robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riprendiamo il focus sull'introdotto 34-bis?
Sembrerebbe che "l'asseverazione" del tecnico per lo stato legittimo possa riguardare eventuali "tolleranze"..


...“Art. 34-bis (Tolleranze costruttive e tutela dell’affidamento)
Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie,
sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali"
 

Fift@

Membro Assiduo
Professionista
Riprendiamo il focus sull'introdotto 34-bis?
Sembrerebbe che "l'asseverazione" del tecnico per lo stato legittimo possa riguardare eventuali "tolleranze"..


...“Art. 34-bis (Tolleranze costruttive e tutela dell’affidamento)
Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie,
sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali"
Date il contentino a @robi65 sennò continua ad insistere
 

robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
😂.. fifty fifty ma il tuo lavoro da professionista è presidiare i forum non hai clienti e lo capisco
..forse fifty si riferisce ai tuoi quozienti..
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Ciò riguarda solo te.
L'art. 10 introduce modificazioni al T.U. di cui al D.P.R. n. 380/2001. Chiunque leggesse quel T.U. capirebbe che l'art. 34-bis ivi introdotto, relativo alle tolleranze costruttive, s'applica a tutti gli interventi edilizi.
Le tolleranze nel TUE erano in essere già da prima.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Che bisogno ci sarebbe di dotare ogni Capo di un suo testo afferente a un suo ambito di applicazione se gli articoli in esso contenuti "vanno per fatti loro"
A questo punto o non dai il testo al Capo oppure fai la norma costituita solo da articoli e senza distinzione per Capo.
Ormai è chiaro che si hanno opinioni diverse. Ma come spigheresti queste "riflessioni" che cito ?
 

Jan80

Membro Attivo
Professionista
Sembrerebbe che "l'asseverazione" del tecnico per lo stato legittimo possa riguardare eventuali "tolleranze"..
Togli pure il condizionale, in Emilia Romagna è già così da tempo oramai (l'articolo è arrivato proprio da una parziale trasposizione dell'art. 19 bis, l. R. 23/2004).
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Non avevo notato che l art 10 modificasse anche il il Testo unico edilizia, tra le altre cose modifica anche alcuni ambiti delle norme in materia di barriere architettoniche
 

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