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Ollj

Ospite
Che l'estetica dell'immobile ne tragga indubbio vantaggio è oltremodo evidente, ciò tuttavia non muterà la natura delle opere: beni privati.
Attenzione a non obbligare il 7' dissenziente ad alcunchè
Una sola domanda, per farle comprendere l'ambito della questione: commissionati i lavori ed uno dei 6 si rendesse insolvente, chi dovrebbe rispondere del debito?
Attenzione a far le giuste mosse...... potreste, um giorno, avere sgradite sorprese!
 
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giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Che l'estetica dell'immobile ne tragga indubbio vantaggio è oltremodo evidente, ciò tuttavia non muterà la natura delle opere: beni privati.
Attenzione a non obbligare il 7' dissenziente ad alcunchè
Una sola domanda
per farle comprendere l'ambito della questione: commissionati i lavori, uno dei 6 si rende insolvente, chi dovrà rispondere del debito?
Attenzione a far le giuste mosse...... potreste, um giorno, avere sgradite sorprese!
Il 7° non è dissenziente. Non è interessato ai lavori, o meglio, il suo balcone a piano terra rialzato non necessita di alcun lavoro per cui non verrà chiamato a concorrere alle spese descritte anche se dal ripristino ne godrà la sua proprietà. Probabili insolvenze: Nel 1996 abbiamo fatto dei lavori di grande portata con rifacimento del tetto, consolidamento delle strutture portanti, impermeabilizzazioni e rifacimento delle facciate e non ci sono stati problemi di sorta. A oggi i proprietari sono gli stessi e tra di loro esiste una buona armonia. Il fatto che il condominio sia autogestito da oltre 30 anni è significativo. Certamente in sede di approvazione del preventivo prenderemo le dovute precauzioni. Ma, se i lavori rivestono natura privata, ognuno non sarà responsabile nei confronti del prestatore d'opera per eventuali inadempienze?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Non sono del medesimo avviso
perché? cosa ho scritto di diverso dalla prima parte del tuo intervento?
Confermo che l'assemblea non può deliberare solo i lavori sui balconi aggettanti in quanto si tratta di proprietà private (sempre con l'esclusione del lato esterno del parapetto, se in muratura, in quanto considerato facente parte del prospetto condominiale). Diverso è il discorso se l'assemblea delibera di fare dei lavori sulla facciata (per esempio rimozione e ricostruzione di alcuni parti di intonaco fattiscente, interventi sui marcapiani ecc... ecc...) e con l'occasione i condomini proprietari, in toto o in parte, dei balconi aggettanti decidessero di eseguire lavori sui sottobalconi, sui frontalini, sulle ringhiere. In questo caso le opere provvisionali sarebbero a carico di tutti i condomini, anche di quelli che non volessero eseguire lavori sui propri balconi, e di quelli che, per l'architettura del palazzo, sono privi di balconi (vedi i proprietari di piano terra/rialzato).
 

giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
perché? cosa ho scritto di diverso dalla prima parte del tuo intervento?
Confermo che l'assemblea non può deliberare solo i lavori sui balconi aggettanti in quanto si tratta di proprietà private (sempre con l'esclusione del lato esterno del parapetto, se in muratura, in quanto considerato facente parte del prospetto condominiale). Diverso è il discorso se l'assemblea delibera di fare dei lavori sulla facciata (per esempio rimozione e ricostruzione di alcuni parti di intonaco fattiscente, interventi sui marcapiani ecc... ecc...) e con l'occasione i condomini proprietari, in toto o in parte, dei balconi aggettanti decidessero di eseguire lavori sui sottobalconi, sui frontalini, sulle ringhiere. In questo caso le opere provvisionali sarebbero a carico di tutti i condomini, anche di quelli che non volessero eseguire lavori sui propri balconi, e di quelli che, per l'architettura del palazzo, sono privi di balconi (vedi i proprietari di piano terra/rialzato).
perché? cosa ho scritto di diverso dalla prima parte del tuo intervento?
Confermo che l'assemblea non può deliberare solo i lavori sui balconi aggettanti in quanto si tratta di proprietà private (sempre con l'esclusione del lato esterno del parapetto, se in muratura, in quanto considerato facente parte del prospetto condominiale). Diverso è il discorso se l'assemblea delibera di fare dei lavori sulla facciata (per esempio rimozione e ricostruzione di alcuni parti di intonaco fattiscente, interventi sui marcapiani ecc... ecc...) e con l'occasione i condomini proprietari, in toto o in parte, dei balconi aggettanti decidessero di eseguire lavori sui sottobalconi, sui frontalini, sulle ringhiere. In questo caso le opere provvisionali sarebbero a carico di tutti i condomini, anche di quelli che non volessero eseguire lavori sui propri balconi, e di quelli che, per l'architettura del palazzo, sono privi di balconi (vedi i proprietari di piano terra/rialzato).
Nessun frainteso. Nel mio intervento ho detto che 5 dei sette balconi necessitano di intervento sui frontalini e nel sotto balcone. Che il 6° ha bisogno, oltre quelli appena descritti necessita anche del rifacimento del pavimento (ovviamente solo a suo carico) e che il 7° ,BALCONE, perchè tale è a piano terra rialzato non necessita di alcun intervento
 
O

Ollj

Ospite
Provo anche lontano dal P.c.
Non sono del suo medesimo parere riguardo a ciò:
Le spese per le opere provvisionali (ponteggio o piattaforma aerea) sono a carico, secondo le proprie quote millesimali , di tutti i proprietari che eseguiranno i lavori...
Mancante delibera (e lei non ne accenna) alcun riparto millesimale potrà esserci. Con eventuale delibera, riparto millesimale solo se con opere su beni comuni (che nel caso di specie mai sono stati indicati).
Se il Condominio deliberasse su parti comuni e vi fossero anche beni privati, si dovrà fare debito scorporo quanto alle opere provvisionali ed in rapporto al beneficio (privato) conseguito
 
O

Ollj

Ospite
@giogiolu
Quanto alla risposta circa la possibile insolvenza: la riprova di qual significato s'inteda attribuire ai futuri lavori.... La solidarietà in caso di lavori su parti private è tutt'altra cosa dalla solidarietà in ambito condominiale con cui avreste potuto aver a che fare.
Più sopra lei così
chiese e ciò non si concilia con la legge:
"Il fare i lavori descritti non comporta rendere decoro alla cosa comune (facciata?) Se così è il settimo propretario, anche lui del bene comune non deve partecipare alla spesa?"

Cordialità.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Mancante delibera (e lei non ne accenna) alcun riparto millesimale potrà esserci.
Eh eh eh eh..... Sui lavori privati non c'é bisogno di delibera assembleare visto che, per il momento non sono sbbligatori (diverso sarebbe il discorso se a seguito di distacco di pezzi di intonaco dai balconi fossero intervenuti i VV.FF.). Semplicemente gli interessati si mettono assieme ed ognuno pagherà il proprio lavoro.
Se per fare l'intervento sui balconi si rendesse necessario di opere provvisionali sarebbe sciocco che ognuno dei richiedenti l'attrezzatura contattasse separatamente un fornitore: mi sembra ovvio che questi proprietari si coalizzino per avere un solo fornitore. A questo punto il prezzo del noleggio o si divide in parti uguali secondo il numero dei proprietari richiedenti, oppure, e mi sembra più logico (per evitare discussioni del tipo "lei ha 3 balconi ed io ne ho solo 2" oppure "io abito al 1° piano lei al 3° quindi necessita di una impalcatura più alta" ) usare i mm di proprietà dei partecipanti ai lavori perché per la compilazione dei mm di proprietà c'é già dentro il piano, il numero e l'estensione dei balconi ecc... ecc... . Ovviamente si dovrà fare la somma dei mm di proprietà dei soli partecipanti ai lavori, per sapere quanto deve pagare ciascuno basta fare l'importo del noleggio diviso il risultato della somma dei millesimi di proprietà moltiplicato per i propri millesimi.
 
O

Ollj

Ospite
Bene.
Lei ha introdotto tutti gli elementi della questione:
- Nessun obbligo
- Nessun criterio di riparto predeterminato per legge
- Nessun vincolo millesi
male quanto al riparto
- Necessità dell' adesione volontaria
quanto al criterio di riparto = la maggioranza dei consorziati nulla potrà disporre.
Concorda quindi in tutto con la mia replica e con l'impossibilità di intervenire tramite quote da versare nelle casse condominiali.
 

giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Bene.
Lei ha introdotto tutti gli elementi della questione:
- Nessun obbligo
- Nessun criterio di riparto predeterminato per legge
- Nessun vincolo millesi
male quanto al riparto
- Necessità dell' adesione volontaria
quanto al criterio di riparto = la maggioranza dei consorziati nulla potrà disporre.
Concorda quindi in tutto con la mia replica e con l'impossibilità di intervenire tramite quote da versare nelle casse condominiali.
Ringrazio tutti gli intervenuti. Se prima avevo le idee confuse, adesso le ho di più..... d'altra parte la giurisprudenza in materia, le sentenze della Cassazione lo testimoniano. Comunque grazie di cuore
 
O

Ollj

Ospite
Ma perchè confusione?
Voi potrete consorziarvi e suddividere le spese come meglio riterrete, importante non obbligare alcuno, nè interessare il Condominio.
Se ci saranno lavori su beni comuni, tutto cambierà.
 

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