gigasta

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutto il forum!
Nell'ultima riunione di condominio, all'ordine del giorno ed in seconda convocazione, era iscritta la discussione ed approvazione di preventivo per la decorazione delle scale condominiali.
Su un totale di 9 condomini erano presenti, comprese le deleghe, 5 teste per un totale di 677 m/m. Al momento di decidere sulle decorazioni, e verificato il parere indicato in delega per i non presenti, la maggioranza dei presenti e deleganti, per un totale di 4 teste e 447 m/m, deliberava di procedere ai lavori.
Un delegante aveva espresso parere sfavorevole ed ed è stato riportato nel verbale. Passati 30 giorni ho scoperto che 2 non presenti all'assemblea contestano tale decisione ed hanno richiesto all'amministratore di richiedere ulteriori preventivi per ribassare i costi. Notare che il preventivo su cui si è discusso e deciso era già stato portato all'ordine del giorno nella precedente assemblea e collegialmente si era definito che era il più interessante ed incaricato l'amministratore di richiedere uno sconto, come puntualmente avvenuta ed ottenuta.
La mia domanda è: la procedura seguita dall'amministratore, compresi i conteggi perchè la delibera sia valida è esatta, oppure erano necessari più millesimi? Sarebbe fastidioso dover ripetere il tutto perchè due condomini su un totale di 9 non hanno partecipato.
Ringrazio in anticipo tutti coloro mi chiariranno le idee in merito.
 

condobip

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Proprietario Casa
In seconda convocazione il quorum della delibera per la tinteggiatura scale dovrebbe essere quello del 3 comma art. 1136 cc, maggioranza delle teste presenti rappresentanti almeno 1/3 dei millesimi, in quanto non si tratta di spesa di notevole entità, ma questo dovrebbe stabilirlo il Giudice, per cui 4 su cinque e con 47 mlm, sono sufficienti.
I due condomini che contestano la delibera quindi non possono lamentare la mancanza di preventivi, quello era e quello è stato approvato, nessuna legge prevede che ci siano più preventivi.
Se proprio desiderano impugnare devono farlo con citazione al Giudice, iniziando dalla conciliazione, l'amministratore non è obbligato a convocare un'altra assemblea per mancanza preventivi, caso mai potrà farlo su richiesta a norma dell'art. 66 Disp. att. cc.
 

gigasta

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie della risposta e dell'attenzione Condobip, come sempre. La discussione sulle scale è roba vecchia dello scorso anno ed il preventivo in questione era già il più conveniente su una rosa di 3 presentati dall'amministratore ed uno, che prevedeva però solo ed esclusivamente la tinteggiatura delle parti in muratura tralasciando mancorrenti e cancelli vari, presentato da chi quest'anno non si è presentato all'assemblea. Ovvio che quelli presentati dall'amministratore erano completi di tutto quanto necessario per riportare a nuovo tutta la scala e quindi più cari di quello del condomino, ma non si riesce a farglielo capire. Ricordavo anch'io che in seconda convocazione le maggioranze fossero quelle da te indicate e mi rincuora scoprire che l'amministratore non è in errore.
Grazie ancora e buona giornata.
p.s. non oso pensare cosa debba essere vivere in un condominio con 20 e più teste, se già in 9 non si riesce a trovare una quadra.[DOUBLEPOST=1395825418,1395825297][/DOUBLEPOST]...dimenticanza... sono però già trascorsi i 30 giorni canonici per l'impugnazione della delibera. Io sapevo che trascorso tale periodo non si può più impugnare, o sbaglio?
Grazie.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
- p.s. non oso pensare cosa debba essere vivere in un condominio con 20 e più teste, se già in 9 non si riesce a trovare una quadra.[DOUBLEPOST=1395825418,1395825297][/DOUBLEPOST]...dimenticanza... - sono però già trascorsi i 30 giorni canonici per l'impugnazione della delibera. Io sapevo che trascorso tale periodo non si può più impugnare, o sbaglio?
Grazie.
- secondo il mio parere il condominio deve essere sempre di numero dispari, però tre sono troppi :^^:
- Esatto, se l'impugnazione non è avvenuta entro i 30 giorni da quando gli assenti sono stati avvisati della delibera (o dalla data dell'assemblea per i presenti dissenzienti compresi i deleganti), non è possibile l'impugnazione e verrà sicuramente respinta.
 
Ultima modifica:

arciera

Membro Senior
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il quorum della delibera per la tinteggiatura scale dovrebbe essere quello del 3 comma art. 1136 cc, maggioranza delle teste presenti rappresentanti almeno 1/3 dei millesimi,
Errato. L'assemblea è valida ma non la delibera. E' una spesa straordinaria mica ordinaria!! ci vuole la maggioranza dei millesimi condominiali.[DOUBLEPOST=1395861985,1395861918][/DOUBLEPOST]E' una delibera nulla. Non valida. Mi meraviglio dell'amministratore che non sa queste semplici regole
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Errato. L'assemblea è valida ma non la delibera. E' una spesa straordinaria mica ordinaria!! ci vuole la maggioranza dei millesimi condominiali.
Mica vero, vale il valore della spesa, si possono approvare spese straordinarie in 2° convocazione con spese non notevoli con la maggioranza del 3° comma.
Chi e dove si dice che TUTTE le straordinarie devono essere approvate con il 2° comma dell'art. 1136 cc?

rileggilo con calma;

cc art. 1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.

Ovvero le la spesa non è notevole come si delibera?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
ma la tinteggiatura delle scale non la puoi mica passare come di non notevole entità!!
E chi lo dice?
Solo un Giudice può dirlo, ne tu ne io possiamo;

L'individuazione agli effetti dell'art. 1136 c.c., comma 4 della "notevole entità" delle riparazioni straordinarie deve ritenersi affidato, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, rispetto alla quale la proporzionalità tra la spesa ed il valore dell'edificio e la ripartizione di tale costo tra i condomini configurano non un vincolo, bensì un ulteriore ed eventuale elemento di giudizio, nel senso della possibilità per il giudice di tener conto, oltre che dei dati di immediato rilievo, ovvero dall'ammontare complessivo dell'esborso occorrente per la realizzazione dell'opera, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e l'entità delle spese ricadenti sui singoli condomini --- Cass. civ. Sez. II Sentenza del 6 novembre 2008 n. 26733
 

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