lino erme

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Proprietario Casa
buongiorno... ho la nuda proprietà di un appartamento in cui mia moglie a l'usufrutto ed ancora stiamo pagando il mutuo.....(siamo in divisione dei beni)...ora mio padre mi vorrebbe donare un appartamento dove lui abita, in un piccolo comune differente da quello in cui attualmente risiedo, quindi dovrei pagare le imposte di donazione come seconda casa.....ora dato che il rapporto fra me e mia moglie è peggiorato, se io prendessi la residenza in questo immobile prima che me lo donasse pagherei le imposte di donazione come prima casa o seconda casa???...(ed anche per l' IMU prossimamente pagherei come prima o seconda casa???)...grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
In teoria l'IMU dell'abitazione di cui hai la nuda proprietà sia adesso che dopo sarebbe a carico di tua moglie.
Per la donazione non devi spostare la residenza prima del rogito ma dichiarare nello stesso che trasferirai la residenza acquisendo come prima casa.
Ci sono dei "cavilli" per i quali servono altre precisazioni.
 

lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao Dimaraz grazie per la precisazione ....ma non ho capito di questi cavilli per cui servirebbero altre precisazioni...pensi che l'unico che possa aiutarmi sia il notaio oppure dovrei rivolgermi prima da un geometra o meglio ancora da un commercialista??
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ho la nuda proprietà di un appartamento in cui mia moglie a l'usufrutto ed ancora stiamo pagando il mutuo.....(siamo in divisione dei beni)...ora mio padre mi vorrebbe donare un appartamento dove lui abita, in un piccolo comune differente da quello in cui attualmente risiedo, quindi dovrei pagare le imposte di donazione come seconda casa.....ora dato che il rapporto fra me e mia moglie è peggiorato, se io prendessi la residenza in questo immobile prima che me lo donasse pagherei le imposte di donazione come prima casa o seconda casa?
Premesso che le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" si applicano alle imposte ipotecarie e catastali. L'imposta sulle donazioni è altra cosa, e si applica solamente sul valore delle donazioni che eccede la franchigia (che nel tuo caso, sarebbe di un milione di euro).
Per avere diritto a tale agevolazioni, dovresti non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata da te o da tua moglie con le agevolazioni "prima casa".
Questo requisito sarebbe pertanto soddisfatto solamente se tu cedessi il tuo diritto di nuda proprietà sull'appartamento dove attualmente risiedi, che avevi acquistato fruendo delle agevolazioni "prima casa".
per l' IMU prossimamente pagherei come prima o seconda casa?
L'appartamento che riceveresti in donazione sarebbe la tua abitazione principale, e quindi l'IMU non sarebbe applicabile (salvo che sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9), solo se vi risiederai e vi risulterai anagraficamente iscritto.
 

lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
grazie le vostre informazioni sono preziosissime, quindi riassumendo non beneficerò delle agevolazioni sulle imposte della donazione (pazienza) ma se prenderò la residenza su questo immobile posto in altro comune potrei pagare l'IMU come prima casa dato che la categoria di questo appartamento è A2 ....e se così fosse potrei anche aderire alle agevolazioni di ristrutturazione ....su questo voi potete darmi qualche informazione....data la mia situazione potrei riprendere il 50% delle spese?
 
O

Ollj

Ospite
Ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale, nel dichiarare il valore del bene donato si rammenti di prendere a riferimento quale base imponibile la rendita catastale dell'immobile.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
riassumendo non beneficerò delle agevolazioni sulle imposte della donazione
Non vi sarà imposta sulla donazione, se, come presumo, il valore dell'immobile donato non eccede l'importo della franchigia di un milione di euro. Vi saranno le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (e non in misura fissa pari a 200 euro ciascuna, che sarebbero state applicabili se potessi fruire delle agevolazioni "prima casa").
Saranno dovuti anche l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.
quale base imponibile la rendita catastale dell'immobile.
La base imponibile per il calcolo dell’imposte è costituita dalla rendita catastale dell’immobile (rivalutata del 5%), moltiplicata per il coefficiente 120, dato che è un fabbricato della categoria catastale A/2, quindi appartenente ai gruppi catastali A e C (ma non è delle categorie A/10 e C/1) e non è "prima casa".
 

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