condobip

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3.6. La responsabilità dell’amministratore condominiale in relazione alle
agevolazioni fiscali.
Nel capitolo precedente si è gia precisato come la detrazione possa essere richiesta
con comunicazione di inizio lavori sia dall’amministratore condominiale, sia da uno dei condomini, riportando sulla stessa il codice fiscale del condominio o del singolo richiedente.
Nella generalità dei casi, dunque, sarà l’amministratore (se nominato) ad occuparsi di siffatte incombenze, che peraltro rientrano a pieno titolo fra le competenze a lui assegnate ex lege ( art. 1131 cod.civ.): tutela e conservazione delle cose comuni.
Da tale circostanza si desume che l’amministratore, nell’adempiere alla richiesta di
siffatte agevolazioni, non avrà diritto ad un compenso suppletivo, salvo chiedere un
rimborso spese per le eventuali spese sostenute in più (raccomandate, fotocopie, ecc.)
La corresponsione di un onorario aggiuntivo sarà, tuttavia, prevista qualora
l’amministratore si faccia, altresì, carico di coordinare i lavori. Si deve ritenere,
infatti, che tale attività di coordinamento non rientri nelle sue competenze, cosicché in tal caso l’onorario sarà dovuto, nonché potrà essere ricompreso fra le spese detraibili.
Per quanto riguarda le fatture da pagare per lo svolgimento dei lavori, giova ribadire alcuni particolari cui l’amministratore (o chi per lui) dovrà fare attenzione:
• dal 4 luglio 2006, qualora ad eseguire i lavori sia un’impresa con dipendenti,
sulle fatture va evidenziato il costo della manodopera, pena la perdita della
detrazione;
• dal 1° gennaio 2007 si dovrà trattenere il 4% di ritenuta ( vedi capitolo 2.3.);
• dal 1998 va trattenuto il 20% di ritenuta fiscale sulle fatture di direttore dei
lavori e progettista (oltre che dell’amministratore).
Come già affermato precedentemente, la detrazione è concessa a beneficio del
singolo condomino e non a tutto il condominio, da qui discendono importanti
conseguenze relativamente alla responsabilità dell’amministratore.
Innanzitutto, l’amministratore non deve controllare, ai fini dell’ottenimento della
detrazione, la dichiarazione dei redditi compilata da ciascun condomino-contribuente.
L’amministratore, quindi, non ha responsabilità alcuna rispetto ai condomini morosi.
Questi non deve, nemmeno, farsi carico di dichiarare la morosità al Centro Servizi di Pescara, anche per evitare confusione, qualora il singolo moroso si ravvedesse,
versando quanto dovuto prima dell’invio della dichiarazione.
Ciò che rimane nella sfera di controllo dell’amministratore, invece, sarà la facoltà di non inviare al moroso la documentazione per applicare la detrazione, quanto meno fino a debito saldato, fermo restando l’obbligo di denuncia alle Finanze nel caso di controlli.
Certamente, può accadere che gli altri condomini si facciano carico delle spese
imputabili al moroso, considerata la solidarietà che li lega in relazione al credito
maturato dalle imprese e dagli artigiani che hanno eseguito i lavori
In questo caso, essi non hanno possibilità di scontare in detrazione il surplus versato;
magra consolazione, essi saranno titolari di un diritto di credito nei confronti del
vicino moroso.
Certamente, non potranno addebitare alcuna responsabilità all’amministratore
condominiale, in capo al quale non vige l’obbligo di controllare gli adempimenti
delle obbligazioni pecuniarie dei condomini. http://www.studiotributariovillani....iscale_amministratore_condominio_06-04-07.pdf

Comunque se Dolly recupera la sentenza, sarebbe di grande d'aiuto
 

tovrm

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Certamente. Quello che intendevo dire è che non ce lo vedo un amministratore a fare un decreto ingiuntivo sapendo di essere dalla parte del torto... E dalla parte del torto lo è se ha fatto i pagamenti in modo da non consentire l'accesso alle agevolazioni

Personalmente non credo agli scrupoli di questi soggetti. Se avanza una somma non pagata, l'amministratore sarà per legge tenuto a richiedere il D.I.
Invece, qualora l'amministratore non ottemperi ai suoi doveri, causando un danno ai condomini, è tenuto a risponderne: gli si farà causa per il risarcimento degli sgravi fiscali non usufruiti per via della sua condotta.
 

dolly

Membro Senior
Professionista

Sentenza della Corte d’Appello di Milano, 6 febbraio 2008.
La quale, però non investe propriamente la responsabilità dell'amministratore, ma afferma che se è vero che il compimento di tali attività, proprio in quanto di specifica competenza dell’amministratore in ragione della sua veste istituzionale, non può considerarsi in via di principio impedito o precluso (in favore del condòmino interessato ad effettuare la detrazione fiscale) sol perché un certo numero di condòmini abbia deciso – approvando la delibera de qua – di rinunciare ad esercitare il diritto alla detrazione fiscale; è altrettanto vero che tale delibera potrebbe considerarsi idonea a legittimare l’amministratore a ritenere non necessarie tali pratiche ed attività, essendo in certo senso esonerato dall’obbligo di compierle in forza di un’autorizzazione promanante dalla maggioranza dei soggetti che gli hanno conferito il mandato a gestire le cose comuni.
Già sol per questo, dunque, ossia per il rischio che l’amministratore possa non svolgere le attività funzionali all’esercizio della detrazione fiscale in ragione della delibera – per lui esonerativa – adottata a maggioranza, non potrebbe negarsi l’interesse ad agire dei
singoli condòmini dissenzienti ai fini dell’annullamento o, ancor più esattamente, della dichiarazione di nullità di tale delibera (incidendo essa sui diritti individuali non disponibili da parte della maggioranza assemblare).
Quindi, come avevo già detto nel post n. 4, l’assemblea condominiale non può decidere sull’accesso al beneficio dell’agevolazione fiscale in quanto si tratta di materia sottratta alla sua competenza, poiché incide su diritti soggettivi di natura tributaria dei singoli condòmini.
E solamente una decisione presa con l’unanime consenso di tutti i condòmini può svincolare l’amministratore dai propri compiti in merito a queste incombenze.

 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Sentenza della Corte d’Appello di Milano, 6 febbraio 2008.
La quale, però non investe propriamente la responsabilità dell'amministratore, ma afferma che se è vero che il compimento di tali attività, proprio in quanto di specifica competenza dell’amministratore in ragione della sua veste istituzionale, non può considerarsi in via di principio impedito o precluso (in favore del condòmino interessato ad effettuare la detrazione fiscale) sol perché un certo numero di condòmini abbia deciso – approvando la delibera de qua – di rinunciare ad esercitare il diritto alla detrazione fiscale; è altrettanto vero che tale delibera potrebbe considerarsi idonea a legittimare l’amministratore a ritenere non necessarie tali pratiche ed attività, essendo in certo senso esonerato dall’obbligo di compierle in forza di un’autorizzazione promanante dalla maggioranza dei soggetti che gli hanno conferito il mandato a gestire le cose comuni.
Già sol per questo, dunque, ossia per il rischio che l’amministratore possa non svolgere le attività funzionali all’esercizio della detrazione fiscale in ragione della delibera – per lui esonerativa – adottata a maggioranza, non potrebbe negarsi l’interesse ad agire dei
singoli condòmini dissenzienti ai fini dell’annullamento o, ancor più esattamente, della dichiarazione di nullità di tale delibera (incidendo essa sui diritti individuali non disponibili da parte della maggioranza assemblare).
Quindi, come avevo già detto nel post n. 4, l’assemblea condominiale non può decidere sull’accesso al beneficio dell’agevolazione fiscale in quanto si tratta di materia sottratta alla sua competenza, poiché incide su diritti soggettivi di natura tributaria dei singoli condòmini.
E solamente una decisione presa con l’unanime consenso di tutti i condòmini può svincolare l’amministratore dai propri compiti in merito a queste incombenze.
Grazie Dolly :ok:
 

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