quanto infine alla base imponibile, pur formalmente determinata dal valore venale del bene, in ogni caso mai potrà essere rettificata d'ufficio (per gli immobili iscritti in catasto) allorchè il valore dichiarato non sia inferiore al valore catastale
Per gli immobili donati quindi, ai fini della dichiarazione del valore del bene, ben potrà prendersi a riferimento il valore catastale di quanto donato.
In questo senso si è pronunciata anche l’Agenzia delle Entrate con la
Circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007 ove si afferma che “risultano pertanto confermati i previdenti limiti al potere di rettifica dei valori dichiarati, ex art. 34 comma 5, sia per le successioni che per le donazioni”.