Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
nel sottotetto di una delle tre scale c'è il locale caldaie quindi è evidente che l'utilizzo dell'ascensore è superiore.Lo conferma il fatto che la spese di manutenzione è del 25% circa superiore a quella degli altri due.
il fuochista va 6/7 volte al giorno tutti i giorni in caldaia assieme a tre o 4 tecnici con i secchi di carbone o di pellet? La caldaia non è a gas metano? Se il fabbricato è nato così si tratta di una servitù di quella scala nei confronti dei condomini abitanti nelle altre due scale.
 

basty

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Proprietario Casa
c'è il locale caldaie quindi
Beh, in questo caso effettivamente quella scala/ascensore non sarebbe solo al servizio dei residenti nella scala.
Come "derogabile"? Il primo comma dice: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
Leggiti il penultimo comma dell'art. 1138, già esistente anche prima della legge di condominio. Solo l'ultimo comma è stato aggiunto (animali domestici)
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Leggiti il penultimo comma dell'art. 1138, già esistente anche prima della legge di condominio.
Le differenze dell' art. 1124 tra prima e dopo la L.220/2012 sono molto limitate: è stata aggiunta la parola ascensore dopo la parola scale e hanno sostituito ricostruite (che si riferiva alle sole scale) con la parola sostituiti (che si riferisce scale ed ascensori).
Mi sembra che il comma del 1138 da te citato non faccia alcun riferimento sulla divisione delle spese di manutenzione delle cose comuni a servizio di parte dei condomini.
 

robertomarte

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Proprietario Casa
Nessun fuochista , abbiamo il teleriscaldamento e in piu' da quella scala si accede al tetto dove abbiamo i pannelli solari condominiali. DI FATTO ! a consuntivo , la spesa , ripeto, è superiore del 25% e se fossi un condomino di quella scala mi in****erei.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Ma elenca gli articoli “inderogabili” tra i quali non compare il 1124
Il comma da te citato si riferisce alle
"Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [72, 155 disp. att.]."
Certo che con 1000/1000 si può derogare su tutto: il problema sorge quando 1/1000 non è più d'accordo per cui si applica il codice civile; ed il c.c. dice che il costo della manutenzione degli ascensori va ripartito tra i proprietari che ne fanno uso secondo un ben preciso criterio. Chi non è proprietario non paga.
 

proid

Membro Attivo
Nessun fuochista , abbiamo il teleriscaldamento e in piu' da quella scala si accede al tetto dove abbiamo i pannelli solari condominiali. DI FATTO ! a consuntivo , la spesa , ripeto, è superiore del 25% e se fossi un condomino di quella scala mi in****erei.
ma l'originario criterio di suddivisiome in millesimi proprieta' tra tutti per tutti gli ascensori e' davvero prescritto nel regolamento e c'e' una tabella ad hoc unificata?
 

basty

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Proprietario Casa
ma l'originario criterio di suddivisiome in millesimi proprieta' tra tutti per tutti gli ascensori e' davvero prescritto nel regolamento e c'e' una tabella ad hoc unificata?
Questa è una giusta osservazione, nel caso qui particolare.

Come "derogabile"?
Mi sembra una affermazione un pò diversa dalla seconda.
Certo che con 1000/1000 si può derogare su tutto:
Se fosse un regolamento contrattuale, quell' 1/1000 sbaglio o si attacca al tram?

... e poi mica vero che si può derogare su tutto..... lo hai riscritto anche tu:
e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [72, 155 disp. att.]."
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Se tale ripartizione (alla volemose bene) fosse indicata nel regolamento contrattuale per cambiarla non c'è bisogno di 1000/1000 perché non rientra tra le norme che limitano l'esercizio individuale della proprietà acquisita, basta la maggioranza dei presenti all'assemblea che abbiano 500/1000

Suvvia...non mi cadere su tali erroracci...dopo tutto quel che predico.

Se il Regolamento di Condominio (di tipo Contrattuale) spiega come ripartire una (o più) spesa anche se in modo differente da quanto fissato dalla Legge ...chi vuole modificare dovrà ottenere una delibera approvata con 1000/1000.

Senza se e senza ma.

Quanto alla norma sul Condominio Parziale la stessa è derogabile anche per "consuetudine/facta concludentia".
 

robertomarte

Membro Attivo
Proprietario Casa
ma l'originario criterio di suddivisiome in millesimi proprieta' tra tutti per tutti gli ascensori e' davvero prescritto nel regolamento e c'e' una tabella ad hoc unificata?
L'originario regolamento di condominio aveva una sola tabella millesimale che veniva applicata per TUTTO. Lo scorso anno abbiamo deliberato di creare una tabella ad hoc per gli ascensori introducendo il fattore di piano, ma questo non c'entra nulla con la divisione per scala.
 

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