lexsdlex

Nuovo Iscritto
C'e' una cosa che non ho capito:
B passa da A perche' intercluso. Dopo 20 anni può mutare la "forma" della servitù da "coattiva" in "acquisita per usucapione" ?
 

erwan

Membro Assiduo
in realtà non c'è mai stato alcun mutamento della "forma":

l'interclusione è una situazione di fatto;
la servitù che ne consegue può però essere costituita o coattivamente (e allora troveranno applicazione le norme del capo II), o volontariamente, o ancora essere acquisita per usucapione, come nel nostro caso.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Il bello di questa discussione è che qualcuno di che "si applica questo, si applica quell'altro", dimenticando che da soli non si applica nulla (per fortuna nel nostro paese la legge fai da te non esiste), ma è il Giudice che eventualmente applicherà a suo giudizio e con cognizione di causa gli articoli del codice civile.
Sta di fatto che uno dopo aver esercitato il possesso 20ennale ha diritto di usucapire, ma deve farlo nelle sedi opportune, salvo che l'altra parte non ceda volontariamente (o con atto) quella parte, se non si procede in questa maniera agli atti (catasto e/o AdT) risulterà sempre la proprietà al 1°. e non a quello che ha diritto di usucapire e non ha ancora esercitato il suo diritto.
 

erwan

Membro Assiduo
Il bello di questa discussione è che qualcuno di che "si applica questo, si applica quell'altro", dimenticando che da soli non si applica nulla (per fortuna nel nostro paese la legge fai da te non esiste), ma è il Giudice che eventualmente applicherà a suo giudizio e con cognizione di causa gli articoli del codice civile.
il bello è che "con cognizione di causa" le decisioni del giudice sono prevedibili: infatti gli avvocati non si lanciano certo allo sbaraglio, ma illustrano anticipatamente al cliente i possibili esiti di unì'azione.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
il bello è che "con cognizione di causa" le decisioni del giudice sono prevedibili: infatti gli avvocati non si lanciano certo allo sbaraglio, ma illustrano anticipatamente al cliente i possibili esiti di unì'azione.

ovviamente senza cognizione di causa ci si riduce all'improvvisazione e alla fantasia, che almeno finché siamo su un forum hanno solo l'effetto di strappare qualche risata (confondendo però chi giunge qui in cerca di risposte certe...)
Sta di fatto che bisogna andare davanti al Giudice, come prescritto dall'art 1032 cc, altrimenti non si può regolarizzare un bel nulla, salvo accordi con il vicino, anche questo previsto dallo stesso articolo, tra l'altro il proprietario A, potrebbe opporsi all'esercizio della servitù, sempre dallo stesso art 1032 cc.
 

erwan

Membro Assiduo
Sta di fatto che uno dopo aver esercitato il possesso 20ennale ha diritto di usucapire...

per l'ennesima volta: la sentenza del giudice è dichiarativa, non costitutiva...
:occhi_al_cielo:

se non si procede in questa maniera agli atti (catasto e/o AdT) risulterà sempre la proprietà al 1°

dopo che sia intervenuta la sentenza di usucapione della servitù, a catasto e/o AdT non risulterà nulla.
 

griz

Membro Storico
Professionista
io tornerei indietro un passo:
se la servitù ha ragione di esistere, cioè consiste in un accesso unico al fondo, la cosa non è discutibile

se invece la servitù non viene più utilizata o viene utilizzata raramente in quanto è presente un altro accesso più pratico e utilizzato per la maggiore, secondo me il proprietario del fondo servente ha il diritto di chiedere l'annullamento della servitù a prescindere dal periodo di utilizzo
Chiaro che va avviata una pratica davanti al tribunale, a meno che i proprietari non si accordino ma di solito questo non avviene:sorrisone:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... dopo che sia intervenuta la sentenza di usucapione della servitù, a catasto e/o AdT non risulterà nulla.
Questo lo dici tu, quando la Sentenza diverrà definitiva chi ne avrà diritto potrà far modificare gli atti mostrando la sentenza;

L'Agenzia del territorio è tenuta all'aggiornamento degli atti catastali in seguito a contenzioso con il contribuente solo dopo che sia stata emanata una sentenza definitiva. Lo prevede l'articolo 12 del dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012) in sede conversione in legge.
Gli atti catastali aggiornati solo dopo sentenza definitiva - IMPOSTE E TASSE - ItaliaOggi


E chi avrà vinto la causa non si scapperà di sicuro l'aggiornamento all'Agenzia del Territorio
 

erwan

Membro Assiduo
se la servitù ha ragione di esistere, cioè consiste in un accesso unico al fondo, la cosa non è discutibile
giusto, ma già sappiamo che la nostra situazione è diversa...

se invece la servitù non viene più utilizata o viene utilizzata raramente in quanto è presente un altro accesso più pratico e utilizzato per la maggiore, secondo me il proprietario del fondo servente ha il diritto di chiedere l'annullamento della servitù a prescindere dal periodo di utilizzo
se leggi il riportato 1074 vedi che non è così...
(non si parla comunque di "annullamento"

Chiaro che va avviata una pratica davanti al tribunale, a meno che i proprietari non si accordino ma di solito questo non avviene
l'unica speranza sta nel 1068, ma è effettivamente difficile....

***

Insomma tuo cognato potrebbe esercitare un'azione possessoria (con titolo di proprietà) di quel tratto di viottolo dimostrando l'inutilità dello stesso.

ovviamente nessun avvocato la inizierebbe su questi presupposti

Sta di fatto che bisogna andare davanti al Giudice...
ma certo... così da pagare l'organismo di mediazione, regalare allo stato il contributo unificato, sobbarcarsi le spese del proprio avvocato, perdere la causa e pagare anche quelle di controparte...
 

lexsdlex

Nuovo Iscritto
erwan ha scritto:
la servitù che ne consegue può però essere costituita o coattivamente .... o ancora essere acquisita per usucapione.
Ma se B passa per A perchè intercluso con il consenso di A, si può ugualmente usucapire ?
Nella scheda segnalata da condobip leggo:

La continuita'
Perche' si possa avere usucapione il possesso deve manifestarsi permanentemente, senza interruzioni di alcun tipo. Allo stesso tempo ci dev'essere la totale inerzia dell'effettivo proprietario, che di fronte al manifestarsi di tale possesso deve rimanere indifferente e inattivo. Per essere chiari, e' del tutto diverso il caso in cui il possesso venga meramente "tollerato" con spirito di accondiscendenza per ragioni di amicizia e/o buona vicinanza, quindi con una sorta di accordo (del tipo "ti consento di passare sul mio terreno").
 

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