reger

Nuovo Iscritto
Nel mio condominio un inquilino ha macchiato il cotto della scala condominiale
ora il proprietario non vuol sapere nulla l'inquilino nemmeno ,in assemblea abbiamo deciso di agire per vie legali contro l'iquilino ma se l'inquilino sparisce o non paga non è responsabile il proprietario che oltretutto è stato avvisato del comportamento poco idoneo dei suoi inquilini? Grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Prima di iniziare delle pratiche legali (incerte, costose, lunghe, estenuanti), vi consiglio di farvi questa domanda:

Di quanti soldi stiamo parlando? (Ossia quanto costa la riparazione del danno?). Se stiamo parlando di 300, 500 euro, a mio giudizio è molto meglio pagare i danni a spese del condominio e non sprecare tempo a chiedere i "danni".

Se proprio volete "fargliela pagare" la procedura migliore è la seguente:

1) Tempestate l' amministratore di telefonate, dicendogli che "il colpevole" deve pagare i danni della riparazione.
2) L' amministratore riparerà i danni, e addebiterà la spesa al "colpevole".
3) In assemblea, probabilmente, tutti approveranno il consuntivo, tranne il "colpevole" che voterà contro.
4) Se il "colpevole" non impugnerà il rendiconto entro 30 giorni, sarà condannato a pagare e non potrà sottrarsi. Altrimenti sarà lui ad iniziare una causa legale e il condomìnio dovrà difendersi.
 

reger

Nuovo Iscritto
Ti ringrazio della risposta ma secondo me è sbagliato il concetto primo il danno supera i 2500 euri secondo se noi paghiamo il danno al posto dell'inquilino che lo ha causato questo si sente in diritto di rifarlo come è successo tanto paghiamo noi,inoltre scusami io non volevo sapere la procedura io volevo sapere se il proprietario si può ritenere responsabile di un danno causato dal suo inquilino,però se ho capito bene tu dici di addebbitare al proprietario dell'immobile in quanto in assemblea ci sarà lui non il suo inquilino se è così e si può fare l'idea non è sbagliata Grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Il responsabile del pagamento delle spese comuni (tutte le spese, anche le cosiddette utenze) è sempre e solo il proprietario, il quale ha a sua volta il diritto di addebitare le utenze al suo inquilino, secondo le norme di legge in vigore e il contratto sottoscritto.
 

Gatta

Membro Attivo
Mah,non vedo quale responsabilià civile (2043cc) possa venir addebitata al proprietario,attesochè il danno è stato provocato dal'inquilino.
Non esiste una solidarietà passiva.
Pertanto laddove possa esser provata la colpa,attesa la rilevanza del danno,non avrei dubbi ad inziare un'azione condominiale.
Nessun coinvolgimento dell'amministratore.
Gatta
 

carlor

Nuovo Iscritto
Nel fare causa citate entrambi - proprietario e inquilino - e accertatevi dell'esattezza delle loro generalità.
Nel caso del mio condominio per un danno dovuto ad un cane (anno 2008) furono commessi due errori:
1) Non fu citato il proprietario
2) Fu trascritto in modo errato il nome dell'inquilino (tipo: Fedele anziché Fedeli)
E il condominio perse la causa (dovrei avere, per gli interessati, copia della sentenza).
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
a parere di chi scrive il risarcimento deve essere richiesto nei confronti dei proprietari – custodi delle parti comuni del complesso e non nei confronti degli inquilini. Sarà onere del proprietario rivalersi sull'inquilino
 

reger

Nuovo Iscritto
Vi ringrazio tutti delle risposte grazie a voi girando in rete ho trovato anche questa sembrerebbe una sentenza io non me ne intendo
"Dei danni arrecati dal conduttore alle parti comuni dell'edificio risponde (Trib. Milano, 30/5/1988) il condomino-locatore (che potrà naturalmente rivalersi sul conduttore), a meno che il danno non sia stato provocato dal conduttore al di fuori delle facoltà accordategli dal locatore per l'uso e lo sfruttamento della cosa locata: nel qual caso, infatti, responsabile nei confronti del condominio è esclusivamente l'inquilino"le scale fanno parte delle normali facoltà percui noi possiamo agire contro il proprietario
 

Gatta

Membro Attivo
Ritorno sull'argomento.
Con la locazione si trasferisce la cosa locata (e relative pertinenze )al conduttore.
Pertanto l'obbligo di custodia del bene locato ricade sul conduttore al quale in caso di danni procurati a terzi (condòmini) andrà imputata la colpa di cui all'art.2051cc.
Ovviamente il proprietario rimane responsabile dei danni arrecati dalle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati dei quali conserva sempre la custodia.
Che poi paghi il proprietario (perchè?) con animo di rivalsa nei confronti dell'inquilino è un argomento anche valido,ma tutto sommato tortuoso.
Insomma un "solve et repete".
Altro discorso è quello del conduttore che sparisce.Allora le cose si complicano...
Gatta
 

carlor

Nuovo Iscritto
Ritorno sull'argomento.
Con la locazione si trasferisce la cosa locata (e relative pertinenze )al conduttore.
Pertanto l'obbligo di custodia del bene locato ricade sul conduttore al quale in caso di danni procurati a terzi (condòmini) andrà imputata la colpa di cui all'art.2051cc.
Ovviamente il proprietario rimane responsabile dei danni arrecati dalle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati dei quali conserva sempre la custodia.
Che poi paghi il proprietario (perchè?) con animo di rivalsa nei confronti dell'inquilino è un argomento anche valido,ma tutto sommato tortuoso.
Insomma un "solve et repete".
Altro discorso è quello del conduttore che sparisce.Allora le cose si complicano...
Gatta

Secondo me è giusto: il conduttore risponde dei danni all'immobile al locatore; il locatore - che poi chiamerà a rispondere il conduttore - risponde dei danni alle parti comuni al condominio.
 

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