abruni

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve
alla morte del papà mia madre e noi tre sorelle abbiamo avuto l'appartamento dove vive mamma in eredità. Naturalmente le è spettato in usufrutto.Quest'anno è entrata in una struttura protetta. Vale ancora l'usufrutto o è da suddividere il possesso secondo le quote di frazionamento? E in caso di affitto ?
Grazie
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A MIO PARERE
Probabilmente alla mamma non spetta "l'usufrutto" ma il diritto di abitazione sulla casa coniugale ex art 540 CC . Tale diritto spetta alla mamma fino alla sua morte. All'atto della sua morte erediterete la sua parte e Lei e le sue sorelle diverrete proprietarie pro-quota (salva l'esistenza di un testamento che destini la quota "disponibile" a discrezione della mamma e a chi ella volesse ). Se la mamma è in uno stato irreversibile e pertanto sicuramente non ritornerà ad abitare la casa tenerla libera è evidentemente uno spreco di denaro.
Il diritto di abitazione è solo della mamma ed è giuridicamente indisponibile sia da parte della mamma ( che non puo' modificarne la destinazione ) sia da parte vostra che su tale diritto non avete titolo.
Pertanto, sotto il profilo teorico NON potreste locare l'unità salvo che la mamma rinunciasse davanti al notaio a tale diritto di abitazione ed il notaio e testimoni fossero disponibili ad attestare la piena libertà di decidere di una persona anziana e fragile .
Sotto il profilo pratico in casi del genere (per non complicarsi eccessivamente la vita ed incassare un canone che in tali casi và a beneficio del mantenimento della mamma ) se le tre figlie sono tutte e tre d'accordo e se son certe che purtroppo la mamma non ritornerà piu' nella casa, se non ci sono altri eredi, consiglierei di affittare lo stesso indicando la mamma come locatrice e firmando tutte e tre dichiarando la rappresentanza e di essere autorizzate a tanto dalla mamma ( insomma si tratta di arrangiarsi un po') . All'atto del decesso sarà sufficiente comunicare al conduttore che le tre figlie sono divenute titolari del contratto di locazione a pieno titolo in forza del diritto successorio senza modificare il contratto di locazione in corso.



.
Art. 540.
Riserva a favore del coniuge.
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. omissis
 

Gatta

Membro Attivo
In effetti andrebbe fatto un "distinguo",come ben dice il dr.Rossi,tra diritto d'abitazione ed usufrutto (cfr.540cc,1022 etc.).
Il primo decade automaticamente col cambio di residenza e cioè col trasferimento nella casa di riposo. Talchè non sussisterebbero impedimenti ad un'eventuale vendita (soluzione che suggerirei evitando locazioni o ipotesi del genere).
Se trattasi viceversa di usufrutto - regolarmente riportato nelle intestazioni catastali -,sarebbe necessario un vero e proprio atto notarile del titolo reale dell'usufrutto.
In ogni caso la vendita - che,ripeto,per esperienza è la migliore soluzione -,sarebbe sempre fattibile.
Gatta
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il primo -nda diritto di abitazione- decade automaticamente col cambio di residenza e cioè col trasferimento nella casa di riposo. Talchè non sussisterebbero impedimenti ad un'eventuale vendita (soluzione che suggerirei evitando locazioni o ipotesi del genere).
Non sono d'accordo .Il diritto di abitazione è un diritto reale che attribuisce al titolare la possibilità di godere della cosa nei limiti delle proprie esigenze di vita quotidiane; Tale diritto a mio parere non si estingue per mancato utilizzo.
Tanto è che in un ipotetico caso di concessione in locazione del bene (previo ovvio consenso anche degli altri proprietari) alla fine il locatore potrebbe ripristinare il suo diritto
 

Gatta

Membro Attivo
Premesso che non ritengo di essere il depositario della verità in un campo quale quello del diritto ove tutte le soluzioni,purchè "intelligenti",sono possibili e che non è il caso di scatenare un "casus belli",preciso.
Da quanto risulta in dottrina e giurisprudenza,è pacifico che il diritto di abitazione può subire modificazioni soggettive o oggettive in base alle variazioni del bisogno ovvero della volontà delle parti.
Il diritto di abitazione può estinguersi,oltre che per scadenza del termine,per rinuncia ad esempio, ovvero per deterioramento del bene a causa della omissione dell'ordinaria manutenzione (1015cc) (la signora è entrata in una casa di riposo).
Se poi consideriamo che l'elencazione dei casi previsti dalla normativa non è certo tassativa,direi che la tesi da me sostenuta non è infondata.
Pacifico poi che il locatore potrebbe pur sempre ripristinare il suo diritto,ma, con detti accorgimenti, verrebbe scongiurata tale eventualità, consenziente- è ovvio - la parte.
Gatta
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il primo (n.d.a. il diritto di abitazione) decade automaticamente col cambio di residenza e cioè col trasferimento nella casa di riposo. Talchè non sussisterebbero impedimenti ad un'eventuale vendita.....
Nessun "casus belli"; infatti ho eccepito il mio disaccordo e non ho elargito "una verità alternativa".
Ovviamente concordo che in caso di assenso generale i diritti siano modificabili. Se hai sentenze che supportino quanto da te sopra evidenziato sarò ben felice di cambiare la mia personalissima convinzione e darti ragione
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Rettifica: aggiungo alla prima risposta il termine ASSENTISSE ;
per cui la frase è da leggere cosi':
....Pertanto, sotto il profilo teorico NON potreste locare l'unità salvo che la mamma ASSENTISSE o rinunciasse davanti al notaio a tale diritto di abitazione ed il notaio e testimoni fossero disponibili ad attestare la piena libertà di decidere di una persona anziana e fragile
 

Mhuktidata

Nuovo Iscritto
In effetti andrebbe fatto un "distinguo",come ben dice il dr.Rossi,tra diritto d'abitazione ed usufrutto (cfr.540cc,1022 etc.).
Il primo decade automaticamente col cambio di residenza e cioè col trasferimento nella casa di riposo.

** ***** *** *** *** ****, **** ************ ***** ** ********
Il diritto d'abitazione, fra l'altro, c'entra poco o nulla con la residenza (cui infatti il codice civile non fa alcun riferimento) . Se si trasferisce la residenza, non si perde, purché la casa la si abiti.
Oltretutto, il diritto di abitazione non decade, bensì si prescrive con il mancato uso protrattosi per vent'anni.
 

la ghisa

Nuovo Iscritto
Buongiorno ho letto le vostre risposte sulla perdita dell'suo di abitazione da parte di persona in casa di riposo, vorrei chiedere : i miei genitori mi hanno intestato la casa vent'anni fa riservandosi l'uso di abitazione (non usufrutto), mio padre è mancato quindi l'uso abitativo l'ha mia mamma per il 50%, nella casa vive anche mia sorella che ha sempre vissuto lì ma non ha il diritto di abitazione e ha la residenze in altro comune (in quanto proprietario di altra casa), qualora mia mamma malata di alzheimer dovesse essere ricoverata per lunga degenza posso vendere o affittare la casa? e come mi dovrei comportare con mia sorella? grazie e cordiali saluti
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto