giuseppe66

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve,
Gentilmente qualcuno mi puo dire che tipo di maggioranza serve per la realizzazione di un impianto ascensore in condominio sprovvisto.
grazie


giuseppe66
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Oggi come oggi, dove vige l'intrepretazione più esasperata dell'uso privato degli spazi comuni, se l'ascensore può essere installato nella tromba delle scale, qualunque condomino a sue spese può installare l'ascensore con la limitazione che il progetto preveda la possibilità futura di poter usufruire dell'ascensore da parte di tutti i condomini non inizialmente installatori, ovviamente pagando la propria parte di spesa non pagata a suo tempo.
La possibilità di installare l'ascensore ad opera anche di un solo condomino permane se l'ascensore viene messo esternamente al fabbricato. Anche se in questo caso dovrà superare alcuni ostacoli burocratico amministrativi, oltre alle resistenze di qualche condomino. Certo che se il promotore ha in famiglia qualche parente con seri problemi di deambulazione o seriamente malato di cuore tutto è più facile.
La possibilità di installare un ascensore ricavando la canna di scorrimento all'interno delle singole proprietà private è legata al 100% dei millesimi di proprietà.
 

magia2002

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quando un condominio effettua lavori straordinari di ristrutturazione ( non ordinari ) questi lavori non dovrebbero essere realizzati conformi alla legge 13 del 1989 e osservare le prescrizioni tecniche operative , al Decreto Ministero Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, nr.236,
“ Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilita’ , l’adattabilita’ e la visitabilita’ degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata , ai fini del superamento e dell’ eliminazione delle barriere architettoniche”.
saluti Giuseppe
 

giuseppe66

Membro Attivo
Proprietario Casa
Carissimi grazie per le risposte, però quello che ho necessità di sapere è questo:
siccome l'ascensore dovrà essere installata, per mancanza di apazio, all' esterno del condominio, in assemblea per deliberare quanto sopra che tipo di maggioranza serve, mi spiego meglio, ci vuole l' unanimita assoluta o il 51% dei consensi?

grazie
giuseppe 66
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Credo che occorra il 66% più uno. Se non ricorrono le condizione già descritte per l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'opera diventa una migliori gravosa e (forse) voluttuaria. Perciò 66% più uno.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
@Luigi Barbero mi dispiace contraddirti ma nel supercondominio dove ho la casa paterna, costituito da tre palazzi separati da 2 giardini, con ciascun palazzo 3 scale, un giorno di una ormai quasi ventina di anni fa, un gruppo di tre condomini di una scala di 10 condomini, che non raggiungevano né il 66% né il 51% dei millesimi, si sono installati quello che loro chiamano ascensore, ma che di fatto è un montacarichi idraulico (bisogna stare con il dito pigiato sul pulsante del piano) che tra l'altro si ferma sul pianerottolo di riposo e non su quello di arrivo dove ci sono le porte di ingresso.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
@Luigi Barbero mi dispiace contraddirti ma nel supercondominio dove ho la casa paterna, costituito da tre palazzi separati da 2 giardini, con ciascun palazzo 3 scale, un giorno di una ormai quasi ventina di anni fa, un gruppo di tre condomini di una scala di 10 condomini, che non raggiungevano né il 66% né il 51% dei millesimi, si sono installati quello che loro chiamano ascensore, ma che di fatto è un montacarichi idraulico (bisogna stare con il dito pigiato sul pulsante del piano) che tra l'altro si ferma sul pianerottolo di riposo e non su quello di arrivo dove ci sono le porte di ingresso.
Non c'e' nessuna contraddizione. Io ho postato cio' che le attuali normative prescrivono. Nel tuo caso, evidentemente, nessuno ha ritenuto di intervenire su una installazione che, stando a cio' che dici, non potrebbe essere usata come ascensore mancano di requisiti come gli automatismi di chiamata/percorso al/dal piano. Spero per voi che non succeda mai nulla e che, per gli utilizzatori del montacarichi, non venga mai meno un fattore che molte (troppe) volte viene sottovalutato. Quello della sicurezza.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
premessa
Art. 1121.-Innovazioni gravose o voluttuarie.

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Pertanto la spesa dovrà esser approvata solo da coloro che ci stanno e non puo' essere imposta agli altri. es: se ci stanno solo in 3 condomini su 10, si puo' procedere alla nuova installazione con spesa a loro integrale carico senza dovere scontare maggioranze di alcun genere - (vanno rispettati criteri legati al decoro architettonico e al non creare pregiudizio al diritto di altri: esempio eccessiva occupazione dello spazio comune )
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
premessa
Art. 1121.-Innovazioni gravose o voluttuarie.
il fatto è che ormai il magistrato, diventato vecchio pure lui, dopo aver abitato in gioventù al 4° piano senza ascensore, non considera più l'ascensore una innovazione gravosa e voluttuaria.

Non sempre è necessaria, per l’installazione di un ascensore, la maggioranza qualificata, di cui all’art. 1136 – V comma – C.C. (maggioranza dei condomini e almeno i 2/3 del valore millesimale dell’edificio).
La presenza infatti, nell’immobile condominiale di una persona anziana (ultrasessantacinquenne), invalida o portatrice di handicap, indipendentemente dal fatto che la stessa sia condomino o un suo familiare, oppure semplicemente un conduttore o un suo familiare, conferisce alla stessa il diritto di chiedere all’assemblea (ex legge 09/01/1989 n. 13) l’approvazione a maggioranza semplice, di una delibera per l’installazione dell’ascensore considerata quale innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche.
L’approvazione in questo caso, potrà avvenire in prima convocazione, con la maggioranza degli intervenuti, rappresentanti i 501 millesimi dell’edificio; in seconda convocazione, con una maggioranza di almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore millesimale dell’edificio (sono cioè sufficienti 334 millesimi).
Anche in questo caso, la relativa spesa va ripartita secondo i millesimi di proprietà (ex art. 1123 C.C.) Onde superare eventuali opposizioni da parte dei condomini dissenzienti, potranno essere presi possibili accordi tendenti a ridurre l’onere a carico dei proprietari
delle unità immobiliari site al piano terra o rialzato, gravando di converso, il concorso alla spesa sui proprietari delle unità site ai piani superiori.
Infine, il condomino con handicap, che ha ottenuto un contributo regionale o statale per detto impianto diretto al superamento delle barriere architettoniche, potrà metterlo a disposizione del condominio stesso, onde agevolare l’approvazione della relativa delibera.

da http://www.uppi-bologna.it/images/13lega/f2lega38.htm
che invito a leggere.

Mi è rimasto comunque il dubbio: se per installare l'ascensore all'interno del fabbricato bisogna che tutti i condòmini posti sulla stessa linea sacrifichino una porzione della propria unità immobiliare, si può obbligare un dissenziente a cedere obbligatoriamente parte del suo appartamento perché la maggioranza qualificata ha approvato l'installazione dell'ascensore?
Penso agli appartamenti del piano terra/rialzato che sono i meno interessati alla costruzione dell' ascensore. Qui si parla di approvazione e ripartizione della spesa ma non di esproprio.
 
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