chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Dopo aver letto le VS. spiegazioni dico: è giusto che abbiamo l'Italia cosi come è e come viene governata, lo meritiamo. :fiore:
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
è giusto che abbiamo l'Italia cosi come e come viene governata l'ho meritiamo.

Vabbè..... ma che centra questo adesso? :shock:

Se ci si riflette, la sentenza ha perfettametne ragione, in caso di riconferma non è giusto applicare la stessa maggioranza della nomina in quanto già lui era stato nominato e quindi il posto era gia il suo.

La nuova riforma ha predisposto differentemente per la riconferma.......
E tu pensi che dopo Giugno non ci saranno ulteriori sentenze che spiegheranno e rivolteranno le sentenze precedenti? :maligno: :risata:
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
La mimosa è il mio fiore preferito in assoluto, e siccome questo è periodo, mi ha ispirato.
Prova anche tu a fare lo stesso :)
 

Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a Tutti i partecipanti a questa mia "discussione" ed un grazie per le informazioni fornite...

.. fortunatamente all'Assemblea del nostro Condominio... in seconda convocazione siamo riusciti, con una maggioranza di 545 millesimi, ad approvare la nomina di un nuovo Amministratore e pertanto è venuto meno il problema di dover interpretare il Codice Civile oltre alle varie sentenze della Cassazione in materia di "conferma" e "nuova nomina" dell'Amministratore.
Anch'io ho trovato, sul sito dell'UPPI questo riferimento:
............. omissis......
Per le deliberazioni dell’assemblea in seconda convocazione che concernono le
materie indicate dall’art. 1136, comma 4, cod. civ., tra le quali la nomina
dell’amministratore, il richiamo alle maggioranze stabilite dall’art. 1136, comma 2,
cod. civ., non vale a estendere il “quorum” costitutivo dell’assemblea in prima
convocazione, ma importa che per la costituzione dell’assemblea, come per
l’approvazione di esse, è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno la metà
del valore dell’edificio e che sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da
almeno un terzo dei partecipanti al condominio (Cass., n. 3952 del 26 aprile 1994).
UPPI 11/03/13 20.00

La disposizione dell’art. 1136, comma 4, cod. civ. – la quale richiede per la
deliberazione dell’assemblea del condominio di edifici che riguarda la nomina o la
revoca dell’amministratore la maggioranza qualificata prevista dal comma 2 – trova
applicazione anche per la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la
scadenza del mandato (Cass., n. 4269 del 4 maggio 1994).

Secondo questa "sentenza" della Cassazione, come quella citata da Condobip

è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e che sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio. (Cass. 26/04/94 - n. 3952)

non ci sarebbe appunto differenza di "maggioranze" tra la "conferma" e la nomina, a differenza della sentenza citata da
Alessia Buschi:
Maggioranza semplice per la riconferma dell'amministratoreTribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701Per la sola conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. ( un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio )

Per le prossime Assemblee vedremo se quanto previsto dalla nuova legge:

Dal 18 giugno 2013 sarà sufficiente la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno 500 mlm (in pratica si facilita la nomina togliendo il vincolo del 1/3 delle teste, lasciando inalterato quello dei mlm minimi)

dovrà essere ancora soggetta a "sentenze" per la corretta interpretazione.





 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
.....
Dal 18 giugno 2013 sarà sufficiente la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno 500 mlm (in pratica si facilita la nomina togliendo il vincolo del 1/3 delle teste, lasciando inalterato quello dei mlm minimi)

dovrà essere ancora soggetta a "sentenze" per la corretta interpretazione.
Dal prossimo 18 Giugno, sarà ancora più semplice, perchè in mancanza di nuova nomina l'amministratore rimarrà in carica per un altro anno;

cc art. 1129
...
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale
durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo
amministratore.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma vedete tutto quello che è stato detto è chiaro e sotto un certo aspetto e anche giusto, ma ritornando al “MA” perché prima si fa una legge semplice chiara senza scappatoie e poi si trova il sistema per aggirarla? Se il compito dell’amministratore è stato stabilito che dura un anno.
PUNTO.
Perché tirare fuori la dicitura riconferma? perché ci si vuole sguazzare?
Semplice ecco perché ho detto che ci meritiamo l’Italia cosi come è
Vi chiedo perdono se urto la sensibilità di qualcuno ( amministratori ) so solo che come amministratore di azienda quale sono non ho mai avuto problemi con i dipendenti proprio perché mi sono sempre comportato correttamente e quando non ho potuto farlo ho parlato chiaro con i ragazzi i quali mi hanno ringraziato della sincerità e dell’onesta nei loro confronti e mi hanno aiutato.
Basterebbe cosi poco :fiore:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
.... “MA” perché prima si fa una legge semplice chiara senza scappatoie e poi si trova il sistema per aggirarla? Se il compito dell’amministratore è stato stabilito che dura un anno.
PUNTO.
Perché tirare fuori la dicitura riconferma? perché ci si vuole sguazzare?
...
Scusami, ma chi ci vuole sguazzare?
Ora come ora l'amministratore viene riconfermato anno per anno con la maggioranza minima (secondo la Sentenza di Roma del 15 maggio 2009 n. 10701), e non arrivando neppure a quella rimane in carica in regime di "prorogatio imperii" in mancanza di nuova nomina, dal prossimo 18 giugno sarà addirittura regolamentata dal Codice Civile all'art. 1129
Per cui non vedo nessun interesse per nessuno di volerci sguazzare, e chi scrive (condobip) è un condomino e non amministratore.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto