carlo84

Nuovo Iscritto
Nel mio condominio abbiamo recentemente adeguato l'ascensore alle norme tecniche con sostituzione argano, funi, quadro elettrico ... e le spese sono state ripartite secondo la tabella ascensore ( che detta """ le spese della manutenzione, riparazioni ed esercizio sono attribuite come da tabella...) e non secondo tabella proprietà ( che pure parla di ...conservazione impianti... ) per cui le maggiori spese sono state sostenute dai piani alti e quasi nulla dai piani terra ( mm. 150 l'attico -- mm. 2,05 p.t.). Ora stiamo per sostituire la cabina, non perchè non funzionante ma perchè si vuole consentire l'accesso con carrozzina ad eventuali, possibili, futuri disabili. I condomini del p.t., con il placet dell'amministratore, hanno sostenuto ed ottenuto che anche in questo caso le spese venissero ripartite come per l'adeguamento (tabella ascensore). La stessa ripartizione è stata prevista per la sostituzione delle porte di ciascun piano: ma il proprietario dell'attico che c'entra con la porta del 1 piano? E' così o siamo stati raggirati? Mi si possono indicare i estremi di sentenze della cassazione? Grazie Carla
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La giurisprudenza, in fatto di ripartizione delle spese di manutenzione dell' ascensore è contrastante.

Di seguito ti segnalo i riferimenti per farti un' idea:

Il Tribunale di Milano (Sentenza del 16/3/1989) ha considerato l' ascensore come parte dell' edificio anche per i proprietari delle unità immobiliari situate al piano terra, poichè possono trarre utilità dall' impianto, il quale è idoneo a valorizzare l' intero immobile, e permette di raggiungere più comodamente le parti comuni di tutti, come le soffitte, i terrazzi e i lastrici solari.
Lo stesso criterio vale per la ripartizione delle spese riguardanti la forza motrice, la pulizia, la sostituzione del motore o delle funi, le reti laterali di protezione, la tassa di concessione e quella di prevenzione degli infortuni.

Il Tribuanle di Parma, invece, con sentenza del 29/9/1994, ha escluso che i proprietari ubicati al piano terra debbano concorrere alle spese di ordinaria manutenzione.

Un terzo orientamento è dato da una sentenza del Tribunale di Monza (Sentenza del 12/11/1985), la quale ha posto a carico dei proprietari del primo piano, o con accesso separato mediante scala di proprietà esclusiva, le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e dell' ascensore, limitatamente alla parte di oneri che viene suddivisa in base al valore del piano o della porzione di piano, esonerandoli dalla quota di spesa riconducibile alla distanza del piano dal suolo.

Il Tribunale di Genova, infine, con sentenza dle 2/5/2003, ha stabilito che, in assenza di prova dell' esistenza di un regolamento contrattuale che stabilisca criteri particolari, devono applicarsi le norme di legge secondo le quali anche i condòmini a piano terra, pur non usufruendo dell' impianto, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelle di ricostruzione dell' impianto, essendo comproprietari dell' impianto comune.
Chi vive al piano terra è, invece, esonerato dalle spese di esercizio e di pulizia dell' impianto.

Il mio consiglio, è trattare e risolvere il problema della suddivisione di queste spese "prima" di iniziare il lavoro, perchè dopo che le persone hanno cominciato a pagare diventa molto difficile cambiare criterio.

Buona vita!
 

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