cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Gentili utenti,dovrò effettuare lavori di ristrutturazione nel mio appartamento. Oltre a comunicarlo all’amministratore,dovrò anche consegnargli la nuova piantina dell’appartamento che verrà modificato rispetto a come era precedentemente ai lavori? Grazie per la gentile risposta
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Le cose stanno su due piani ben distinti.
All'amministratore comunicherai che intendi fare lavori, ordinari o straordinari che sia, dal giorno al giorno, tutto ciò per avvisare che ci sarà rumore, disagi, necessità di staccare alcuni impianti.
Con il tuo professionista hai un obbligo di comunicare al Catasto e al Comune e via dicendo agli organi preposti, la nuova planimetria e la nuova suddivisione che darai alla tua unità.
Al tuo specifico riferimento di dare all'amministratore la nuova piantina, non gli compete se resti nella tua proprietà, viceversa se ti sei inglobata proprietà terze o hai necessità di suddividere due unità in percentuali diverse, o ti fai la nuova ripartizione delle unità esistenti o con lui collabori a questo dato.
 
J

JERRY48

Ospite
REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE previsto dall'articolo 10 della Legge 220/2012 (che sostituisce l'articolo 1130 del Codice Civile) il quale, fra i doveri dell'Amministratore, e le conseguenti obbligazioni dei Sigg. Condòmini, al punto 6) testualmente recita: “6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'Amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'Amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Read more: http://www.elabor.eu/documenti-a-ri...stro-anagrafe-condominiale.html#ixzz2tmNEr3k3

Se sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, era necessario il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza. Pertanto: variazione; conseguenza: comunicazione.
(parere mio).
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Gentili utenti,dovrò effettuare lavori di ristrutturazione nel mio appartamento. Oltre a comunicarlo all’amministratore,dovrò anche consegnargli la nuova piantina dell’appartamento che verrà modificato rispetto a come era precedentemente ai lavori? Grazie per la gentile risposta
Non sei obbligato a consegnargli le planimetrie catastale (visto che c'è la privacy a meno che tu stessa non voglia farlo) e comunale dell'alloggio. Sicuramente avrai una variazione degli estremi catastali e delle rendite quello si. Al massimo gli consegni la visura catastale che ha tutti i dati che servono all'amministratore visto che comunque chiunque può farsela.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Per @JERRY48: Però nel D.L. 23.12.2013, n. 145, Art. 1, c. 9, si dice che
• "La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla L. 11.12.2012, n. 220, é integrata come segue.....
...- Condizioni di sicurezza delle sole parti condominiali: modificato l’art. 1130, c.1, n. 6 del Codice Civile per specificare che nel registro di anagrafe condominiale deve essere contenuto ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza, ma solo delle parti comuni dell'edificio (e non delle singole unità immobiliari); ..."
Quindi direi che sulla sicurezza niente va detto all'amministratore. O è già cambiato tutto per l'ennesima volta?????:shock:
 
J

JERRY48

Ospite
@Elisabetta48
Dispositivo dell'art. 1130 Codice Civile

FontiCodice CivileLIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀTitolo VII - Della comunione (Artt. 1100-1139)Capo II - Del condominio negli edifici
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) ....
2) ....
3) ....
4)....
5) ....
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7)....
8) ....
9) ....
10)....

Ho letto l'art. 1130, c. 1 n. 6 del c.c. ed era uguale.

Ho letto il portale dell'Emilia Romagna E - R Consumatori e riportava la stessa cosa.
Boh!!!
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati
Non giriamo intorno al problema. Fissiamo una volta per tutte che la planimetria non si fornisce. La variazione dei dati è riferita ai dati catastali che sicuramente si variano, così come variazione dei singoli titolari di diritti. Ricordiamoci che l'amministratore risponde sulle parti comuni e basta. E per questo gli è indispensabile chi ha diritti sulle parti comuni. Non diamogli altro potere sugli individui
 

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