

Forse l'eccezione a quanto affermi sono proprio i box in diritto di superficie costruiti su aree demaniali.

Approfitto per ricordare a tutti l'uguaglianza:

DIRITTO DI AREA + DIRITTO DI SUPERFICIE = DIRITTO DI PROPRIETA'

E io ho solo il DIRITTO DI SUPERFICIE fino a Gennaio 2099 (duemilanovantanove).
 
U

User_29045

Ospite
Io al posto tuo mi rivolgerei all'ufficio tecnico del comune, chiedendo di censire garage e resede con due rendite separate e autonome. Quando saranno iscritti in catasto con autonoma rendita, sarà tutto più semplice.
 

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