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Ollj

Ospite
Grazie. È quanto da tempo vado sostenendo. Del resto il Cc è chiaro in tal senso e la riforma del 2012 lo ha rafforzato: nessun titolo abilitativo locale potrà mai derogare alla legge.
Mi meraviglio anzi che, a tuttoggi, non vi siano mai stati numerosi ricorsi contro i Comuni.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Mi meraviglio anzi che, a tuttoggi, non vi siano mai stati numerosi ricorsi contro i Comuni.
Non capisco questa frase, stride con quello che ho linkato io, però magari non ho compreso io cosa intendi.
Ogni permesso edilizio è sempre "salvo diritto di terzi" indi per cui sulle distanze minime non ci sono deroghe e vanno rispettate (ad esempio del codice civile), però il link spiega che è l'assemblea che non può vietare interventi come nel nostro caso (trasformare una finestra in balcone con realtiva portafinestra) a meno che non si violi apertamente il codice civile in materia di uso delle parti comuni dell'edificio, e sicuramente anche distanze.

L'unico dubbio che mi sorge in questi casi è: "Come la mettiamo però con la modifica dell'estetica dell'edificio?"

Perchè aggiungere un balcone là dove vi era una superficie continua (nel caso di una finestra) comporta senza ombra di dubbio una modifica dell'estetica dell'edificio.

Io spero che ne abbiano tenuto conto e che non si aprano dei casi ulteriori, dove si vanno a modificare edifici con facciate di pregio, perchè il rischio esiste.
 
O

Ollj

Ospite
Intendo dire: mi meraviglio come pochi siano i ricorsi contro le disposizioni locali che, in contrasto con il Cc., per il rilascio del titolo abilitativo pretendono quasi sempre il preventivo assenso della compagine condominiale.

Estetica: anche questo è un falso problema. I comuni non hanno competenza in mareria di alterazione estetica privata. Solo un giudice civile può deliberare in merito. I comuni possono imporre canoni estetici in via preliminare, cui ci si debba attenere in fase di costruzione.
A domani dal pc. Lo Smartphone mi uccide. Stop.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Intendo dire: mi meraviglio come pochi siano i ricorsi contro le disposizioni locali che, in contrasto con il Cc., per il rilascio del titolo abilitativo pretendono quasi sempre il preventivo assenso della compagine condominiale.

Estetica: anche questo è un falso problema. I comuni non hanno competenza in mareria di alterazione estetica privata. Solo un giudice civile può deliberare in merito. I comuni possono imporre canoni estetici in via preliminare, cui ci si debba attenere in fase di costruzione.
A domani dal pc. Lo Smartphone mi uccide. Stop.
Ok, credo che se tutti dovessero far ricorso al Comune per la richiesta di un preventivo assenso dell'assemblea prima di un Permesso non se ne uscirebbe più anche perché non c'è nessuna legge che dice al Comune che ciò va contro alla legge, anzi è una cautela dei Comuni proprio perché non possono garantire i "diritti di terzi".

Poi non è un falso problema l'estetica se lo vediamo dalla parte di chi vuol fare il balcone al posto della finestra.
Diamo a chi vuole realizzare la certezza di cosa può fare e cosa deve astenersi PRIMA di arrivare ad un nuovo contenzioso che porti ad un ribaltamento di sentenza. L'Italia è piena di ribaltamenti di sentenze.

Aiuteremmo sia la proposta edilizia, il mercato ma anche la credibilità delle nostro ordinamento giuridico.
 
O

Ollj

Ospite
non c'è nessuna legge che dice al Comune che ciò va contro alla legge, anzi
Eccome se c'è: chiamasi Codice Civile ed esso stabilisce che molte opere su beni comuni, a certe condizioni, non necessitano di autorizzazione assembleare preventiva.

Diamo a chi vuole realizzare la certezza di cosa può fare e cosa deve astenersi PRIMA
Questa certezza non la si avrà mai. Le norme necessitano sempre d'interpretazione giudiziale.
Al contrario, proprio la discrezionalità della P.A. contribuisce a generare maggior incertezza (come nel caso in cui, a fronte di un chiaro e difforme dettato civilistico, si pretenda un autorizzazione assembleare).
La sentenza da lei citata riassume tutto ciò: non copete, né è nel potere della P.A, stabilire limiti e criteri ulteriori rispetto a quelli sanciti dalla legge (chiamasi violazione di legge) e per tal motivo ha respinto il ricorso; infatti:
"Deve tuttavia rilevarsi che il sindacato di questo giudice non può spingersi fino alla verifica circa l’effettiva necessità dell’assenso condominiale alla luce delle caratteristiche dell’intervento realizzato. Sotto tal profilo, invero, è in gioco la violazione delle norme dettate dal Codice Civile circa l'uso delle parti comuni e pertanto si tratta di censure che investono la violazione di diritti soggettivi e pertanto interessano profili - tutela delle parti comuni - che riguardano il diritto di proprietà del Condominio e dei singoli proprietari sulle aree comuni. Il sindacato di questo Giudice non può non arrestarsi cioè innanzi a questioni che riflettono conflitti interprivati, che, in quanto tali, non possono che essere affidati alla cognizione del giudice ordinario"
Ciò con buona pace delle Amministrazioni Comunali tutte che, in sede abilitativa, si ostinano ad agire illegittimamente, ovvero pretendendo non necessarie autorizzazioni assembleari.
Non un caso se il Tar così sottolinea:

“deve assolutamente censurarsi quella prassi amministrativa che subordina il rilascio di titoli edilizi abilitativi al consenso dei titolari di diritti reali confinanti ovvero di diritti reali di comunione — tra cui il condominio — e finanche di diritti personali di godimento; invero, i rapporti tra l'istante e i vicini, siano essi titolari di diritti reali individuali ovvero in comunione, hanno natura e rilevanza privatistica e non devono interessare l'amministrazione locale anche perché vi è comunque la clausola di salvaguardia generale che fa salvi i diritti dei terzi prevista dall'art. 11 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; è pertanto illegittimo il provvedimento con cui si rifiuta l'adozione di un atto amministrativo abilitativo — sia esso costituito da una concessione edilizia ovvero da una Dia — in assenza di un atto di consenso di natura privatistica ed attinente ai rapporti di diritto privato tra le parti, non previsto e non richiesto dalla legge”
 

griz

Membro Storico
Professionista
sono d'accordo sull'ingerenza della P.A. nei rapporti tra i privati, secondo me si fa solo per evitare che poi qualche condomino vada a protestare all'UT comunale ed il dover spiegare che loro non c'entrano, non sono d'accordo sulla possibilità di un condomino di realizzare a suo piacimento interventi che modifichino l'aspetto delel facciate dell'immobile, interventi fatti a caso da chiunque infatti potrebbero veramente alterare ed abbrruttire e sappiamo bene che il buongusto spesso viene messo abbondantemente da parte; di contro è anche vero che l'assemblea condominiale è spesso un organo nel quale si celebrano vendette e rancori quindi anche un intervento ben inserito e coerente che potrebbe anche abbellire viene negato solo per principio
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
sono d'accordo sull'ingerenza della P.A. nei rapporti tra i privati, secondo me si fa solo per evitare che poi qualche condomino vada a protestare all'UT comunale ed il dover spiegare che loro non c'entrano, non sono d'accordo sulla possibilità di un condomino di realizzare a suo piacimento interventi che modifichino l'aspetto delel facciate dell'immobile, interventi fatti a caso da chiunque infatti potrebbero veramente alterare ed abbrruttire e sappiamo bene che il buongusto spesso viene messo abbondantemente da parte; di contro è anche vero che l'assemblea condominiale è spesso un organo nel quale si celebrano vendette e rancori quindi anche un intervento ben inserito e coerente che potrebbe anche abbellire viene negato solo per principio
Infatti io inserirei tutto insieme nella sentenza e non tralascerei nessun aspetto, giusto per non creare precedenti pericolosi.
 
O

Ollj

Ospite
non sono d'accordo sulla possibilità di un condomino di realizzare a suo piacimento interventi che modifichino l'aspetto delel facciate dell'immobile,
Basterà acquistare l'immobile in un edificio le cui disp. contrattuali vietino qualsiasi intervento sulla facciata condominiale.
Quanto alla P.A. già è difficile districarsi tra la giurisprudenza: non si attribuisca ai tecnici comunali analogo potere, non sia mai!
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Basterà acquistare l'immobile in un edificio le cui disp. contrattuali vietino qualsiasi intervento sulla facciata condominiale.
Quanto alla P.A. già è difficile districarsi tra la giurisprudenza: non si attribuisca ai tecnici comunali analogo potere, non sia mai!
Concordo con @griz per il semplice motivo che quando sei a realizzare un qualcosa purtroppo devi far fronte a innumerevoli interessi contrapposti.
Ormai non basta più avere i permessi in ordine che qualcuno comunque cerca di farti grane perchè a suo giudizio è illegittimo ciò che ti ha rilasciato il Comune.

Ho visto con i miei occhi, problemi legati ai confini tra terreni (uno edificabile) in presenza di atti legittimi, quindi pagare avvocati e perdere tempo, per un qualcosa perfettamente a norma, (solo che disturbava il vicino), ad esempio qualora la distanza tra 2 immobili sia a 0 mt (ossia sul confine) da noi richiedono l'assenso scritto del vicino per evitare in tempi successivi corsi e ricorsi continui (ad esempio un edificio o un muro di confine in aderenza).
Sulla pratica edilizia ne vedo tutti i giorni di questi problemi.

Credo che i Comuni oltre a rilasciare le autorizzazioni cerchino di tutelarsi (esattamente) come facciamo noi Professionisti per lavorare.

Ormai l'estorsione sembra molto di moda, quindi meglio tutelarsi!.
 

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