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Quello che ti ho postato è il nuovo art. 1117 cc dopo la riforma ed è ben specificato che anche le facciate, rientrano nelle parti comuni, a differenza del precedente art. 1117 cc che ora posto, ma non è più in vigore;gli articoli per le divisioni delle spese condominiale, li conosco bene, compreso le parti comuni, ma con la riforma del condominio, speravo in qualche altro suggerimento a favore dei negozianti, che non hanno pareti in comunione ma solo i pilastri.
Quello che ti ho postato è il nuovo art. 1117 cc dopo la riforma ed è ben specificato che anche le facciate, rientrano nelle parti comuni, a differenza del precedente art. 1117 cc che ora posto, ma non è più in vigore;
1117. Parti comuni dell’edificio. - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
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infattinon ho fatto altro che ripetere la mia 1° risposta
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