condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
1. No, non hanno le chiavi, non sanno che cosa ci devono fare, non hanno un'antenna da raddrizzare, non hanno i pannelli fotovoltaici, non hanno panni da stendere. Ma ammesso che possano accedervi, quante volte l'anno ci andranno? 1 volta, 2, basta. Sul lastrico non c'è il solarium.
2. Sì, è scritto nell'atto di compravendita e nel RdC.
1. Che c'entra che non hanno le chiavi? Possono averle perchè sono proprietari come tutti gli altri, se io butto le chiavi nei rifiuti oppure non chiedo di averne copia, non è mica detto che non sono comproprietario del bene comune.
2. anche se non ci vanno mai hanno la facoltà di accedere salvo titolo contrario (cc art 1117) e art 1118 cc (2° comma inderogabile);

1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni
...

Tra l'altro sarebbe bene sapere che per le scale e l'ascensore si applica l'art 1124 cc il quale divide le spese in due parti, una per altezza piano, e se il negozio si trova al piano zero, non deve nulla per altezza, ma dovrà contribuite per la rimanente metà per millesimi di proprietà;

cc art 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
 
Ultima modifica:

massandro6

Membro Junior
Proprietario Casa
Scusa, mi sono confuso, hanno le chiavi di tutte le parti comuni, ad eccezione della chiave dell'ascensore: non paghi, non usi. Così va bene?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa, mi sono confuso, hanno le chiavi di tutte le parti comuni, ad eccezione della chiave dell'ascensore: non paghi, non usi. Così va bene?
Se non puoi usare deve essere scritto sul Rogito e/o sul RdC contrattuale, altrimenti devi contribuire anche se non hai le chiavi, chiedi le chiavi all'amministratore ne hai tutto il diritto, perchè se non risulta dagli atti l'ascensore è parte comune a tutti anche per i proprietari dei negozi. (cc art. 1117. ma quante volte devo ripeterlo?)
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
a conferma di quanto asserito dall' ottimo condobip

Con che criteri affrontare la questione ?.
Innanzitutto occorre analizzare quanto dispone l’eventuale "fonte primaria" ossia il regolamento contrattuale vale a dire quello allegato al primo atto di acquisto (c.d. atto pilota) e richiamato in quelli successivi . Se la questione in quel regolamento non è compiutamente prevista occorre stabilire se lo ascensore era conglobato nella costruzione fin dall’origine o se sia stato installato ex novo in epoca successiva , magari dopo alcuni anni dall’acquisto. Da questa differenziazione discendono due diverse situazioni giuridiche .
 

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