key

Membro Assiduo
Professionista
Ho dovuto eseguire lavori di manutenzione straordinaria su locali (C2/C1)siti al piano terra di edifici a prevalente uso abitativoEdifici costruiti al massimo negli anni'30)
Gli edifici in questione hanno meno di 9 proprietari,pertanto il condominio NON è obbligatorio costituirlo.
I lavori al Piano Terra erano di improcastinabile urgenza:rifacimento colonne di scarico vetustissime,infiltrazioni umidità capillare da risalita su muri portanti,impianto fognario comune acque bianche e nere,consolidamento solai con piattabande.
I comproprietari non hanno voluto partecipare alle spesa,vuoi per disinteresse,vuoi per difficolta economiche.
Io ho eseguito comunque i bonifici relativi ai pagamenti dei suindicati a norma per usufruire delle detrazioni di legge,ovviamente indicando il mio codice fiscale quale fruitore delle detrazioni.
NON esiste e NON esisterà neanche in futuro un CF condominiale e IBAN condominiale,in quanto NON obbligatorio per detti edifici,e i vari comproprietari non hanno alcun interesse a costituire un condominio.
Nè esiste una tabella con riparto millesimale ovviamente.
DOMANDA:
-come mi debbo difendere da un eventuale accertamento dell'Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni inerenti questi lavori di manutenzione straordinaria?
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Grazie Nemesis
Giustissimo.
Ma dato che non e'obbligatorio i comprprietari ne approfittano.
Pertanto pute per lavori di improcastinabile urgenza al pianterreno fanno spallucce.
Sono comunque lavori di pertinenza condominiale.
Il comproprietario al pianterreno ,mi pare per l art.1105c..c.e'tenuto ad eseguirli per la salvaguardia dell edificio,fatto salvo il diritto in futuro di rivaletsi sui condomini..
Comunque il punto e'quali art. del c.c.far valere in caso di accertamento dell Agenzia delle Entrate sulle detrazioni relative ai lavori su parti comuni di edifici a prevalente uso abitativo ,lavori urgenti ripeto,nel caso di assenza condominio.
Art.1117 c.c. Poi.....
E'un caso abbastanza comune in Italia.
Gtazie
 

dolly

Membro Senior
Professionista
dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014:

4.3 Ripartizione delle spese in assenza di condominio
D. Il Provvedimento del 2/11/2011 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai
fini della conservazione della documentazione precisa che è necessaria la:
“Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli
interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di
ripartizione delle spese”. Si chiede se, in assenza di un obbligo giuridico di
costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, i comproprietari
possano suddividere la spesa sulla base di un rendiconto che tenga conto degli
importi effettivamente pagati o se sia necessario ripartire in parti uguali la spesa.
Si chiede, inoltre, se tutti i comproprietari possano bonificare la spesa all’impresa
sulla base delle singole fatture emesse, in quanto non sussiste il soggetto
giuridico “condominio” cui fatturare.
R. Si premette che, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del
condominio si determina automaticamente “senza che sia necessaria
deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo
comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o
porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del
frazionamento” (cfr. risoluzione n. 45/E del 2008 e la giurisprudenza ivi
richiamata).
Il condominio - per effetto dell’art. 21, comma 11, lettera a), n. 1), della legge n.
449/1997 - ha assunto la qualifica di sostituto d’imposta, tenuto ad effettuare la
ritenuta di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura,
pertanto, è necessario che lo stesso sia provvisto di codice fiscale,
indipendentemente dalla circostanza che non sia necessario, ai sensi dell’art.
1129 codice civile, nominare un amministratore (circolare n. 204/E del 6
novembre 2000).
In presenza di un “condominio minimo”, edificio composto da un numero non
superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220
del 2012 all’articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condomini),
risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta
eccezione dell’articolo 1129 e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la
nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di
apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento
di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Ne discende che, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di
ristrutturazione delle parti comuni prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, i
condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un
amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed
eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del
condominio stesso.
Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando,
oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il
pagamento (cfr. circolare n. 57/E del 1998), che potrà essere tratto
indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei
condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito,
demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di
regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può
spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il
rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto interministeriale n. 41 del
1998 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2
novembre 2011.
Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i
condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o
ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr. articoli 1123 e
seguenti).
Infine, la Circolare n. 57/E del 1998 ha chiarito che i documenti giustificativi
delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio.
 
Ultima modifica:

key

Membro Assiduo
Professionista
Mille grazie Dolly
Perfetto!!!!!
Bene quindi non ho sbagliato a fare il bonifico dal mio conto corrente.
Rimane il punto dolente:
i comproprietari se ne sono altamente infischiati e se ne infischiano di costituire un condominio,quindi chiedere il CF condominiale.
Gli appartamenti sovrastanti sono tutti vuoti e inagibili senza cistosissima ristrutturazione.
piu i lavori eseguiti sono su servitu'e mura portanti facenti capo a piu edifici,quindi a una variegata e misconosciuta proprieta'.
Qursti sono i guai dei centri storici.

Pertanto come giustifico all Agenzia delle Entrate,osdia in base a quali Art. del C.C. i bonifici con il mio c.f. causa impossibilita ad ottenere un c.f.condominiale,essendo i lavori su parti comuni ricadenti in un piu edifici?
Grazie
 

key

Membro Assiduo
Professionista
In Italia con tutta la buona volontà è impossiile inventarsi un condominio e quindi intestare fatture a un fantomatico condominio e richiedre un c.f. condominiale quando i comproprietari sono uccel di bosco e non c'è obbligo di legge di costituzione condominio.
Quindi che fare far venir giù i palazzi perche l'Agenzia delle Entrate NON vuole riconoscere le dovute detrazioni ?
I lavori che ho eseguito sono con regolare DIA
Chi mi dà qualche appiglio?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
L'appiglio è che non ce ne è bisogno. Tu hai fatto i lavori, tu hai bonificato. tu ti prendi i benefici delle detrazioni. la parte comune è anche tua. Non c'è bisogno di codice fiscale non essendoci amministratore.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Grazie Arciera
Ma sai cone e'fatta l Agenzia delle Entrate non si puo rispondere via mail agli accertatori in modo semplice e chiaro.
Va tradotto in legge.
Quindi ai sensi art.1105,art.1117 c.c....io ....comproprietario dell edificio a prevalente uso residenziale ,privo di codice fiscale condominiale,tabelle millesimali,etc.in quanto non obbligo di legge essendo i comproprietari al di sotto di 9,comproprietari a me sconosciuti e irrintracciabili,
dichiaro:
-che le fatture xxxxx pagate con bonifico per ristrutturazioni.....
sono inerenti ad interventi di manutenzione straordinaria su parti comuni dell'edificio.

Mi manca ,o meglio non ricordo,l articolo,o il comma del codice civile che consente al comproprietario di adoperarsi in vece degli altri comproprietari per la tutela e salvaguardia del bene comune.
Chi se lo ricorda?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
-che le fatture xxxxx pagate con bonifico per ristrutturazioni.....
sono inerenti ad interventi di manutenzione straordinaria su parti comuni dell'edificio.
e tutto questo dove lo scrivi? sul 730? tu hai pagato con bonifico i lavori, tu detrai. stop. Qui non è possibile, nè serve, specificare se sono parti comuni. tranne se sono lavori che la legge ammette in detrazione solo se effettuati su parti comuni.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Grazie
Gia passato in accertamenti Agenzia delle Entrate.
Chiedono copia fattura e copia bonifico per ristrutturazione edilizia.
Stop
L'accertamento e'sicuro,il server centrake Agenzia delle Entrate automaticamente genera accertamenti per le righe RP.
Puo essere che fila tutto liscio,puo essere che s'imountano e si finisce davanti algiudice tributario.
L importante e'in caso di ulteriori chiarimenti fornire,via mail,una dichiarazione esaustiva con i orecisi riferimenti di legge.
In questo caso gli art del codice civile relativi
Quindi
1105
1117
qualcuno altri spunti
Grazie
 

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