massimo954

Membro Attivo
Devo fare a maggio un nuovo contratto di affitto, essendo giunto alla fine il precedente 4 + 4.
L'Ace o quello nuova versione è ancora richiesto?
Io faro la registrazione telematica con Siria
Io farei ora, come proprietario un contratto 3 +2 , in accordo col nuovo inquilino.
Chiedo questo perché recentemente ho portato a registrare un contratto uso commerciale all'Agenzia delle Entrate di Novara e ho io stesso esibito l'Ace, ma mi è parso che l'impiegato lo abbia ritirato per accontentarmi ma non lo avrebbe richiesto, almeno questa è stata la mia impressone.
Ci vuole o non ci vuole? la domanda ha senso perché un Ace costa e lo faccio solo per evitare sanzioni; pensate che l'inquilino attuale è ancora quello del precedente contratto ed è li da 8 anni e dell'ace non sa proprio cosa farsene.
Grazie per la cortese risposta
Martino G.
 
J

JERRY48

Ospite
Diciamo che l'Ace ha validità 10 anni e pertanto puoi utilizzarlo se non sono trascorsi.
LEGGI:
In caso di cessione o di dismissione di immobili pubblici l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. È quanto stabilisce il decreto legge 151/2013, uno dei provvedimenti in cui è stato sdoppiato il "milleproroghe", pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Nel testo del decreto (art. 2 del decreto 151/2013) vi è un pasticcio normativo. In caso di cessione o di dismissione di immobili pubblici «non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis, articolo 6 del DLgs 192/2005» si legge nel provvedimento. L'articolo 6 del decreto legislativo sul rendimento energetico in edilizia, tratta del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, ma, il comma 3bis dell'art.6 non esiste più, perché abrogato pochi giorni fa dal decreto "Destinazione Italia" (già in vigore).
Il "vecchio" comma 3bis stabiliva che «l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti». Nullità trasformata poi dal "Destinazione Italia" in sanzione amministrativa (leggi l'articolo) attraverso la sostituzione dei commi 3 e 3bis in un unico nuovo comma 3.
Probabilmente l'intento era di evitare le sanzioni per la mancata acquisizione dell'Ape all'atto di trasferimento dell'immobile. Intento fallito, per grave disattenzione e, forse, per l'abitudine di cambiare continuamente le leggi, con provvedimenti che si susseguono a distanza anche di pochi giorni e che gettano nel caos chi quelle leggi deve cercare di comprenderle per svolgere il lavoro di ogni giorno.
di Mariagrazia Barletta.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ci vuole o non ci vuole?
Art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 192/2005. Sei tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica (o l'ACE, se ancora valido) e devi consegnarlo al conduttore. Ma non devi allegarne copia all'esemplare del contratto da registrare.
Nel contratto dovrà essere inserita questa clausola:
"Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici".
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Devo fare a maggio un nuovo contratto di affitto, essendo giunto alla fine il precedente 4 + 4.
Dimenticavo:
In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo dell'art. 2 dell'art. 4 della legge n. 431/1998, inviata almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni.
In questa ipotesi, non essendovi un nuovo contratto, non occorrerà l'APE (o l'ACE).
E il tuo conduttore sarebbe felice di sapere che non sarà obbligato ad accettare un nuovo contratto. :)
 

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