areniello

Membro Attivo
Proprietario Casa
La ringrazio per il PM inviatomi ma non sono riuscita a risponderle, non sono ancora abilitata per cui non posso inviarle la mia mail o il recapito telefonico.Sono comunque interessata a ricevere la mail su ciò che si può realizzare a Roma. Saluti
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
salve sono tessi volevo esporre un problema dopo aver dato in affitto la mia villetta con regolare contratto mi è stata rilasciata dopo tre anni con minacce estorsioni e danni all' immobile motivo per cui ho deciso di non riaffitarla più ma di affittarla per uso turistico arredata e corredata di tutto per periodi massimo di trenta giorni che mi permettono di non avere nessun obbligo di registrazione,ho affittato casa per 15 giorni con contratto ad uso turistico con tanto di leggi dove spiegavo come doveva avvenire la loro vacanza facendomi dare una cauzione che sarebbe stata rimborsata se tutto sarebbe corrisposto come da entrata per abbreviare non è stato così hanno distrutto l' armadio della camera la cucina sporca il tovagliato tagliato insomma non ho restituito la cauzione nonostante il fatto che gli ho fatto firmare un elenco con tutto ciò che ce nella casa e i relativi costi in caso di rottura .queste persone mi chiamano minacciandomi di bruciare la casa di farmela affittare più di voler incontrare mio marito per picchiarlo negando tutti i danni che hanno provocato e insistendo di volere indietro la cauzione ,ora cosa mi consigliate di fare' mio marito vuole evitare ridandogli i soldi basta che ci lascino in pace ma io no perche devo pagare io se ciò che ho messo a disposizione era tutto nuovo? per favore consigliatemi la via più breve grazie a tutti.

Tuo marito opterebbe per la soluzione "molla e viviamo tranquilli", tu mi sembri più agguerrita (giustamente) contro una compagnia di mascalzoni che ti ha procurato danni ed ora ti minaccia.
La minaccia (meglio sarebbe avere una prova inconfutabile quale un testimone o una registrazione) è un reato, punito dal codice penale con una multa o, nei casi più gravi, anche con il carcere fino ad un anno. Il reato sussiste quando si prospetta a qualcuno un male futuro, un danno ingiusto, con parole o con atti, in modo espresso o tacito, ma comunque in grado di turbare o di diminuire la libertà psichica e morale della vittima. (Codice penale articolo 612).
Visto che tu, avendo affittato la casa, conosci nomi, cognomi e indirizzi di tutti coloro che ti hanno minacciata puoi tranquillmente scegliere una di queste strade:
1) DIFFIDA: Se non vuoi agire ancora"penalmente" vai da un legale e fatti preparare un "atto stragiudiziale di diffida" da notificare tanto ai tuoi ex inquilini, quanto al comando della Forza Pubblica più vicino alla tua residenza (Carabinieri o P.S.). Con questo atto non avvii una querela ma metti in guardia e diffidi il gruppo dal proseguire dette condotte moleste ed al contempo tieni all'erta la PS o CC che siano.
2) ESPOSTO: l'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte. Infatti la composizione dei privati dissidi rientra tra i compiti dell'Autorità di P.S. che, a richiesta delle parti, può intervenire per provvedere alla soluzione delle controversie.
L'esposto si può richiedere ai funzionari della Polizia di Stato, agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, agli ispettori superiori della Polizia di Stato etc.
In seguito alla richiesta d'intervento, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza provvede ad invitare le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale.
Per realizzare la composizione delle parti coinvolte è necessario, oltre al raggiungimento di un accordo, che non vi siano reati perseguibili d'ufficio (per i quali l'ufficiale di Pubblica Sicurezza è obbligato a trasmettere notizia di reato all'autorità giudiziaria).
Dell'incontro si prende nota negli atti d'ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall'ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.
Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa (come in questo caso) è consentito richiedere da parte della stessa un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.
3) QUERELA per minaccia ed ingiuria, ovvero un atto formale con il quale, nell'identificare gli autori del fatto esponi le minacce e le eventuali ingiurie subite, che viene trasemesso alla Procura della Repubblica per procedere penalmente contro il gruppo.
 

aiello

Nuovo Iscritto
Tuo marito opterebbe per la soluzione "molla e viviamo tranquilli", tu mi sembri più agguerrita (giustamente) contro una compagnia di mascalzoni che ti ha procurato danni ed ora ti minaccia.
La minaccia (meglio sarebbe avere una prova inconfutabile quale un testimone o una registrazione) è un reato, punito dal codice penale con una multa o, nei casi più gravi, anche con il carcere fino ad un anno. Il reato sussiste quando si prospetta a qualcuno un male futuro, un danno ingiusto, con parole o con atti, in modo espresso o tacito, ma comunque in grado di turbare o di diminuire la libertà psichica e morale della vittima. (Codice penale articolo 612).
Visto che tu, avendo affittato la casa, conosci nomi, cognomi e indirizzi di tutti coloro che ti hanno minacciata puoi tranquillmente scegliere una di queste strade:
1) DIFFIDA: Se non vuoi agire ancora"penalmente" vai da un legale e fatti preparare un "atto stragiudiziale di diffida" da notificare tanto ai tuoi ex inquilini, quanto al comando della Forza Pubblica più vicino alla tua residenza (Carabinieri o P.S.). Con questo atto non avvii una querela ma metti in guardia e diffidi il gruppo dal proseguire dette condotte moleste ed al contempo tieni all'erta la PS o CC che siano.
2) ESPOSTO: l'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte. Infatti la composizione dei privati dissidi rientra tra i compiti dell'Autorità di P.S. che, a richiesta delle parti, può intervenire per provvedere alla soluzione delle controversie.
L'esposto si può richiedere ai funzionari della Polizia di Stato, agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, agli ispettori superiori della Polizia di Stato etc.
In seguito alla richiesta d'intervento, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza provvede ad invitare le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale.
Per realizzare la composizione delle parti coinvolte è necessario, oltre al raggiungimento di un accordo, che non vi siano reati perseguibili d'ufficio (per i quali l'ufficiale di Pubblica Sicurezza è obbligato a trasmettere notizia di reato all'autorità giudiziaria).
Dell'incontro si prende nota negli atti d'ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall'ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.
Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa (come in questo caso) è consentito richiedere da parte della stessa un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.
3) QUERELA per minaccia ed ingiuria, ovvero un atto formale con il quale, nell'identificare gli autori del fatto esponi le minacce e le eventuali ingiurie subite, che viene trasemesso alla Procura della Repubblica per procedere penalmente contro il gruppo.
 

aiello

Nuovo Iscritto
ti ringrazio della risposta avevo già pensato a ciò vediamo come procede se mi rifanno la telefonata prova a chiedere un accordo quanto meno do la metà delle 100 euro datomi come cauzione ma visto i tipi volevo farlo davanti ad un commissariato di modo che sono tutelata ma è possibile o le forze dell'ordine mi inviano da un avvocato? grazie a priori della risposta
 

aiello

Nuovo Iscritto
grazie anche delle delucidazioni ora ti spiego ho affittato casa per 15 giorni e non ce l'obbligo di registrazione e a quanto pare dal mio comune nemmeno di comunicarlo ,perche oggi la comunicazioni viene avviata conseguentemente alla registrazione all' agenzia delle entrate.dopo ciò non essendo pratica della cosa o messo l' annuncio tramite subito perche è quello più seguito se poi mi può dare dei consigli migliori soprattutto di come fare ad avere straniere anziche persone dello stessa provincia la ringrazio a priori del consiglio.
 

aiello

Nuovo Iscritto
grazie del consiglio infatti è quello che mio marito afferma ,ma purtroppo come si fa a conoscere la gente se vengono a fare una vacanza per 7 o 15 giorni?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Le forze dell'ordine si attivano solo davanti ad un atto formale (come l'esposto) per dirimere le controversie tra privati.
Altrimenti non ne salti fuori, secondo me, se non facendo come dice tuo marito ... ma ci rimetti tutto.
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
grazie anche delle delucidazioni ora ti spiego ho affittato casa per 15 giorni e non ce l'obbligo di registrazione e a quanto pare dal mio comune nemmeno di comunicarlo ,perche oggi la comunicazioni viene avviata conseguentemente alla registrazione all' agenzia delle entrate.dopo ciò non essendo pratica della cosa o messo l' annuncio tramite subito perche è quello più seguito se poi mi può dare dei consigli migliori soprattutto di come fare ad avere straniere anziche persone dello stessa provincia la ringrazio a priori del consiglio.

non ho parlato di Obblighi comunali : ho parlato di Obblighi di legge

la comunicazione ISTAT e Polizia deve essere comuqnue effettuata se è una struttura-turistica registrata (regolare) .... se non lo è, almeno l'obbligo della comunicazione alla Polizia (se non hai un contratto registrato) bisogna comunque farla (ex-legge antiterrorismo)
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
la comunicazione ISTAT e Polizia deve essere comuqnue effettuata se è una struttura-turistica registrata (regolare) .... se non lo è, almeno l'obbligo della comunicazione alla Polizia (se non hai un contratto registrato) bisogna comunque farla (ex-legge antiterrorismo)
Non occorre se la locazione è sino a 30 gg. a cittadini europei...:
Cessione di fabbricato
La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.
In tali casi (previsti dall'art.12 del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191), tali soggetti devono presentare la comunicazione entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.
Recentemente, però, l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione. L'art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.
Inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.
Per ulteriori chiarimenti sul decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è possibile consultare la circolare sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Cessione di fabbricato
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non ho parlato di cessione-di-fabbricato : l'affitto turistico è regolamentato da leggi Europee (in primis...almeno ora)...da legge regionali poi, a cui per effeto di alcuni collegamenti (purtroppo) inserite in queste ultime....fanno riferimento alle leggi nazionali

la comunicazione alla Polizia è rimasta (solamente si effettua esclusivamente in formato elettronico) anche se ospiti per 1 notte soltanto!
 

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