U

User_46244

Ospite
non devo lasciar perdere l'art. 1022? e quindi? credo sia una discussione tra di voi, per quanto mi riguarda ha capito che non posso chiedere nulla alla vedova di mio padre, che ha un diritto acquisito.
 

rita dedè

Membro Attivo
Proprietario Casa
Spese straordinarie? Le sostiene il coniuge superstite? Vendita della casa coniugale? Può vendere da sola? E intascarsi il ricavato senza dividerlo con nessuno?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Spese straordinarie? Le sostiene il coniuge superstite?
Ex art. 1025 c.c., "chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode
".
Vendita della casa coniugale? Può vendere da sola? E intascarsi il ricavato senza dividerlo con nessuno?
Nella presente discussione, la matrigna, oltre a essere titolare del diritto di abitazione, è anche comproprietaria.
Infatti i diritti d'uso e di abitazione riservati al coniuge ex art. 540, comma 2 c.c. gli spettano in aggiunta alla quota di legittima a cui ha diritto.
Pertanto può vendere la sua quota di comproprietà. Nel caso volesse cedere la sua quota o parte di essa a estranei, dovrà osservare le norme riguardanti la prelazione spettante agli altri coeredi (art. 732 c.c.).
 
O

Ollj

Ospite
non devo lasciar perdere l'art. 1022? e quindi? credo sia una discussione tra di voi, per quanto mi riguarda ha capito che non posso chiedere nulla alla vedova di mio padre, che ha un diritto acquisito.
Ha colto bene,
la sua affermazione nell'evidenziato in bleu è quanto le interessa.

Lasci perdere il resto della discussione, non fa che ingenerare confusione.
L'unico motivo per cui viene svolta è per aver ripreso @Nemesis in altre occasioni.
 
O

Ollj

Ospite
@Nemesis
Il suo delirio, di voler riprendere ad ogni costo il sottoscritto, trae in inganno chi ha posto il quesito iniziale ed abbisogna invece di non essere confuso.
Lei fa tutto ciò:

1) Riportando malamente le norme di diritto sostanziale:
Invece non lo deve lasciar perdere. Poiché quell'articolo specifica quali siano i diritti dell'habitator.....
Errato!
Il coerede, per comprendere il peso gravante sulla propria quota, non deve riferirsi all'art.1022 CC.
- perchè tal disposizione disciplina il solo diritto di abitazione
- perchè al coniuge superstite spetta non solo il diritto di abitazionesulla casa familiare, ma anche il diritto di uso sui mobili che la corredano.
Sprovveduto il coerede che Le si affidasse: con l’errato rimando all'art.1022CC si priverebbe di una parte del proprio diritto (definito nell'art.540CC).
Già in altra sede le dissi di non ingenerare danno: non perseveri....

2) Confondendo un istituto giuridico con una pronuncia della giurisprudenza:
...gli derivi in forza del prelegato ex art. 540, comma 2 c.c., come nella fattispecie in discussione
Non si limiti ad un banale e superficiale copia/incolla, ma indichi i precisi estremi della questione. Da lungo tempo si dibatte, in dottrina e giurisprudenza (con ciò dimostrando come il legislatore nulla abbia sancito), su quale sia la natura dei diritti riconosciuti ex art.540CC ; di recente con Cassazione Sezioni Unite n. 4847 del 27 febbraio 2013 si è espresso tal orientamento:
“il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato
Se quindi proprio intende far bella figura, dimostrando la sua padronanza nella materia, provi almeno a citare nei termini il dispositivo e senza falsarne il valore. Affermare, come da lei fatto, l’esistenza di un prelegato non è giuridicamente corretto; infatti, non a caso i giudici hanno sancito che il tutto si configuri con un meccanismo assimilabile al prelegato (il che significa che prelegato non c’è).
Avesse scritto tutto ciò una massaia, avrei bonariamente compreso; da un esperto del diritto, qual lei è, lecito invece attendersi ben altro....
Ad maiora.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il coerede, per comprendere il peso gravante sulla propria quota, non deve riferirsi all'art.1022 CC.
Il coerede deve sapere (anche) che cosa sia permesso fare all'habitator (altro coerede), ex art. 1022, che quindi è opportuno che conosca.
perchè al coniuge superstite spetta ex non solo il diritto di abitazionesulla casa familiare, ma anche il diritto di uso sui mobili che la corredano.
Quindi è altrettanto opportuno che conosca anche l'art. 1021 c.c.
Le quali cose (conoscere che cosa prevedano i due articoli 1021 e 1022 c.c.) avevi improvvidamente sconsigliato di verificare.
Sì, certamente. Nel frattempo, finirai il primo vasetto di marmellata.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
:stretta_di_mano::applauso:La tigre ha colpito ancora? martin per un punto a perso cappa

In realtà è un colpo a salve...che metaforicamente è come sparare alla Luna andando a caccia di Leoni.

Il coerede deve sapere (anche) che cosa sia permesso fare all'habitator (altro coerede), ex art. 1022, che quindi è opportuno che conosca.
Quindi è altrettanto opportuno che conosca anche l'art. 1021 c.c.

Una persona che abbia un minimo di comprensione della lingua italiana non necessita di leggere gli Art. 1021-1022 e/o seguenti del CC per capire cosa possa singificare il "diritto di abitazione".
Basta l' art. 540 per capire di cosa può disporre il coniuge superstite in qualità di erede limitatamente all' immobile di residenza.

Dispositivo dell'art. 540 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONITitolo I - Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564)Capo X - Dei legittimariSezione I - Dei diritti riservati ai legittimari
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli (1) [548 c.c.].
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (2) [144 c.c.] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (3). Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [556 c.c.] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli (4) [566 c.c.].

Note
(1) Se al de cuius succede solo il coniuge (in assenza di figli), a questo spetta 1/2 del patrimonio.
Qualora vi sia concorso tra il coniuge e i figli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 542 del c.c.: in presenza di un solo figlio a questo e al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ciascuno, se vi sono più figli a questi spetta 1/2 del patrimonio (da dividere in quote uguali tra i figli) e al coniuge 1/3.

(2) Per casa si intende quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia. Restano, pertanto, escluse le seconde case.
La norma non si applica al coniuge separato, in quanto in tal caso difetta il requisito della coabitazione.

(3) Dubbio è se il diritto spetti anche sugli immobili in comproprietà con terzi.

(4) I diritti d'uso e d'abitazione spettano al coniuge superstite in aggiunta alla quota di legittima a cui ha diritto in base agli articoli 540, 542 e 544 del c.c.. Il valore di tali diritti deve essere scomputato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione dello stesso in quote, con un meccanismo simile a quello previsto per il prelegato.

Da:
Art. 540 codice civile - Riserva a favore del coniuge - Brocardi.it
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Una persona che abbia un minimo di comprensione della lingua italiana non necessita di leggere gli Art. 1021-1022 e/o seguenti del CC per capire cosa possa singificare il "diritto di abitazione".
Basta l' art. 540
No. Poiché l'art. 540 riserva quei diritti, ma non specifica che cosa si possa fare e che cosa non si possa fare con quei diritti. Per esempio, che l'habitator può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto