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Ollj

Ospite
potrebbe, infine, rivolgersi al Tribunale chiedendo l'accertamento dei presupposti e la modifica delle tabelle in questione.
Se non è superato il limite di 1/5,
alcuna azione possibile (e dubito che per dei poggioli si sia aumentato oltre il 20%) nemmeno presso un giudice
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
la circostanza che i valori inseriti nelle tabelle de quo, in forza dell'art. 69, n. 2 disp. att. c.c., possano essere riveduti o modificati, ad opera dell'assemblea condominiale, dei condomini per contratto ovvero dell'autorità giudiziaria, anche nell'interesse di un solo condomino, quando intervengano successive innovazioni e ristrutturazioni, tali da alterare notevolmente il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di esso, è pacifica........
 
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Ollj

Ospite
La pensi come vuole. Non usi però a suo piacimento la giurisprudenza. Nel caso di specie non vi è ipotesi di errore, ma solo di variazione e questa, per legge è rilevante solo oltre 1/5
Ha realmente compreso il tenore della massima ed il dispositivo del Cc su con tanto zelo ha indicati?
 
Ultima modifica di un moderatore:

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
COMUNIONE E CONDOMINIO - Regolamento - in genere - Revisione delle tabelle millesimali - Obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto - Onere probatorio della parte - Compito del giudice.

L'errore determinante la revisione delle tabelle millesimali, a norma dell'art. 69 disp. att. cod. civ., è costituito dalla obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto. La parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, tuttavia, l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l'esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del condominio. Il giudice, a sua volta, sia per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unità immobiliari, sia per la prima caratura delle stesse, deve verificare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi - quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità, l'esposizione - incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati.
Estremi: Cassazione civile, sez. II, 25/09/2013, n. 21950
Parti: P.  C.  F. e altro  
Fonti: Giustizia Civile Massimario 2013
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Come potrà verificare, il limite di 1/5 da lei citato come imprescindibile, non sempre è ritenuto tale dalla Giurisprudenza.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Per cultura, evidenzio che la giurisprudenza non e' elencata tra le fonti autoritative dall'art. 1 delle disp. prel., ma e' esperienza costante nelle aule di giustizia che la giurisprudenza viene invocata dalle parti e dai giudici stessi come autorita' per legittimare le proprie conclusioni. Cio' vuol dire che possono convivere due modelli : uno sacralizzato nel testo della legge e che vede la legge stessa come centro delle fonti dell'ordinamento; ed un altro modello che si e' diffuso nel diritto vivente e che considera in pratica anche la giurisprudenza come fonte. L'invocazione di una sentenza come autorita' soffre pero' di una anfibologia quasi ineliminabile. Essa infatti puo' significare contemporaneamente che si invoca la sentenza come autorita' che ha creato quel dato principio di diritto, o come decisione che ha scoperto e stabilito un determinato significato da attribuirsi ad altre fonti autoritative : la Costituzione, la legge, la consuetudine, ecc.
 
O

Ollj

Ospite
Ed insiste pure... Non stiamo trattando di erroneità
Ci rinuncio!
Faccia almeno la cortesia di non dare consigli erronei a chi ne ha di bisogno.

Lei cita massime relative a casi disciplinati dalla normativa pre riforma
Cassazione civile, sez. II, 25/09/2013, n. 21950
Cassazione in tal sentenza non applica il novellato 69 disp.att.
Tempus regit actum
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Ma stiamo scherzando.......??? La invito a rileggere la norma, (art 69 disp. att.) la quale, testualmente recita "La riforma del condominio è intervenuta con il nuovo articolo 69 disp. att. c.c. stabilendo che:
«I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Dunque:
1) la norma nulla dice in merito ai presupposti per ricorrere in giudizio
2) La stessa semplicemente enuncia che:
- nell'ipotesi di modifica/revisione delle tabelle millesimali l'assemblea deve decidere all'unanimità;
- fa eccezione a tale ultimo principio il ricorrere di due ipotesi:
a)quando risulta che sono conseguenza di un errore;
b)quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
 

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