varesano

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Se un alloggio è vuoto, si deve pagare comunque una quota di riscaldamento anche se non si consuma?
Se si in base a quale norma di legge????
Grazie, arrivederci.
 

Dimaraz

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Se sei il propritario di un alloggio in un Condominio con riscaldamento centralizzato privo di contabilizzatori (obbligatori dal 1/1/2017) allora paghi tutta la quota del riscaldamento (presenza o meno di persone nell'alloggio).

Se già esistono contabilizzatori...allora paghi comunque la "quota fissa" determinata per parti comuni e inefficenze/dispersioni.

Sempre fatto salvo diversa norma/criterio di riparto fissato in RdC contrattuale o equivalente.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Se si in base a quale norma di legge????
La norma che obbliga entro il 31/12/2016 ad installare i contabilizzatori di calore negli appartamenti, per pagare quello che si preleva, è una Direttiva Europea: la 2012/27/UE.
Prima di ciò per non pagare il riscaldamento bisognava distaccarsi dall'impianto in modo irreversibile ed il distacco in un primo momento era soggetto all'approvazione dell'assemblea dei condomini; poi è diventato unilaterale senza approvazione dell'assemblea ma con obbligo di una certificazione che il distacco non avrebbe comportato maggiori costi a chi rimaneva condominiale; con l'avvento della direttiva europea non si può più distaccarsi dal riscaldamento condominiale.
Il Parlamanto Italiano ha recepito la Direttiva Europera ma ha demandato alle regioni il compito di legiferare in matria di climatizzazione (caldo e freddo) delle abitazioni. Quindi se vai al sito che ti mando trovi tutte le leggi a proposito
Articolo » Raccolta Normativa della Regione Liguria
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il "distacco" è ancora consentito (con tutti problemi del caso).

Limiti al distacco dall’impianto centralizzato

Esistono però ancora dei limiti normativi che possono vietare il distacco in alcuni casi, e precisamente:
• il divieto fissato nel regolamento di condominio contrattuale
• il regolamento edilizio comunale
• eventuali leggi regionali.
Inoltre, la normativa statale in materia di risparmio energetico, il D.P.R. n 59/09, stabilisce che negli edifici con più di quattro unità abitative e con generatori di calore di potenza nominale uguale o superiore a 100 kW è preferibile mantenere l’impianto centralizzato.
La trasformazione è ammessa solo in presenza di cause tecniche o di forza maggiore, da evidenziare comunque in una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, da presentare in Comune.

Se poi il "solista del riscaldamento" opta per una climatizzazione individuale del suo appartamento ha comunque l’obbligo della contabilizzazione del calore. Quindi i singoli appartamenti dovranno essere dotati di tali apparecchi per monitorare il consumo energetico per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho precisato che permangono le problematiche ben note...ma la "normativa" Europea nulla ha modificato di quanto già si normava sulle possibilità di distacco.

Altresì...la Legge indica "preferibile"...e nessuno potrà impedire la eventuale "dismissione" del centralizzato.
 

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