Dimaraz

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Mi riservo sulla questione eccepita da Nemesis...potrei o non essere aggiornato o aver equiparato (sbagliando) quanto capitatomi per dei terreni edificabili.

Sulla vendita di immobili non ci sono tasse dirette ma vanno poi calcolate in sede di dichiarazione dei redditi restando esenti solo a certe condizioni.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
E' molto interessante...e chiedo: ha qualche attinenza (solo concettuale) con la vecchia INVIM???
No.
L'art. 67 del TUIR (approvato con D.P.R. n. 917/1986) recita:
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e inaccomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore
dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione (...) nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. (...)
 

Nemesis

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Proprietario Casa
quando si vende un alloggio mi sembra che il venditore non paghi nulla allo Stato
La plusvalenza costituisce reddito diverso, e quindi reddito imponibile nelle condizioni e con le eccezioni di cui all'art. 67 del TUIR, che ho parzialmente sopra riportato.
Inoltre, l'art. 1, comma 496 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) recita:
In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
Se ci si avvale di questa possibilità, il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.
 
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quiproquo

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Proprietario Casa
La plusvalenza costituisce reddito diverso, e quindi reddito imponibile nelle condizioni e con le eccezioni di cui all'art. 67 del TUIR, che ho parzialmente sopra riportato.
Inoltre, l'art. 1, comma 496 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) recita:
In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
Se ci si avvale di questa possibilità, il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.
Grazie Nemesis come sempre puntualissimo. Io comunque sono costretto a tradurre per me e per i tanti come me avvezzi al gergo popolare a depurare tutti i richiami codicistici che a volte ci spaventano per scoprire l' osso scarneficando
adeguatamente. Quasi come in un ambulatorio di Anatomia Patologica. Che paura...! Quindi provo a tradurre che la vecchia Invim
è stata abolita per il venditore (privato) di immobili ricevuti per successione o acquistati da oltre 5 anni. Che dovrebbe significare che se ho comprato un immobile tre anni fa a 100 e lo rivendo a 120, sulla differenza di 20 il notaio
ne dovrà trattenere sei. Mentre per lo stesso alloggio acquistato da mio zio tre anni orsono e acquisito da me per testamento solo il 6% . E' così???
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Che dovrebbe significare che se ho comprato un immobile tre anni fa a 100 e lo rivendo a 120, sulla differenza di 20 il notaio
ne dovrà trattenere sei. Mentre per lo stesso alloggio acquistato da mio zio tre anni orsono e acquisito da me per testamento solo il 6% . E' così???

No.
Nel primo caso l'imposta sostitutiva del 20% su 20 (120-100)di plusvalenxza significa una tassa di 4 che versi direttamente...se invece fai dichiarazione il calcolo cambia e potresti anche non dover versare nulla.
Nel calcolo dovresti comunque tener presente che al momento dell'acquisto hai pagato delle tasse.

Nel secondo caso (immobile acquisito perchè ereditato dallo zio) il 6% lo paghi (oltre alle altre imposte accessorie) a prescindere da qualsiasi vendita futura.

Eventuali "differenze/complicazioni" nel caso di acquisto di immobile con agevolazioni "prima casa" e vendita prima del decorso si anni 5 dall'acquisto (con immancabili eccezzioni).

Confermo il mio errore sulla tassazione di plusvalenza su beni ereditati che si applica su tutto tranne che per gli immobili (nel mio caso vi era immobile ma oggetto di cessioni sono state solo le aree fabbricabili).
Ed è invero "strano" un fisco che si accanisce quasi su tutto e "trascuri" l'immobile (di qualnque natura esso sia) ereditato.
Assurdità nella stranezza...se l'immobile è donato (alias anticipo sulla successione/eredità agli occhi del fisco)...la plusvalenza verrebbe tassata se vendita entro i 5 anni dalla donazione.
 
Ultima modifica:

Nemesis

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se l'immobile è donato (alias anticipo sulla successione/eredità agli occhi del fisco)...la plusvalenza verrebbe tassata se vendita entro i 5 anni dalla donazione.
Non dalla donazione, ma dalla data di acquisto da parte del donante.
Se però per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto a titolo gratuito e la cessione l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del donatario o dei suoi familiari, la plusvalenza non è imponibile.
 

lello12

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Buongiorno a tutti,
altra richiesta di aiuto :
mio zio è mancato 6 mesi fa, oggi presentiamo al notaio domanda di successione.

Ai fini IMU io, dalla morte dello zio, risponderò di un terzo dell'appartamento,
ora...avendo io una prima casa...sarà per me un pezzo di seconda casa !

Per l'IMU di quest'anno cosa bisogna fare ?

Spero di poter avere dei chiarimenti e ringrazio !
 

Dimaraz

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Quantomeno da noi l' Ufficio Tributi del Comune sono a disposizione per farti tutti i calcoli del caso.
Verifica se anche il tuo Comune adotta questa "filosofia"
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ai fini IMU io, dalla morte dello zio, risponderò di un terzo dell'appartamento,
ora...avendo io una prima casa...sarà per me un pezzo di seconda casa !
Per l'IMU di quest'anno cosa bisogna fare ?
Devi controllare sul regolamento IMU del comune dove è situato l'immobile se sia stato previsto il differimento dei termini per il pagamento nel caso di immobili ricevuti in eredità (*).
In mancanza di tale previsione, il versamento va (andava, nel caso dell'acconto) effettuato entro i normali termini.
(*) Per esempio, il regolamento potrebbe prevedere che nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno, gli eredi o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
 

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