Gianco

Membro Storico
Professionista
Vorrei anche capire quale Notaio (degno di tal nome) possa dare seguito ad un testamento palesemente viziato o su quali basi sia impedito accesso al nominativo di chi ha beneficiato di certi pagamenti.
Il testamento è valido nelle sue disposizioni fino a quando non viene impugnato dai legittimari, esclusivamente da loro.
 

andyga

Membro Junior
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@Dimaraz abbiamo il testamento da gennaio. Siamo andati subito dal Avvocato e da allora siamo in "trattative". Ho chiesto anche ad altri avvocati ma sembra che sono sfortunato nella scelta. Si tira al lungo...
il nostro avvocato dice che non ci conviene fare la causa perche dura 6-10 anni e la soluzione sara la stessa come la scrittura privata. Io sono tedesco e non so quanto durano le cause in Italia, ma mi sembra tanto "6-10 anni".
 

andyga

Membro Junior
Proprietario Casa
vorrei sapere anche, se é possibile andare in tribunale a vedere un processo di eredità? Noi abitiamo a Verona e mi interessa come funziona! Ci sono die processi dove una persona al di fuori puo andare a vedere?
 

Dimaraz

Membro Storico
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Il testamento è valido nelle sue disposizioni fino a quando non viene impugnato dai legittimari, esclusivamente da loro.

Il documento è valido ....ma un Notaio degno di tal nome si preoccupa di limitare le irregolarità e in Italia un testamento che "esclude" i figli anche i "polli" sanno che è nullo.

Qui siamo in presenza di una "allegra brigata" che fra "pubblico ufficiale" e "azzeccagarbugli" vien da pensare escano dalla stessa scuola.
 

Dimaraz

Membro Storico
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il nostro avvocato dice che non ci conviene fare la causa perche dura 6-10 anni e la soluzione sara la stessa come la scrittura privata.

Chi ti ha parlato di 6-10 anni era un ottimista!

Non si può sempre generalizzare...ed in ogni caso è inutile perdere tempo: se la coniuge voleva sistemare avrebbe evitato di procedere direttamente con la Dichiarazione o quantomeno tempo 30gg. dalla richiesta della legittima avrebbe sistemato la questione.

Se servono 5 anni per avere una sentenza aspettare 6 mesi o più significa attendere 5 anni e 1/2 o più.

È perfettamente valido ed efficace. Ma è soggetto all’azione di riduzione.

Mai detto che non sia valido...ma è e resta nullo.
 

Nemesis

Membro Storico
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Mai detto che non sia valido...ma è e resta nullo.
Se fosse nullo, non potrebbe essere valido. E un testamento in cui si pretermettono i legittimari non è nullo, e non è annullabile.
Le disposizioni lesive della quota di riserva sono soltanto soggette a riduzione. Cioè,
suscettibili di essere dichiarate inefficaci, nei limiti in cui sia necessario per
integrare la quota di riserva.
 
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Dimaraz

Membro Storico
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Se fosse nullo, non potrebbe essere valido. E un testamento in cui si pretermettono i legittimari non è nullo, e non è annullabile.

Comprendo che vuoi essere preciso anche in una piazza virtuale ed usare il "rigore" nelle spiegazioni e giusto perchè vuoi "spuntare gli spilli":
- non il testamento ma l'eventuale clausola (disposizione)

Ma che la stessa sia nulla è spiegato dall' Art. 735 del Codice Civile e confermato da sentenze di Cassazione:

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536c.c.] o degli eredi istituiti è nulla. (553 cc.)

Le disposizioni lesive della quota di riserva sono soltanto soggette a riduzione. Cioè,
suscettibili di essere dichiarate inefficaci, nei limiti in cui sia necessario per
integrare la quota di riserva.

Vero ma solo per lesione...qui siamo in presenza di "evirazione" totale.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536c.c.] o degli eredi istituiti è nulla.
Nella fattispecie in discussione c'è la pretermissione di alcuni legittimari. Non c'è nessuna divisione disposta dal testatore. C'è la chiamata di un solo soggetto. Non avrebbe nemmeno potuto disporre divisioni, mancando il presupposto della pluralità di chiamati.
Vero ma solo per lesione
Il rimedio contro la lesione parziale e contro la pretermissione (lesione totale) è il medesimo: l'azione di riduzione. Non l'azione di nullità o di annullamento.
 
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