mikyxmiky

Membro Attivo
Proprietario Casa
sono proprietario di una casa al mare, in uno dei classici parchi a schiera. il proprietario del piano di sopra mi ha comunicato che c'è un'infiltrazione d'acqua nella stanza sottostante, in corrispondenza del mio terrazzo.
ora vi chiedo:

1) il principio di riparto di 1/3 e 2/3 si applica anche se non si è in presenza di condominio organizzato?

2) siccome il tetto non è dotato di grondaie, esso scarica l'acqua piovana sul mio terrazzo, e lo fanno anche le porzioni di tetto degli appartamenti vicini, avendo in parte l'inclinazione verso il terrazzo.
devono contribuire anche loro? di fatto, si può dire che hanno una servitù?

grazie a tutti per l'aiuto! :)
 

dolly

Membro Senior
Professionista
1) Sì, vale il disposto dell'art. 1126 c.c., ovvero 1/3 a carico del proprietario/usuario del terrazzo e 2/3 a carico dei proprietari delle unità sottostanti che beneficiano della funzione di copertura del terrazzo medesimo (ivi compreso il proprietario esclusivo qualora la sua u.i. benefici anch'essa della copertura).
2) A mio giudizio no, in quanto vale il criterio sopra esposto.
 

mikyxmiky

Membro Attivo
Proprietario Casa
1) Sì, vale il disposto dell'art. 1126 c.c., ovvero 1/3 a carico del proprietario/usuario del terrazzo e 2/3 a carico dei proprietari delle unità sottostanti che beneficiano della funzione di copertura del terrazzo medesimo (ivi compreso il proprietario esclusivo qualora la sua u.i. benefici anch'essa della copertura).
2) A mio giudizio no, in quanto vale il criterio sopra esposto.

ok, grazie 1000 per la spiegazione!

ciao!!!! :)
 

Riccardo1956

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusate se mi inserisco in questa problematica di infiltrazione da un terrazzo per capire come invece bisogna agire se le infiltrazioni avvengono da un balcone. E sono più preciso: dal balcone sovrastante al mio appartamento si sono avute infiltrazioni di acqua piovana che hanno provocato il distacco di intonaco sottostante ed addirittura infiltrazione di acqua nelle stanze adiacenti. Il proprietario dell'appartamento sovrastante ritiene di dover applicare la norma dei 2/3 ed 1/3 come per un terrazzo ritenendo che comunque il suo balcone funge da cornicione che ripara i sottostanti balconi. Grazie[DOUBLEPOST=1374917854,1374917777][/DOUBLEPOST]inserisco anche due immagini per rendere il caso più chiaro. Saluti
 

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condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
@Riccardo1956
Non comprendo la seconda foto, comunque già dalla prima si comprende che dovrebbe trattarsi di balcone aggettate, per cui tutte le spese saranno a carico del proprietario del balcone poichè a quanto pare non c'è nessun elemento decorativo il quale andrebbe a carico dell'intero condominio e non a chi sta sotto.

Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.
Con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale,nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani. --- Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576
 

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