condobip

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LE AZIONI POSSESSORIE
Aspetto sostanziale e aspetto processuale delle azioni possessorie
Le azioni possessorie possono definirsi i rimedi processuali tipici a tutela del possesso.
Oggetto della tutela è pertanto quella particolare relazione di fatto con la cosa “che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale” (secondo la definizione codicistica dettata dall’art. 1140 c.c.) LE AZIONI POSSESSORIE


TUTELA POSSESSORIA
Animus possidenti e mera tolleranza altrui
Breve commento all art. 1140 c.c. e seguenti
A cura di Rosario Fortino Patrocinatore Legale nel Foro di Cosenza
- Coordinatore Osservatorio di Diritto Societario Diritto & Diritti Diritto & Diritti -
rosariofortino@libero.it
*** *** *** ***
il possesso è il potere sulla cosa
che si manifesta in una attività corrispondente all esercizio della proprietà o di
altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona
che ha la detenzione sulla cosa.
http://www.diritto.it/pdf/21030.pdf


Ambedue trattano l'art 1140 cc, ovvero sono la stessa identica cosa e non il contrario come qualcuno vorrebbe far credere :idea:
 
J

JERRY48

Ospite
Dopo essermi messo sotto l'ombrellone :p:p

Tutela possessoria.
A tutela della situazione di fatto corrispondente alla servitù è possibile esperire le azioni possessorie di reintegrazione (art. 1168 c.c.) e di manuntezione (art. 1170 c.c.) a difesa del possesso (AZIONE DI REINTEGRAZIONE).

Azione possessoria.
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può entro l'anno del sofferto spoglio,chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo, (art. 1168 c.c.).
Quindi l'art. 1168 c.c. è inerente ai due casi.
Ma altresì se il dominante non utilizza, senza violenza, la servitù, può andarla a perdere, sancito che non c'è stata nessuna sentenza di usucapione.

Art. 1144 c.c. "L'altrui tolleranza".
E' probabile che il dilemma sia risolto.;)

saluti
jerry48
 

erwan

Membro Assiduo
oh grazie Jerry!

a questo punto rivelaci anche questo:

in tutta onestà, e con tutte le forze congiunte tue e dell'ombrellone, sei per caso riuscito a indovinare se quando condobip ci racconta che il "cognato potrebbe esercitare un'azione possessoria (con titolo di proprietà) di quel tratto di viottolo dimostrando l'inutilità dello stesso" siamo in presenza di un'azione di reintegrazione o di manuntezione?

o appartiene ad un diverso e sconosciuto genere partorito dalla sua fervidissima fantasia?

;)
 
J

JERRY48

Ospite
"cognato potrebbe esercitare un'azione possessoria (con titolo di proprietà) di quel tratto di viottolo dimostrando l'inutilità dello stesso" siamo in presenza di un'azione di reintegrazione o di manuntezione?

Secondo il..mio ombrellone:
è il dominante che deve esperire le succitate azioni.
saluti
jerry48
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Certamente lexsdlex, per agli approfondimenti offerti, avrà chiarito i suoi dubbi.
Un sincero grazie per la discussione che, sebbene con opinioni in parte diverse, vi ha visto sostenerle energicamente da protagonisti civili ed educati...:daccordo:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il..mio ombrellone:
è il dominante che deve esperire le succitate azioni.
saluti
jerry48
Scusami Jerry, ma forse stai confondendo servente e dominante;
- il servente è il fondo che sopporta il peso a favore dell'atro fondo (proprietario)
- il dominante è il fondo che, in relazione al peso imposto al fondo servente, ne trae utilità, vantaggi (utilizzatore della servitù)
In pratica il dominante (ovvero chi sfrutta la servitù) non ha nessun titolo di possesso (lo dice lexsdlex nel suo 1° post) per poter dimostrare la servitù sino a Sentenza in suo favore, caso mai è il proprietario (servente) che ha (catastalmente e con rogito) la facoltà di esercitare il possesso e di esercitare azioni possessorie per quel tratto di viottolo non usato dal 1990.
 
J

JERRY48

Ospite
condobip,
Se la situazione è come la prospetti tu, allora perchè citi catastalmente e con rogito, hai detto che è suo il terreno, non ha bisogno di dimostrarlo, piuttosto c'è bisogno di dimostrare la non avvenuta usucapione e il non uso della servitù per 1 anno (senza violenza) dal 1990.
Comunque leggi l'articolo 1144, è interessante.
saluti
jerry48
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se la situazione è come la prospetti tu, allora perchè citi catastalmente e con rogito, hai detto che è suo il terreno, non ha bisogno di dimostrarlo,

Comunque leggi l'articolo 1144, è interessante.
saluti
jerry48
Lo può dimostrare con azione possessoria per rientrare in possesso di quel tratto di viottolo che il vicino non usa più dal 1990 chiudendo di conseguenza ogni varco.
Potrebbe farlo comunque ma probabilmente B potrebbe provare con l'usucapione 20ennale, e sarà a questo punto il Giudice a decidere.

Art. 1144. Atti di tolleranza.
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.


Infatti B che usa il viottolo con la tolleranza di A non può vantare il possesso, salvo sentenza, che a quanto pare, se c'è stata tolleranza è difficile da ottenere.
 

lexsdlex

Nuovo Iscritto
Scusate, ma ieri non mi è stato possibile rispondere.
Ho trovato molto utile i vostri interventi, che mi hanno permesso di comprendere alcuni concetti che non mi erano chiari (vi ripeto che sono completamente ignorante in materia), anche se la conclusione a cui si è arrivati non piace a mio cognato.
Devo tuttavia ammettere che forse qualche intervento di troppo c'e' stato: sono interventi che non forniscono alcun elemento utile alla discussione. Capisco però che non è facile evitare di rispondere se ci sente "colpiti" in prima persona.
Comunque penso che, filtrando le 108 e passa risposte, anche un altro navigatore potrà trovare utili informazioni.

Tornando per un attimo al vero argomento della discussione, ho capito che i cc.dd. "atti di tolleranza" sono, in questo ambito, pericolosissimi: non sono riuscito a trovare una sola nota, sentenza, opinione che favorisse chi esegue tali atti. Per andare sicuri, appena si crea una nuova situazione, bisogna formalizzarla.
A tal proposito, potreste indicarmi qual sarebbe stato il modo corretto di operare ? Il proprietario A cosa doveva fare nel 1965 ? E nel 1990 ? Una scrittura privata o altro ?
 

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