Più che altro era un consiglio che cercavo e capire se poi dovevo occuparmene io per il costo o meno ma a quanto pare si.
Forse non ho scritto in modo comprensibile.
La spesa per la sostituzione di un cuscinetto (ammesso sia quello il colpevole) è una riparazione di piccola entità ...rispetto ad una sostituzione integrale dell'autoclave...quindi a carico dell'inquilino.
Leggasi tabella Confedilizia.

Un cuscinetto è un organo di poco costo e certamente soggetto ad usura (specie con tutte le "cinesate" che arrivano).
 
Forse non ho scritto in modo comprensibile.
La spesa per la sostituzione di un cuscinetto (ammesso sia quello il colpevole) è una riparazione di piccola entità ...rispetto ad una sostituzione integrale dell'autoclave...quindi a carico dell'inquilino.
Leggasi tabella Confedilizia.

Un cuscinetto è un organo di poco costo e certamente soggetto ad usura (specie con tutte le "cinesate" che arrivano).
L'autoclave è una Calpeda quindi ottimo prodotto, sicuramente ha lavorato abbastanza.
 
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Leggiti il punto 13 (autoclave) di questa
Magari sono orbo...ma non trovo nulla che precisi questo tuo "passo":
Quando un cuscinetto ha una funzione strutturale o di supporto, come nel caso dell'autoclave, la sua sostituzione è considerata una manutenzione straordinaria.

Non sono menzionati i cuscinetfi e nemmeno la distintione fra "funzione portante" o meno.

Se invece fosse considerata normale usura e i cuscinetti si sostituissero abitualmente ogni due o tre anni, allora
Ogni organo meccanico è soggetto ad usura in funzione delle caratteristiche costruttive e intensità d'uso.

In subordine quella tabella (Sicet - Sindacato Inquilini) è un copiaincolla di quella di Confedizia. (che segue i dettami del CC) ma "stranamente" con alcune omissioni ...leggi la stessa sezione e scopri cosa manca (omissioni anche in altre sezioni).

Su tutto prevale il Codice Civile (dal consueto Brocardi):

Dispositivo dell'art. 1609 Codice Civile​

FontiCodice CivileLIBRO QUARTO - Delle obbligazioniTitolo III - Dei singoli contrattiCapo VI - Della locazioneSezione II - Della locazione di fondi urbani
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso,
 
Ultima modifica:
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Magari sono orbo...ma non trovo nulla che precisi questo tuo "passo":


Non sono menzionati i cuscinetfi e nemmeno la distintione fra "funzione portante" o meno.
13. AUTOCLAVE A chi spetta
Installazione P
Rifacimento impianto e sostituzione per vetustà o di parti P
Sostituzione pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico e altri componenti primari P

Il passo è quello riportato sopra, dove P sta per proprietario.
Comunque ogni tabella di ripartizione spese (Confedilizia o Sicet) è valida solo se espressamente richiamata nel contratto. Quello che volevo dire è che in un'autoclave un cuscinetto è considerato da tutti i tecnici un componente primario poiché è indispensabile per il corretto funzionamento della pompa.
Se non sei d'accordo, comunque fa niente. Non intendo insistere.
 
Ma non sarebbe meglio ripartire la spesa fra i condòmini in funzione dei consumi fra le diverse unità immobiliari?
Qui non è una questione condominiale.
Il passo è quello riportato sopra, dove P sta per proprietario

Suvvia...davvero pensi che mi servisse tale sPiegazione?


Comunque ogni tabella di ripartizione spese (Confedilizia o Sicet) è valida solo se espressamente richiamata nel contratto
Si e No....mancando una "lista" nel Ciduce Civili tali Tabelle vengono prese a riferimento da alcuni Giuduci al pari degli usi locali.


Sostituzione pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico e altri componenti primari P
Viceversa in quella di Confedilizia si ripete quello spiegato nel 1609 del CC...e quello prevale.
 

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