Il problema è: si è fatta una autoconvocazione in base all'art. 66 ecc. per la sostituzione del vecchio amministratore e fin qui tutto ok ma cosa è successo? chi si è incaricato di inviare le raccomandate per avvisare i condomini ha sbagliato un nome, non il cognome, e pertanto questo condomino non ha potuto ritirare l'invito alla riunione, riunione che noi abbiamo fatto perchè non ci eravamo accordi dell'errore e con 618 millesimi abbiamo deciso di cambiare l'amministratore e di nominarne uno nuovo, una precisazione mentre si stava chiudendo la riunione il condomino che non aveva ritirato la raccomandata ha fatto pervenire una sua missiva con la quale ci avvisava dell'accaduto e pertanto che lei si sarebbe rivolta al tribunale per tutelare i suoi diritti, noi abbiamo scritto nel verbale di assemblea la cosa ma abbiamo aggiunto anche che visto che era a conoscenza della riunione la sua presenza sarebbe satata gradita invece di contestarla con una lettera.
Ora cosa succede il nuovo amministratore ha chiamato il vecchio per ritirare i documenti me il vecchio ha detto NO! c'è un ricorso in corso pertanto sono io ancora l'amministratore.
Io dico invece: Art. 1137 L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 66 la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo
1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Ma e anche vero che: Art.1136 L'assemblea non può deliberare, se non costata che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Chi mi aiuta? in pratica io vorrei rifare una riunione chiedendone all'amministratore una straordinaria a ratifica di quanto già discusso, ma a chi al vecchio o al nuovo o a tutti e due?
Ora cosa succede il nuovo amministratore ha chiamato il vecchio per ritirare i documenti me il vecchio ha detto NO! c'è un ricorso in corso pertanto sono io ancora l'amministratore.
Io dico invece: Art. 1137 L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 66 la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo
1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Ma e anche vero che: Art.1136 L'assemblea non può deliberare, se non costata che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Chi mi aiuta? in pratica io vorrei rifare una riunione chiedendone all'amministratore una straordinaria a ratifica di quanto già discusso, ma a chi al vecchio o al nuovo o a tutti e due?
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