Gianco

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Non lo puoi fare. Lo stabilisce il C.C. Art.889, 2° comma. Ed anche se la condotta esiste da oltre vent'anni, il diritto non si può usucapire, salvo che il confinante non ne fosse a conoscenza. Difatti, lo stesso può richiedere la sua eliminazione entro vent'anni dal momento in ne viene a conoscenza. Tale norma non si applica quando la condotta è imposta per "destinazione del padre di famiglia", ovvero l'ha realizzata lo stesso proprietario dei due fabbricati adiacenti, che poi ha ceduto a terzi.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Grazie questa non la conoscevo. Però leggendo bene dentro il link, quando si parla di scarichi per le acque luride o acque potabili il dover mettere (anche incassato) nel muro a non meno di 1 mt crea non pochi problemi nei vecchi condomini
In caso di ristrutturazione
1) le braghe e le colonne montanti non rispettano mai questi vincoli e noi dovendo poi collegarci li non potremmo fare a meno di non rispettarle
2) nei vecchi condomini abbiamo dei massetti minimi (spesso sotto il 10 cm) e dovendo posare i tubi di scarico del gabinetto (generalmente 8cm) e dovendoci preoccupare della pendenza 1 mt può far la differenza tra riuscire a disporre correttamente il bagno oppure non riuscire a metterci niente, contando anche di fare un lavoro che esteticamente appaghi la vista di chi paga.

sul nuovo vincoli e difficoltà particolari nel rispettarla non c'è ne sono ma nelle ristrutturazioni, aiutoooo!
Ecco perché come dici tu è difficile che venga rispettata.
 

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