luci64

Nuovo Iscritto
Nel piccolo condominio di 7 piani con lastrico solare piatto e privo di parapetti edificato in aderenza al mio condominio, totalmente separato e senza nessun tipo di comunione, con pari piani e lastrico solare.
Hanno intenzione di sopralzare di un piano, il condominio oggetto del sopralzo ha dato il permesso all'unanimità.
Devono chiedere il permesso anche al vicino?
NB
1 gli edifici sono già in aderenza pertanto non so se devono rispettare i confini
2 il sopralzo non toglie in alcun modo luce od aria ai piani sottostanti di entrambi gli edifici
3 sono due stabili distinti per cui uno potrebbe essere di 8 piani e l'altro di 7, per cui non credo ci sia modifica dell'aspetto architettonico, uno stabile viene alzato totalmente
4 Gli edifici sono 2 distinti e non c'è alcun tipo di comunione, tantomeno strutturale
mille grazie in anticipo a tutti

ps
mi sono permesso di prendere spunto da
Sopraelevazione villa bifamiliare. Non mi devono chiedere il permesso?
spero che chi ha partecipato li' con molta competenza possa partecipare qui
 

Giovanni_Brevi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dalla tua descrizione degli edifici gli spunti riportati nella "Sopraelevazione villa bifamiliare......... " non dovrebbero avere nessuna attinenza , in quanto sembrano essere due edifici completamente autonomi/separati , in altre parole con niente in comune .
Considerando le cose da questo punto di vista l'unico "obbligo" verso l'edificio confinante è la costruzione in aderenza , ricordandosi che in presenza di eventuali rientranze devono assere rispettate le distanze legali .
Chi sopralza deve preoccuparsi non solo dell'edificio in aderenza , ma anche delle distanze legali in senso generale dagli altri edificio NON confinanti come da articolo sotto riportato.

La decisione n. 1991/2007 del TAR Lombardia Milano, sezione II
» T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 26.4.2007 n. 1191
Attesa da tempo, la posizione del TAR Lombardia in materia di distanze dai sopralzi relativi a sottotetti realizzati ai sensi della legge regionale n. 12 del 31.3.2005, ha sorpreso più di un osservatore, vuoi per il fatto di essere stata resa con decisione in forma semplificata, vuoi, soprattutto, per l'allineamento del giudice amministrativo alle rigide posizioni del giudice ordinario sul punto. La posizione del TAR è nota e si fonda sul seguente sillogismo:
• ancorché la legge regionale lombarda n. 12 del 2005 qualifichi tale recupero come "ristrutturazione", la parte sopralzata è comunque una nuova costruzione, per cui sotto il profilo dell'ordinamento civile (di competenza esclusiva dello Stato) le distanze stabile in tale ambito non sono derogabili;
• qualora il recupero del sottotetto, ancorché ammesso in deroga alle norme locali, comporti sopralzo del tetto, esso è soggetto al rispetto della distanza di 10 metri tra pareti finestrate ex art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, obbligo non superabile nemmeno con il consenso convenzionale tra privati confinanti.
 

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