Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il quale ha rilasciato una relazione nella quale asseriva che al sottotetto adibito a stenditoio e lavanderia non toccava pagare la quota ascensore
se sono rimasti locali condominiali la loro quota viene divisa secondo i m/m di proprietà di tutti i condomini. Se sono diventati privati per acquisto di parti condominiali (ci volevano 1000/1000 per la alienazione) il principio di esenzione non vale più e siccome tali ambienti tramite un pianerottolo di riposo quindi con scala ed, in questo caso, ascensore, devono essere considerate unità indipendenti (come pare poi lo siano se sono affittate) di conseguenza devono essere inserite nel calcolo della tabella m/m di scale e ascensore.
Per cambiare i criteri stabiliti dal Regolamento di Condominio Contrattuale (quello redatto dal Costruttore) ci vogliono 1000./1000.
Io intanto farei una segnalazione all' Ufficio Tecnico Comunale (edilizia Privata o Abusi edilizi). Se viene sancito l'abuso con quel documento ufficiale, continuando l'uso dell'ascensore per raggiungere il piano mansardato l'Amministratore dovrà prenderne atto e fino a quando l'ascensore verrà usato per raggiungere le abitazioni mansardate dovrà far pagare ai proprietari di tali locali la loro parte.
in parole povere se la mansarda non paga ....paga per suo conto l'appartamento sottostante perchè ha i millesimi più alti per la presenza della stessa mansarda.
non è la stessa cosa. Fatti due conti: il coefficiente di piano delle mansarde è più alto di quello dei locali sottostanti.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
:stretta_di_mano:
A volte una laurea non basta
Tipica esclamazione delle capre !
Che lauree NON hanno !!!

Ma basta leggere bene quello che è scritto ove si parla di tabelle per lo stesso proprietario del 2* e 3* piano , ove è esplicitato la loro redazione come criterio prevede.
Solo le capre travisano quanto scritto o per loro oggettive limitazioni a comprendere non capiscono. !!!
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
io sarò senz'altro una capra ma tu hai scritto questo:
in parole povere se la mansarda non paga ....paga per suo conto l'appartamento sottostante perchè ha i millesimi più alti per la presenza della stessa mansarda.
questa affermazione può far trasparire che tu non sappia redigere correttamente le tabelle millesimali.
Infatti se alla mansarda si accede solo da scala interna del proprietario sottostante i millesimi della tabella scale ed ascensore di costui si calcolano facendo riferimento al suo pianerottolo di arrivo (che è quello dell'appartamento inferiore).
Se invece la mansarda ha un suo pianerottolo di arrivo, con tanto di fermata di ascensore, l'appartamento avrà dei suoi millesimi come se fosse una unità immobiliare autonoma: quindi avrà accollato tutte le spese condominiali riferibili ai millesimi di proprietà calcolati separatamente.
Che poi il proprietario sia unico questo è un altro discorso: pagherà la somma delle spese dei due appartamenti ed in assemblea il suo voto varrà la somma dei millesimi dei due appartamenti: ma questa è un'altra cosa.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
questa affermazione può far trasparire che tu non sappia redigere correttamente le tabelle millesimali.
Infatti se alla mansarda si accede solo da scala interna del proprietario sottostante i millesimi della tabella scale ed ascensore di costui si calcolano facendo riferimento al suo pianerottolo di arrivo (che è quello dell'appartamento inferiore).
Se invece la mansarda ha un suo pianerottolo di arrivo, con tanto di fermata di ascensore, l'appartamento avrà dei suoi millesimi come se fosse una unità immobiliare autonoma:
la parte del mio msg che hai citato teneva in conto del msg iniziale:
Le mansarde sono collegate internamente all’appartamento con scale a chiocciola e ....
benché dall'esterno sono raggiungibili sia dalle scale che dall'ascensore.

potresti citare la norma che vieta di sommare i millesimi ad uno stesso proprietario con unità disposte al 2° e 3° piano, comunicanti con scala interna........

e comunque resta sempre da chiarire quello che manca
" l'interessato non ha chiarito se i terzi piani da titolo edilizio nascono a destinazione sottotetto oppure mansarda. Ed è proprio questo il punto focale della situazione da cui non si prescinde "
------------------
PS: sembra proprio che le massime di Oscar Wilde si conoscono, ma sono applicabili alla lettera per chi le ha ricordate.
In pratica una sorta di lezione di vita che dovrebbero seguire, ma che esitano a seguire.
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
e comunque resta sempre da chiarire quello che manca
" l'interessato non ha chiarito se i terzi piani da titolo edilizio nascono a destinazione sottotetto oppure mansarda. Ed è proprio questo il punto focale della situazione da cui non si prescinde "
rileggi attentamente il post iniziale per intero.
un proprietario del 2° ha consultato un tecnico il quale ha rilasciato una relazione nella quale asseriva che al sottotetto adibito a stenditoio e lavanderia non toccava pagare la quota ascensore
A me è parso subito chiaro che gli attuali locali mansardati in origine erano locali tecnici condominiali o comunque erano stati denunciati come tali dal costruttore al momento del progetto consegnato in Comune. Che fossero locali condominiali lo avvalora il fatto che erano indipendenti e raggiungibili con scala condominiale ed anche con l'ascensore condominiale.
Chi ha comprato, ha fatto una scala interna per raggiungere i locali, che non sono più locali tecnici comuni, senza dover uscire di casa, ma questo non lo esime dal pagare la parte di millesimi relativi alla tabella scale ed ascensore.
La domanda a cui rispondere è la mansarda è abitata? ha un ingresso in dipendente? è servita discale ed ascensore? allora deve pagare la sua parte di spese della tabella scale ed ascensore. Casso i condomini di piano zero pagano la loro parte millesimale della tabella scale ed ascensore con la quota relativa alla proprietà e non usano ne le scale ne l'ascensore, e quelli della mansarda, che vanno su e giù con l'ascensore, non pagano una min chia perché i proprietari non hanno denunciato il cambiamento di destinazione d'uso ed hanno trovato un" tecnico volpone" che approfitta di un branco di condomini ignoranti (in materia) e della connivenza di un amministratore. Questa gente approfitta del fatto che ufficialmente le mansarde risultano locali tecnici condominiali per non pagare la loro parte di spesa.
Io. l'ho già scritto, manderei una segnalazione all'Ufficio Repressione Abusi Edilizi del Comune quando usciranno i Vigili Urbani vorrei essere presente per vedere cosa succede.
potresti citare la norma che vieta di sommare i millesimi ad uno stesso proprietario
è la norma della buona pratica dell'amministratore di condominio. Nel condominio dove abito (ex coperativa di magistrati) c'era un dominus (Presidente della Prima Corte di Cassazione quello che, inaugurando l'anno giudiziario, legge davanti al Presidente della Repubblica la prolusione dell'Anno Giudiziario) il quale oltre ad avere tutto il piano attico (grande come la somma dei due appartamenti per piano presenti in origine nel condominio) ed aveva comprato, per uno dei suoi figli (ne aveva 3 ma non aveva ancora deciso a chi darlo), un appartamento nato da un frazionamento. Ebbene fino a quando il magistrato è stato in vita nella tabella millesimale di proprietà il suo cognome appariva due volte la prima volta con l'interno dell'appartamento "piccolo" e la seconda volta con l'interno dell'attico. Quando veniva aveva qualcosa come 210/1000 e quando non veniva (la maggior parte delle volte) delegava l'amministratore (allora si poteva) anche perché lo aveva piazzato lui.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
è servita discale ed ascensore?

Questa è l'unica domanda fondamentale.

Non rileva a quale funzione siano adibiti i vani/unità del piano mansarda (idem se fosse piano interrato) salvo siano aree comuni a tutti i proprietari (nessuno escluso).
Ma nel resoconto è precisato che solo chi è proprietario del 2° piano possiede anche vani in mansarda.

Nel 2008 ho comprato un appartamento al mare in una palazzina composta da 2 piani (4 appartamenti per piano, più il piano mansarde). I proprietari dell’appartamento al 2° piano, sono proprietari anche di una mansarda rifinita e con bagno (al 3° piano), di pari metratura dell'appartamento

E poiché il piano mansarda è direttamente servito dall'ascensore ne pagano la quota integrata dal fattore "altezza piano" e non solo in base alla Tabella di proprietà.
E la differenza non è di poco conto.
 
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basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Peccato che Carmine abbia posto inizialmente una unica domanda a cui non è stata data una risposta articolata.
Per rispondere bisognerebbe sapere almeno questi dati.
1-In che anno sono state accettate le nuove tabelle millesimale? E tu eri già proprietario?
2-Le tabelle stabilite dal costruttore erano incluse in un Rdc contrattuale?
3-Ascensore esisteva con tre sbarchi fin da subito? O è stato installato successivamente?
 

CARMINE1947

Membro Junior
Proprietario Casa
QUOTE="basty, post: 363467, member: 35382"]
Peccato che Carmine abbia posto inizialmente una unica domanda a cui non è stata data una risposta articolata.
Per rispondere bisognerebbe sapere almeno questi dati.
1-In che anno sono state accettate le nuove tabelle millesimale? E tu eri già proprietario?
2-Le tabelle stabilite dal costruttore erano incluse in un Rdc contrattuale?
3-Ascensore esisteva con tre sbarchi fin da subito? O è stato installato successivamente?
[/QUOTE]
Salve
Le nuove tabelle sono state modificate nel 2016.
Le tabelle stabilite dal costruttore erano incluse nella documentazione al momento del Rogito (2008) in un unico fascicolo Regolamento di condominio con tabelle m/m.
L'ascensore, come le scale, era già esistente con lo sbarco al 3 piano con 4 ingressi mansarde/sottotetto.
Le mansarde erano rifinite già dall'inizio con bagno e e ambienti separati.
 

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