Riprendiamo il focus sull'introdotto 34-bis?
Sembrerebbe che "l'asseverazione" del tecnico per lo stato legittimo possa riguardare eventuali "tolleranze"..


...“Art. 34-bis (Tolleranze costruttive e tutela dell’affidamento)
Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie,
sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali"
 
Riprendiamo il focus sull'introdotto 34-bis?
Sembrerebbe che "l'asseverazione" del tecnico per lo stato legittimo possa riguardare eventuali "tolleranze"..


...“Art. 34-bis (Tolleranze costruttive e tutela dell’affidamento)
Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie,
sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali"
Date il contentino a @robi65 sennò continua ad insistere
 
😂.. fifty fifty ma il tuo lavoro da professionista è presidiare i forum non hai clienti e lo capisco
..forse fifty si riferisce ai tuoi quozienti..
 
Ciò riguarda solo te.
L'art. 10 introduce modificazioni al T.U. di cui al D.P.R. n. 380/2001. Chiunque leggesse quel T.U. capirebbe che l'art. 34-bis ivi introdotto, relativo alle tolleranze costruttive, s'applica a tutti gli interventi edilizi.
Le tolleranze nel TUE erano in essere già da prima.
 
Che bisogno ci sarebbe di dotare ogni Capo di un suo testo afferente a un suo ambito di applicazione se gli articoli in esso contenuti "vanno per fatti loro"
A questo punto o non dai il testo al Capo oppure fai la norma costituita solo da articoli e senza distinzione per Capo.
Ormai è chiaro che si hanno opinioni diverse. Ma come spigheresti queste "riflessioni" che cito ?
 
Sembrerebbe che "l'asseverazione" del tecnico per lo stato legittimo possa riguardare eventuali "tolleranze"..
Togli pure il condizionale, in Emilia Romagna è già così da tempo oramai (l'articolo è arrivato proprio da una parziale trasposizione dell'art. 19 bis, l. R. 23/2004).
 
Non avevo notato che l art 10 modificasse anche il il Testo unico edilizia, tra le altre cose modifica anche alcuni ambiti delle norme in materia di barriere architettoniche
 

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