erwan

Membro Assiduo
il dominante (ovvero chi sfrutta la servitù) non ha nessun titolo di possesso
errore

caso mai è il proprietario (servente) che ha (catastalmente e con rogito) la facoltà di esercitare il possesso e di esercitare azioni possessorie .
errore

Lo può dimostrare con azione possessoria per rientrare in possesso di quel tratto di viottolo che il vicino non usa più dal 1990 chiudendo di conseguenza ogni varco.
no

Nel 1965 era opportuno stabilire contrattualmente la servitù, con diritti doveri da ambo le parti ed eventuali pagamenti
Fatto questo, nel 1990 il proprietario servente A, visto che l'altro fondo (B) aveva trovato un'accesso migliore sul fondo vicino (C) di proprietà dell'asse ereditario dello stesso B, avrebbe potuto accordasi con B per la chiusura della 1° servitù e se questo la negava poteva agire per vie legali, visto che (B), come detto ne aveva ottenuta un'altra molto più agevole e non risultando più intercluso perchè usava un passaggio sul fondo vicino (C) che in parte è di sua proprietà .
errore

se erano fondi agricoli si potrebbe comprendere la mancanza di atti e documenti comprovanti la servitù, perchè allora tra confinanti si tollerava il passaggio pedonale per giungere al proprio campo e non era certo necessario stipulare contratti tra le parti.
no

probabilmente le servitù dovevano già essere state costituite dall'autorità amministrativa
errore

probabilmente si rivolgerà alle Autorità competenti per ottenere il passaggio in maniera coatta.
probabilmente a certe condizioni si ottiene la costituzione di una servitù "coattiva".
forse quelle "coatte" usano in zona agro romano?

comunque vi consiglio di sentire un bravo legale,
utilissima una stampa di questa discussione, da cui l'avocato potrà cogliere preziosi spunti.......

:^^:

A tal proposito, potreste indicarmi qual sarebbe stato il modo corretto di operare ? Il proprietario A cosa doveva fare nel 1965 ? E nel 1990 ? Una scrittura privata o altro ?
per A c'era poco da fare allora, come c'è poco da fare oggi:

se al tempo avesse contestato l'esercizio di fatto della servitù controparte l'avrebbe chiesta coattivamente (ma oggi con la cessazione dell'interclusione avrebbe potuto avvalersi degli articoli che hai citato all'inizio della discussione);

se invece avesse acconsentito volontariamente alla costituzione contrattuale non ci sarebbe possibilità di modifica, se non con l'accordo di entrambe le parti o nelle ipotesi residuali dell'art. 1068;

ora, maturato il possesso ad usucapionem, è sempre B ad avere il coltello dalla parte del manico, e la facoltà di avviare o meno un procedimento giudiziario a proprio favore, continuando nel frattempo a godere comunque del diritto.

> Se nel 1965 fosse stato stipulato un simile contratto, oggi dove se ne potrebbe trovare traccia?

Certo che SI, se era stato registrato, oppure uno dei due l'avesse conservato, ci sarebbero gli estremi; data, firma del notaio e firme dei due, riferimenti di registrazione alla Conservatoria (ora AdT).
prendere gli estremi da una copia dell'atto che si è conservata in modo da poter richiedere una copia dell'atto?
GENIALE!

altri pensieri sparsi:

se c'è la firma del notaio su un atto di costituzione di diritti reali allora tutto dev'essere visibile con una semplice visura ipotecaria, perché il notaio l'avrebbe sottoposto a trascrizione nei RR.II.

nota bene: trascrizione, non registrazione, che si fa invece all'Agenzia delle Entrate.

se invece si cercasse una scrittura privata non autenticata e non trascritta ma solo registrata direi di lasciare ogni speranza...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
ora, maturato il possesso ad usucapionem, è sempre B ad avere il coltello dalla parte del manico, e la facoltà di avviare o meno un procedimento giudiziario a proprio favore, continuando nel frattempo a godere comunque del diritto.

prendere gli estremi da una copia dell'atto che si è conservata in modo da poter richiedere una copia dell'atto?
GENIALE!

nota bene: trascrizione, non registrazione, che si fa invece all'Agenzia delle Entrate.
ERRORE, vedasi art. 1144 cc ;)

Se l'atto c'è (avevo scritto alla domanda dall'original poster "Il proprietario A cosa doveva fare nel 1965 ?")

ERRORE, si fa all'Agenzia del Territorio (registrazione o trascrizione di un atto, sono sinonimi)

ERRORE, vedasi art. 1144 cc ;)
Correggo;

ERRORE, forse ci riuscirà con un bravo avvocato ma temo sarà difficile, anzi molto difficile, vedasi art. 1144 cc ;

... se al tempo avesse contestato l'esercizio di fatto della servitù controparte l'avrebbe chiesta coattivamente (ma oggi con la cessazione dell'interclusione avrebbe potuto avvalersi degli articoli che hai citato all'inizio della discussione);
ERRORE PARZIALE, In caso i due confinanti non si mettevano d'accordo, il proprietario del fondo, avrebbe potuto richiedere la servitù coatta al Giudice, il quale decideva di costituirla fissando le modalità della servitù (vedasi art. 1032 cc --- infatti è l'unico articolo tra quelli citati finora che fa cenno ad una sentenza)

Tale diritto può costituirsi per volontà delle parti, ad esempio per contratto o testamento, oppure coattivamente,
per imposizione di legge. La costituzione delle servitù può aver luogo anche per effetto dell’usucapione (esercizio del diritto per un lasso di tempo stabilito dalla legge) e della destinazione del padre di famiglia (apposizione sul proprio fondo di opere visibili quali ad es. acquedotti e condutture, la cui utilità permane anche nel caso in cui una parte del fondo venga venduta a terzi).
....
Peraltro, come detto, non è sufficiente che siano avverati i presupposti di legge affinché possa essere esercitata la servitù in oggetto; infatti, qualora il vicino non consenta il passaggio volontariamente, sarà sempre necessaria una pronuncia in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria.
La tutela attribuita dalla legge è infatti tesa a concedere agli interessati di ottenere una pronuncia definitiva del giudice che autorizzi il passaggio, non certamente ad esercitarlo coattivamente di propria iniziativa.
Il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge per la costituzione del diritto, emetterà una sentenza che legittimi il passaggio nei modi e nei termini che saranno stabiliti in causa oltre a determinare l’ammontare dell’indennità dovuta al proprietario del fondo servente.
La servitù di passaggio nel caso in cui il fondo diventi intercluso a seguito di compravendita: il diritto dell
 

erwan

Membro Assiduo
ERRORE PARZIALE, In caso i due confinanti non si mettevano d'accordo, il proprietario del fondo, avrebbe potuto richiedere la servitù coatta al Giudice, il quale decideva di costituirla fissando le modalità della servitù (vedasi art. 1032 cc --- infatti è l'unico articolo tra quelli citati finora che fa cenno ad una sentenza)

è "coattiva", non "coatta"!
Ignorando il rapporto tra 1031 e 1032, non hai capito cosa ho scritto.

"qualora il vicino non consenta il passaggio volontariamente, sarà sempre necessaria una pronuncia in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria. La tutela attribuita dalla legge è infatti tesa a concedere agli interessati di ottenere una pronuncia definitiva del giudice che autorizzi il passaggio, non certamente ad esercitarlo coattivamente di propria iniziativa."

si dimentica che nel caso proposto la servitù è stata usucapita, ignorando la distinzione tra tutela possessoria e petitoria
 

Il Custode

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Erwan sei una luce per il forum, ma ti prego di contenere i toni sarcastici perchè - credimi - ho altro da fare che eliminare le frasette provocatorie dai tuoi preziosi interventi ;)

Ti ringrazio per la comprensione e la partecipazione :)
 

condobip

Membro Storico
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1. Originariamente Scritto da condobip
il dominante (ovvero chi sfrutta la servitù) non ha nessun titolo di possesso
errore

2. Originariamente Scritto da condobip
Lo può dimostrare con azione possessoria per rientrare in possesso di quel tratto di viottolo che il vicino non usa più dal 1990 chiudendo di conseguenza ogni varco.
no
1. Nessun errore, in questo caso chi sfrutta il passaggio NON possiede nessun titolo di possesso della servitù

2. SI che lo può dimostrare;

LE AZIONI POSSESSORIE
Aspetto sostanziale e aspetto processuale delle azioni possessorie
Le azioni possessorie possono definirsi i rimedi processuali tipici a tutela del possesso.
....
b) all’esigenza di garantire il pacifico godimento delle cose, assicurando rilevanza giuridica alla relazione che si crea tra soggetto e bene oggetto del possesso (sul punto occorre qui ricordare che l’ordinamento riconosce una rilevante serie di effetti giuridici a tale relazione: usucapione – possesso vale titolo – disciplina dei frutti);


Originariamente Scritto da condobip
se erano fondi agricoli si potrebbe comprendere la mancanza di atti e documenti comprovanti la servitù, perchè allora tra confinanti si tollerava il passaggio pedonale per giungere al proprio campo e non era certo necessario stipulare contratti tra le parti.

Erwan - no


Invece SI, si usava una volta e si usa ancora, uno può concedere gratuitamente il passaggio sul proprio fondo al vicino, è sufficiente una stretta di mano, ma non ne fa diritto all'usucapione

Originariamente Scritto da condobip
probabilmente le servitù dovevano già essere state costituite dall'autorità amministrativa
Erwan - errore


Nessun errore, l'autorità amministrativa può provvedere all'esproprio in caso di necessità
 

erwan

Membro Assiduo
Erwan sei una luce per il forum, ma ti prego di contenere i toni sarcastici perchè - credimi - ho altro da fare che eliminare le frasette provocatorie dai tuoi preziosi interventi ;)
se puoi suggerirmi una definizione la più asettica ed impersonale possibile, che possa adeguatamente definire la carenza di nozioni basilari in questa materia di chi sostiene che "registrazione o trascrizione di un atto, sono sinonimi, e si fanno all'Agenzia del Territorio" sarò felice di adottarla in linea con quanto prevede il vostro regolamento!
resto in attesa dei tuoi suggerimenti (lo dico senza alcuna ombra di ironia!)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
1. è "coattiva", non "coatta"!
Ignorando il rapporto tra 1031 e 1032, non hai capito cosa ho scritto.

2. si dimentica che nel caso proposto la servitù è stata usucapita, ignorando la distinzione tra tutela possessoria e petitoria
1. Gli articoli 1031 e 1032 si completano a vicenda

2. Per dimostrare l'usucapione è necessario adire all'Autorità Giudiziaria.
Nel nostro Paese, per fortuna nessuno è Giudice di se stesso
 

erwan

Membro Assiduo
1. Nessun errore, in questo caso chi sfrutta il passaggio NON possiede nessun titolo di possesso della servitù
grave errore

2. SI che lo può dimostrare;
no, non può.
continui a confondere e mischiare norme contenute in capi diversi del codice, che trovano applicazione in casi diversi.
ripeto: questa è l'area legale del forum, e non consente ricette di fantasia.

LE AZIONI POSSESSORIE blah blah

non sai distinguere dalla petitorie.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
1. Nessun errore, in questo caso chi sfrutta il passaggio NON possiede nessun titolo di possesso della servitù

2. SI che lo può dimostrare;

LE AZIONI POSSESSORIE
Aspetto sostanziale e aspetto processuale delle azioni possessorie
Le azioni possessorie possono definirsi i rimedi processuali tipici a tutela del possesso.
....
b) all’esigenza di garantire il pacifico godimento delle cose, assicurando rilevanza giuridica alla relazione che si crea tra soggetto e bene oggetto del possesso (sul punto occorre qui ricordare che l’ordinamento riconosce una rilevante serie di effetti giuridici a tale relazione: usucapione – possesso vale titolo – disciplina dei frutti);
Integro la fonte;
LE AZIONI POSSESSORIE
Chiedo scusa mi ero dimenticato di citarla
 

erwan

Membro Assiduo
Invece SI, si usava una volta e si usa ancora, uno può concedere gratuitamente il passaggio sul proprio fondo al vicino, è sufficiente una stretta di mano, ma non ne fa diritto all'usucapione
la legge sul punto non fa alcuna distinzione tra fondi agricoli ed urbani.
la stretta di mano vale in un caso e nell'altro... finché le parti se la fanno bastare.

Nessun errore, l'autorità amministrativa può provvedere all'esproprio in caso di necessità
non sai di che parli.
autorità amministrativa ed espropri con le servitù tra privati come quella in esame non c'entrano un fico secco.
 

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